CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 31528/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 5 aprile 2022 la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei e mesi due di reclusione ed €.30.000 di multa quale responsabile del reato di cui all'art.73, V comma, DPR 309/90 per aver detenuto a fini di spaccio e ceduto a terzi sostanza stupefacente di tipo eroina. 2. Riteneva la Corte, disattendendo i motivi di gravame, che non potesse essere riconosciuta l'ipotesi lieve di cui al V comma dell'art. 73 DPR 309/1990, stante la professionalità con la quale l'imputato svolgeva l'attività di spacciatore di eroina, comprovata dalle univoche risultanze del materiale probatorio acquisito. 3. Propone ricorso per Cassazione l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma V, DPR 309/1990 e vizio di motivazione. La Corte territoriale aveva illogicamente valutato le risultanze probatorie ancorato l'esclusione della configurabilità della fattispecie attenuata alla considerazione (del carattere organizzato della attività di spaccio). Detto elemento non era sufficiente a fondare siffatta decisione, in quanto l'ipotesi lieve non poteva essere esclusa sulla base del mero presupposto della pluralità di condotte di cessione; ricorrendo invece nelle ipotesi del cd " piccolo spaccio", caratterizzate da una minore portata della attività dello spacciatore, con ridotta circolazione di merce e di denaro. Nel caso di specie le cessioni avevano riguardato quantitativi di sostanza stupefacente irrisori, come documentato dalla istruttoria espletata. 4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento alla norma di cui all'art. 420 ter cod proc pen. L'imputato era detenuto al momento della celebrazione del processo e ciononostante non era mai stata disposta la traduzione dell'imputato al fine di permettergli la partecipazione al processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto alla eccezione di nullità conseguente alla mancata traduzione dell'imputato, in violazione dell'art. 420 ter cod proc pen, la sentenza impugnata argomenta che l'imputato, al momento della celebrazione del giudizio, non risultava detenuto per il fatto per cui si procede; che egli infatti risultava libero e la notifica del decreto che disponeva il giudizio di primo grado, così come quello di appello, era stata eseguita con le modalità proprie delle notifiche agli imputati non detenuti; che lo stato di detenzione per altra causa non emergeva da alcun atto e non era stato dichiarato nel corso del giudizio di primo grado né tantomeno in quello di appello (dette argomentazioni corrispondono alle risultanze del fascicolo processuale consultato dalla questa Corte di legittimità, attesa la natura dell'eccezione). 3. Tanto premesso, va richiamato il recente arresto delle Sezioni unite, che hanno chiarito, in tema di notificazioni, come lo stato di detenzione dell'imputato che rende obbligatoria la notifica a mani proprie (oltre che la traduzione nel processo), ove si tratti di stato di detenzione per fatti diversi da quello per cui si procede, deve risultare dagli atti (S. U ., n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869). Nello stesso senso si sono espresse ancor più recentemente sempre le Sezioni unite di questa Corte, in tema di traduzione nel processo di imputato ristretto agli arresti domiciliari„ precisando che, se la misura è applicata per altra causa rispetto al reato per cui si procede, lo stato di privazione della libertà personale, ai fini di disporre la traduzione dell'imputato in udienza, deve comunque sempre risultare dagli atti (Sez. U, n.0735/22 del 30 settembre 2021, Rv 282806). La proposta eccezione di nullità per mancata traduzione va dunque rigettata, non risultando agli atti lo stato di detenzione dell'Arrostuto. 4. Quanto al motivo inerente la qualificazione dei fatti come sussumibili nella ipotesi lieve, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911). Si è poi specificato che detto principio è sempre applicabile anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013, conv. in legge n. 10 del 2014 (Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664 ; Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651, Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Rv. 269149 ). L'indirizzo è stato confermato da Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - O 1, secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, cit., impone di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). 5. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, citando analiticamente le copiose risultanze delle attività di intercettazione e osservazione che documentano plurimi incontri dell'imputato con acquirenti di eroina, e considerando come l'attività di spaccio emersa in giudizio si caratterizzasse per la capillare diffusione e per il tratto organizzato e professionale, con un inserimento stabile nel contesto criminale, desunto dal costante e ininterrotto approvvigionamento di eroina destinata alla cessione, destinata a fruttare somme non indifferenti, come rileva la Corte palermitana alla luce delle risultanze del materiale intercettivo. Può dunque certamente affermarsi che, a prescindere dai singoli quantitativi ceduti, l'attività stabilmente esercitata dall'imputato nei confronti di un elevato e considerevole numero di clienti, manifesti una ampia e comprovata capacità di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente, elemento che connota il fatto come oggettivamente inidoneo ad essere inquadrato nella ipotesi lieve invocata dal ricorrente. 6. Sono infondati anche i motivi aggiunti, con cui si richiama il principio del ne bis in idem e si invoca nuovamente l'applicazione della ipotesi lieve, alla luce della sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 26 gennaio 2023, allegata alla memoria depositata. Orbene, quanto al dedotto ne bis in idem, la pronuncia allegata riguarda episodi di acquisto di stupefacente a fini di spaccio differenti da quelli addebitati all'Arrostuto nel presente giudizio ( la stessa sentenza allegata ne dà atto ampiamente, rigettando la relativa eccezione proposta in quella sede). In ordine, poi, all'inquadramento dei reati contestati al ricorrente nel V comma dell'art. 73 DPR 309/1990, deve rilevarsi che i fatti giudicati nella sentenza del 26 gennaio 2023 si riferiscono a sette episodi di acquisto di piccole quantità di stupefacente a Palermo, non certamente comparabili all'entità dei fatti giudicati dalla sentenza impugnata, che riconosce l'odierno ricorrente responsabile di oltre 60 episodi di cessione di eroina commessi in un breve arco temporale. 7.Si impone, dunque, il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 1 giu