CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 12798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6664/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VARDE' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] , -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 51200/2020 depositatoi l 08/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, con ricorso in data 19.3.2019 a norma dell'art. 2 comma 1 della L. n.89/2001 chiedevano alla Corte d'Appello di Roma l'equa riparazione nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'eccessiva durata del procedimento da loro promosso nel gennaio 2004 davanti al TAR del Lazio, che con sentenza del 14.5.2010 aveva rigettato la loro domanda di annullamento della determinazione del Comando Generale con la quale non era stata accolta la loro richiesta di pagamento dell'indennità di lungo servizio all'estero, giudizio all'epoca ancora pendente davanti al Consiglio di Stato. Con decreto del 9.4.2019 la Corte d'Appello di Roma accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze di pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 4.080,00, calcolando l'irragionevole durata del giudizio amministrativo ancora pendente in secondo grado davanti al Consiglio di Stato dopo la sentenza di rigetto emessa dal TAR del Lazioin primo grado in data 14.5.2010, fino alla data del ricorso col quale era stato chiesto per la prima volta l'indennizzo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) in circa nove anni. Con successivo ricorso depositato il 3.2.2020 i ricorrenti, poiché il giudizio amministrativo non era stato ancora definito in grado di appello, chiedevano, sempre nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un secondo indennizzo per la sua irragionevole durata nella misura di € 1.000,00 ciascuno. Con decreto n. 740/20 del 9.6.2020 la richiesta di secondo indennizzo veniva respinta dalla Corte d'Appello di Roma in considerazione del limitato periodo di tempo ulteriormente trascorso (circa otto mesi) e dell'irrisorietà della pretesa ex art. 2 comma 2 sexies lettera g) della L. n. 89/2001, tenuto conto del moltiplicatore annuo già applicato di € 480,00 annui. Contro tale decreto i ricorrenti proponevano opposizione ex art. 5 ter della L. 24.3.2001 n. 89 alla Corte d'Appello di Roma rilevando che erroneamente il giudice monocratico aveva escluso ogni danno non patrimoniale per l'ulteriore periodo di durata del giudizio amministrativo dal 19.3.2019 alla data del 3.2.2020, in cui era stato definito il giudizio amministrativo con la sentenza del Consiglio di Stato, pur essendo tale periodo superiore a sei mesi. Rimasto ancora una volta contumace il Ministero dell'Economia e della Finanze, la Corte d'Appello di Roma, col decreto n. 1265/2021 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nulla disponendo per le spese, rigettava l'opposizione dei ricorrenti, sia in quanto i ricorrenti avrebbero potuto integrare la domanda di indennizzo del 19.3.2019 introduttiva del precedente giudizio di equa riparazione per l'ulteriore breve durata irragionevole (circa dieci mesi complessivi tenendo conto dell'ulteriore breve periodo di ritardo maturato fino all'emissione della sentenza di rigetto del Consiglio di Stato del 3.2.2020) del giudizio amministrativo lamentata (in tal senso richiamando Cass.n.22300/2019), anziché introdurre un autonomo nuovo giudizio volto ad ottenere un'integrazione dell'indennizzo per la medesima violazione con frazionamento del credito contrario al principio di lealtà processuale dell'art. 88 c.p.c. ed al principio del giusto e sollecito processo stabilito dall'art. 111 della Costituzione, sia in quanto i ricorrenti non avevano consentito di comprendere quale ulteriore patema d'animo, differente da quello già indennizzato, avessero poi subito per l'ulteriore protrarsi del giudizio amministrativo per circa dieci mesi, sia in quanto almeno dal deposito della sentenza di primo grado del TAR del 14.5.2010 i ricorrenti erano già a conoscenza dell'oggettiva impossibilità di un esito favorevole del giudizio presupposto, perché, come indicato in quella sentenza, la questione in quella sede sollevata, concernente l'interpretazione dell'art. 5 comma 3 del D.L. n. 110/1999, convertito dalla L. n. 186/1999, già esaminata dal giudice amministrativo con le sentenze n. 4050/2006 e n. 377/2007, era stata già risolta in senso conforme all'interpretazione data dall'Amministrazione, non favorevole ai ricorrenti, secondo la quale l'indennità di lungo servizio all'estero risultava riconosciuta solo al personale impegnato nel progetto di organizzazione delle forze di polizia e non ai militari inviati in Albania nell'ambito di altre missioni. I ricorrenti hanno proposto ricorso alla Suprema Corte notificandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze il 6.3.2022 avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma n. 1265/2021 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con un unico motivo, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2, 2 bis e 4 della L.24.3.2001 n. 89 in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. per avere negato la sussistenza dell'ulteriore pregiudizio non patrimoniale lamentato per la durata irragionevole del giudizio amministrativo sopra precisato, protrattosi anche dopo la liquidazione del primo indennizzo per circa dieci mesi. Deducono i ricorrenti che la domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001, se proposta quando il giudizio al quale si riferisce la durata irragionevole lamentata non si é ancora concluso, impone al giudice dell'equa riparazione di prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di quel giudizio, il solo periodo intercorrente tra la sua introduzione e la data di proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo compiere una valutazione prognostica sui successivi sviluppi del giudizio (Cass. n. 19352/2005) in quanto l'art. 2 della L. n. 89/2001 si riferisce ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e quindi certo, mentre l'art. 4 della stessa legge, permettendo l'esercizio dell'azione anche in pendenza del processo presupposto anticipandone la liquidazione per ogni violazione già verificatasi, fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra domanda di indennizzo in caso di eventuale ulteriore ritardo (vedi Cass. n. 8547/2011) per richiedere successivamente l'ulteriore indennizzo per il periodo residuo di durata non ragionevole del processo presupposto (Cass. n. 7143/2006); che la proposizione di una seconda domanda di indennizzo per la ulteriore durata irragionevole di un processo non ancora indennizzata, costituendo l'esercizio di una facoltà prevista dalla legge ed essendo anzi funzionale al perseguimento della finalità della legge stessa, che postula il riconoscimento dell'equo indennizzo in relazione alla durata dell'intero giudizio, dall'introduzione fino alla pronuncia definitiva (Cass. n. 18720/2007; Cass. n. 8717/2006), non costituisce quindi abuso del processo, o esercizio del diritto in forme eccedenti, o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, in violazione del principio di lealtà processuale previsto dall'art. 88 c.p.c. e del giusto processo stabilito dall'art. 111 Cost. (Cass. n. 3207/2012), come invece affermato dalla Corte d'Appello di Roma; che per evitare l'aggravamento del carico di contenzioso pendente davanti alle Corti d'Appello in materia di ragionevole durata del processo e degli oneri di spesa conseguenti a carico della [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla mancata concentrazione della pretesa indennitaria in un unico processo, ben potrebbe la stessa P.A. predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a causa dell'eccessiva durata del giudizio in cui sia stato coinvolto (Cass. n. 20856/2011; Cass. n. 1101/2010; Cass. n. 27728/2009); che la Corte d'Appello ha erroneamente affermato che i ricorrenti non hanno consentito di comprendere quale ulteriore patema d'animo, differente da quello già indennizzato, avessero poi subito per l'ulteriore breve protrarsi (dieci mesi circa) del giudizio amministrativo, in quanto la Suprema Corte con orientamento consolidato (Cass. n. 1341/2004; Cass. n. 1340/2004; Cass. n. 1339/2004; Cass. sez. un. n. 1338/2004), aderendo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, sostiene che una volta provata la violazione dell'art. 6 della CEDU, il danno non patrimoniale viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, in quanto la sofferenza per la lungaggine del processo, avendo natura meramente psicologica, si verifica nella normalità dei casi sia pure in via soltanto presuntiva, e ciò a differenza del danno patrimoniale, derivante da circostanze esteriori e sensibili, del quale va fornita prova specifica; che peraltro la Corte Europea é ferma nel ritenere che il criterio della posta in gioco non possa rilevare per giustificare un'esclusione del diritto all'equa riparazione, che può discendere solo da un abuso del ricorso alla tutela giurisdizionale. Per tali ragioni i ricorrenti hanno chiesto in via principale di cassare l'impugnato decreto e di decidere la causa nel merito con riconoscimento in loro favore dell'indennizzo dovuto per l'ulteriore irragionevole durata del giudizio amministrativo da loro promosso, ed in subordine di cassare il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione con enunciazione dei principi di diritto ai quali uniformarsi, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze é rimasto intimato. La causa éstata decisa all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Va anzitutto osservato che il decreto della Corte d'Appello di Roma impugnato non ha messo in dubbio il principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26.4.2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della L. n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto senza doverne attendere la conclusione, e neppure ha messo in dubbio il fatto che ove un soggetto abbia già ottenuto un decreto di liquidazione d'indennità per la durata irragionevole del processo presupposto e si sia verificato un ulteriore ritardo nella sua definizione, possa richiedere alla Corte d'Appello con un autonomo giudizio una seconda liquidazione d'indennità per la prosecuzione dell'irragionevole durata di quel processo successiva al periodo già considerato, da intendersi in ragione del giudicato formatosi come integralmente eccedente la ragionevole durata già accertata (vedi in tal senso Cass. 21.12.2011 n. 27935; Cass. n. 7143/2006), in quanto il diritto di ottenere una decisione in tempo ragionevole del giudizio presupposto consacrato dall'art. 6 della Cedu va riconosciuto in relazione all'intera durata dello stesso. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la Corte d'Appello di Roma a sostegno del rigetto della domanda di supplemento di indennizzo presentata dai ricorrenti il 3.2.2020 per l'irragionevole protrarsi della durata del giudizio amministrativo presupposto per i circa dieci mesi successivi al periodo di durata irragionevole considerato nel decreto di liquidazione dell'indennizzo dalla stessa emesso il 9.4.2019, ha fatto riferimento oltre che all'illegittimo frazionamento del credito ed alla mancata allegazione dello specifico patema d'animo che i ricorrenti avrebbero sofferto per l'ulteriore protrarsi della durata irragionevole del giudizio presupposto anche ad un'ulteriore ratio decidendi, non censurata se non in modo del tutto generico e senza argomenti di confutazione specifici, quella che i ricorrenti alla data di presentazione di tale ricorso erano già a conoscenza dell'assai probabile esito negativo del giudizio amministrativo da loro promosso. Nel provvedimento impugnato, infatti, si indica che alla data della richiesta del secondo indennizzo del 3.2.2020, ed almeno a partire dal deposito della sentenza di primo grado del TAR del 14.5.2010 i ricorrenti erano già a conoscenza dell'oggettiva impossibilità di un esito favorevole del giudizio presupposto, perché, come indicato in quella sentenza la questione in quella sede sollevata, concernente l'interpretazione dell'art. 5 comma 3 del D.L. n. 110/1999, convertito dalla L. n. 186/1999, già esaminata dal giudice amministrativo con le sentenze n. 4050/2006 e n. 377/2007, era stata già risolta in senso conforme all'interpretazione data dall'Amministrazione, non favorevole ai ricorrenti, secondo la quale l'indennità di lungo servizio all'estero risultava riconosciuta solo al personale impegnato nel progetto di organizzazione delle forze di polizia e non ai militari inviati in Albania nell'ambito di altre missioni. Stabilisce, infatti, l'art. 2 comma 2 quinquies lettera a) della L.24.3.2001 n. 89, che non é riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dei casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, e di questa disposizione la Corte d'Appello di Roma ha fatto, sia pure implicitamente, applicazione, senza incorrere in alcuna delle violazioni di legge lamentate. La giurisprudenza della Suprema Corte, del resto, già prima dell'introduzione della richiamata disposizione da parte della L. n. 208/2015, ha riconosciuto con orientamento consolidato che il patema d'animo derivante dalla situazione di insicurezza per l'esito della causa éda escludere non solo ogni qual volta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva d'incertezza sin dal momento dell'instaurazione del giudizio, ma anche quando la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese sia sopravvenuta prima che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole, come nel caso in cui si sia definitivamente consolidato un orientamento sfavorevole della giurisprudenza (vedi in tal senso Cass. 23.9.2015 n.18834; Cass. 10.4.2015 n. 7326; Cass.23.12.2011 n. 28592; Cass. 26.4.2010 n. 9938), ed a tale ipotesi la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto implicitamente equiparabile il caso in esame, in cui avendo i ricorrenti già ottenuto la liquidazione dell'indennizzo per la durata irragionevole del giudizio amministrativo presupposto, col decreto della Corte d'Appello di Roma del 9.4.2019, con calcolo del ritardo fino al 19.3.2019, hanno richiesto il 3.2.2020 un ulteriore indennizzo per circa dieci mesi, essendo ormai consapevoli che la domanda da loro proposta nel suddetto giudizio era stata respinta in primo grado dal TAR con sentenza confermata quello stesso giorno dal Consiglio di Stato, peraltro in conformità con un orientamento consolidato della giurisprudenza dei giudici amministrativi. La consapevolezza dell'infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, può, del resto, essere apprezzata nel giudizio relativo all'indennizzo per l'irragionevole durata dello stesso, anche quando in esso non sia stata pronunciata condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. a carico del soggetto richiedente l'indennizzo (vedi in tal senso Cass. ord. 1.12.2022 n. 35371; Cass. ord.8.11.2021 n. 32521; Cass. n. 24190/2017; Cass. n. 595/2017; Cass. n. 9100/2016; Cass. n. 21131/2015). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile in quanto non attinge una delle autonome rationes decidendi del decreto impugnato, e ciò rende superfluo l'esame delle doglianze relative alle altre rationes decidendi censurate, inerenti all'asserito illegittimo frazionamento del credito ed alla mancata allegazione di un patema d'animo specifico ulteriore rispetto a quello già indennizzato in precedenza- Nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità in quanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze é rimasto intimato. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezio