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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34015/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso letta la memoria dell'Avvocatura generale dello stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Caltanissetta, in data 28 settembre 2021, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata per conto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelare in regime di arresti domiciliari cui lo stesso era stato sottoposto dal 7 ottobre al 15 dicembre 2011 in relazione a delitti di tentata estorsione e di detenzione di arma clandestina. [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento di cognizione, veniva poi assolto dal Tribunale di Enna il 23 ottobre 2018, con sentenza divenuta irrevocabile.

A sostegno del rigetto dell'istanza riparatoria, la Corte nissena ha ravvisato nel comportamento del Marchì elementi di colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, atteso che in occasione della perquisizione domiciliare eseguita il 13 dicembre 2010 erano state rinvenute alcune cartucce calibro 12 da caccia, caricate a pallettoni, del tutto identiche a quelle utilizzate dall'autore della tentata estorsione che le aveva posizionate, unitamente a un biglietto minatorio, nell'autovettura delle persone offese per intimidirle; ed era stata altresì rinvenuta una canna per pistola semiautomatica calibro 7,65 Beretta, risultata clandestina in quanto priva di numero di matricola.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Marchì, con unico motivo di doglianza articolato per violazione di legge e vizio di motivazione.

In estrema sintesi il ricorrente si duole del fatto che le munizioni detenute dal Marchì erano cartucce da caccia che l'odierno ricorrente deteneva regolarmente, essendo provvisto di porto d'armi; quanto alla canna di pistola 7,65, é stato dimostrato nel corso del giudizio che essa non poteva considerarsi un'arma, ma solo un rottame non riparabile e non utilizzabile.

Tali circostanze erano certamente conoscibili da parte del giudice della cautela, ed inoltre la Corte di merito non ha spiegato per quali ragioni il comportamento del Marchì sarebbe stato gravemente colposo (ossia ostativo all'indennizzo) né per quali ragioni esso avrebbe avuto rilievo causale nell'adozione delle statuizioni cautelari.

Quanto alla lettera minatoria, essa é risultata non attribuibile al Marchì sulla base della consulenza tecnica della difesa e della relazione dei RIS, che hanno sconfessato le opposte conclusioni tratte dal perito nominato dal giudice.

3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, o in subordine rigettato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato, ponendosi anzi ai limiti della manifesta infondatezza.

Si premette che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione é del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).

Inoltre la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare o ad altro che sia ad esso materialmente o funzionalmente collegato (Sez. 4, Sentenza n. 2619 del 07/11/2018, dep. 2019, Ahmetovic, Rv. 276253).

Tanto premesso, per comprendere l'adeguatezza della concisa esposizione argomentativa dell'ordinanza impugnata, occorre riportarsi al momento della statuizione cautelare - riferita sia al delitto di tentata estorsione, sia a quello di detenzione di una canna di pistola clandestina - e ricollegare ad esso la posizione del Marchì quale dipendente della ditta della famiglia Giadone, destinataria della condotta intimidatoria.

Quanto alla detenzione di munizioni identiche a quelle rinvenute nell'autovettura delle persone offese, quale segnale evidente della natura intimidatoria della condotta (unitamente alla lettera di minacce), non rileva il fatto che il Marchi avesse regolare porto d'armi ed avesse quindi titolo a detenere le cartucce predette, ma rileva piuttosto il fatto - evidenziato nell'ordinanza cautelare allegata al ricorso - che il Marchi, quale dipendente dell'oleificio delle persone offese, aveva agevolmente la possibilità di aprire l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] ove il materiale intimidatorio fu rinvenuto, in quanto le chiavi della vettura erano custodite nel box - ufficio dell'azienda, e poteva inoltre scegliere il momento in cui introdurre il materiale nel veicolo.

Quanto alla detenzione di canna di pistola clandestina in quanto priva di matricola, l'addebito costituisce autonomo titolo cautelare, integrando il delitto di cui all'art. 23, legge 110/1975; ed é solo attraverso accertamenti successivi che la canna della pistola detenuta dal Marchi risultava non utilizzabile.

Risulta perciò apodittico quanto argomentato dal ricorrente circa la conoscibilità, da parte del giudice della cautela, delle ragioni che solo all'esito del giudizio di cognizione hanno condotto ad escludere i reati contestati al prevenuto.

Di tal che, riportando le emergenze di che trattasi al momento dell'adozione della misura custodiale a carico dell'odierno ricorrente, esse integravano certamente un quadro indiziario altamente suggestivo della riferibilità al Marchì delle condotte a lui contestate.

La vicenda é stata adeguatamente, seppur sinteticamente, illustrata dalla Corte nissena, che ha riassunto lo svolgimento delle fasi del giudizio in termini tali da potersene agevolmente inferire la gravità della colpa nel comportamento del Marchì, così come la natura sinergica di tale comportamento nell'applicazione della misura degli arresti domiciliari.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso letta la memoria dell'Avvocatura generale dello stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, in data 28 settembre 2021, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata per conto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelare in regime di arresti domiciliari cui lo stesso era stato sottoposto dal 7 ottobre al 15 dicembre 2011 in relazione a delitti di tentata estorsione e di detenzione di arma clandestina. [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento di cognizione, veniva poi assolto dal Tribunale di Enna il 23 ottobre 2018, con sentenza divenuta irrevocabile. A sostegno del rigetto dell'istanza riparatoria, la Corte nissena ha ravvisato nel comportamento del Marchì elementi di colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, atteso che in occasione della perquisizione domiciliare eseguita il 13 dicembre 2010 erano state rinvenute alcune cartucce calibro 12 da caccia, caricate a pallettoni, del tutto identiche a quelle utilizzate dall'autore della tentata estorsione che le aveva posizionate, unitamente a un biglietto minatorio, nell'autovettura delle persone offese per intimidirle; ed era stata altresì rinvenuta una canna per pistola semiautomatica calibro 7,65 Beretta, risultata clandestina in quanto priva di numero di matricola. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Marchì, con unico motivo di doglianza articolato per violazione di legge e vizio di motivazione. In estrema sintesi il ricorrente si duole del fatto che le munizioni detenute dal Marchì erano cartucce da caccia che l'odierno ricorrente deteneva regolarmente, essendo provvisto di porto d'armi; quanto alla canna di pistola 7,65, é stato dimostrato nel corso del giudizio che essa non poteva considerarsi un'arma, ma solo un rottame non riparabile e non utilizzabile. Tali circostanze erano certamente conoscibili da parte del giudice della cautela, ed inoltre la Corte di merito non ha spiegato per quali ragioni il comportamento del Marchì sarebbe stato gravemente colposo (ossia ostativo all'indennizzo) né per quali ragioni esso avrebbe avuto rilievo causale nell'adozione delle statuizioni cautelari. Quanto alla lettera minatoria, essa é risultata non attribuibile al Marchì sulla base della consulenza tecnica della difesa e della relazione dei RIS, che hanno sconfessato le opposte conclusioni tratte dal perito nominato dal giudice. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, o in subordine rigettato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato, ponendosi anzi ai limiti della manifesta infondatezza. Si premette che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione é del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Inoltre la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare o ad altro che sia ad esso materialmente o funzionalmente collegato (Sez. 4, Sentenza n. 2619 del 07/11/2018, dep. 2019, Ahmetovic, Rv. 276253). Tanto premesso, per comprendere l'adeguatezza della concisa esposizione argomentativa dell'ordinanza impugnata, occorre riportarsi al momento della statuizione cautelare - riferita sia al delitto di tentata estorsione, sia a quello di detenzione di una canna di pistola clandestina - e ricollegare ad esso la posizione del Marchì quale dipendente della ditta della famiglia Giadone, destinataria della condotta intimidatoria. Quanto alla detenzione di munizioni identiche a quelle rinvenute nell'autovettura delle persone offese, quale segnale evidente della natura intimidatoria della condotta (unitamente alla lettera di minacce), non rileva il fatto che il Marchi avesse regolare porto d'armi ed avesse quindi titolo a detenere le cartucce predette, ma rileva piuttosto il fatto - evidenziato nell'ordinanza cautelare allegata al ricorso - che il Marchi, quale dipendente dell'oleificio delle persone offese, aveva agevolmente la possibilità di aprire l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] ove il materiale intimidatorio fu rinvenuto, in quanto le chiavi della vettura erano custodite nel box - ufficio dell'azienda, e poteva inoltre scegliere il momento in cui introdurre il materiale nel veicolo. Quanto alla detenzione di canna di pistola clandestina in quanto priva di matricola, l'addebito costituisce autonomo titolo cautelare, integrando il delitto di cui all'art. 23, legge 110/1975; ed é solo attraverso accertamenti successivi che la canna della pistola detenuta dal Marchi risultava non utilizzabile. Risulta perciò apodittico quanto argomentato dal ricorrente circa la conoscibilità, da parte del giudice della cautela, delle ragioni che solo all'esito del giudizio di cognizione hanno condotto ad escludere i reati contestati al prevenuto. Di tal che, riportando le emergenze di che trattasi al momento dell'adozione della misura custodiale a carico dell'odierno ricorrente, esse integravano certamente un quadro indiziario altamente suggestivo della riferibilità al Marchì delle condotte a lui contestate. La vicenda é stata adeguatamente, seppur sinteticamente, illustrata dalla Corte nissena, che ha riassunto lo svolgimento delle fasi del giudizio in termini tali da potersene agevolmente inferire la gravità della colpa nel comportamento del Marchì, così come la natura sinergica di tale comportamento nell'applicazione della misura degli arresti domiciliari. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida
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