CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 31988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Rilevato che il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la continuazione tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri il 16/3/2015, così come riformata dalla Corte di Appello di Roma il 7/3/2018, e quelli di cui alla sentenza del GIP del Tribunale di Velletri del 24/11/2011, come riformata dalla Corte di Appello di Roma il 3/6/2014; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. in quanto tale pronuncia non sarebbe stata emessa, come previsto dal giudice e dal presidente con decreto motivato, ma solo all'esito dell'udienza fissata, allorché il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto soltanto pronunciarsi nel merito; Rilevato che quanto previsto dall'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. non determina alcuna preclusione e il giudice dell'esecuzione ha il potere di dichiarare l'inammissibilità anche all'esito dell'udienza eventualmente fissata, ciò in quanto l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento (cfr. art. 591, comma 4 cod. proc. pen.); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co