CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15412/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia -Romagna n. 516/2022 depositata il 15/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del30/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/20261.[OSCURATO:PERSONA]. Coop. P.A., società cooperativa agricola a mutualitàprevalente, presentava in data 28 settembre 2011, domanda divariazione ai sensi dell’art. 7, comma 2 bis e seguenti del d.l. 13 maggio2011, n. 70, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12luglio 2011, n. 106, con la quale chiedeva l’attribuzione della categoriacatastale D/10 agli immobili rurali all’uso strumentale all’attività agricola,censiti al catasto edilizio urbano in categoria D/1 e D/8. L’Agenzia delleEntrate, con avviso di accertamento catastale n. 2016RA0086024, emessoin data 28.10.2016, respingeva la domanda di accatastamento incategoria catastale D/10 limitatamente all’immobile censito al catastofabbricati in comune di Alfonsine, foglio 90, particella 66, sub 3 , in quantoil fabbricato non presentava le caratteristiche che ne consentivano l’usodichiarato, vale a dire l’esistenza di terreni censiti al catasto terreni conmetri quadrati.1.1.La società impugnava l’avviso sostenendo di possedere lecaratteristiche di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c. ed all’art. 1del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, compresa la prevalenza mutualistica verso ipropri soci dell’attività svolta dalla ricorrente. Nel frattempo, l’Agenziadelle Entrate dava atto che, a seguito dei controlli effettuati, era emersocome i soci produttori di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. P.A. possedessero terreniper più di diecimila metri quadri, utilizzati dalla società cooperativa.1.2. Con sentenza n. 428/2018, depositata il 12 dicembre 2018, laCommissione Tributaria Provinciale di Ravenna accoglieva il ricorso.1.3. Sull’appello dell’amministrazione, con sentenza n. 516/2022,pronunciata in data 11 aprile 2022, la [OSCURATO:PERSONA]Emilia-Romagna accoglieva l’impugnazione così argomentando Sembra che, alla luce della normativa vigente e della classificazionedell’immobile in questione, con particolare riferimento alle suecaratteristiche funzionali e accessorie rispetto ai terreni ed alle attività diNumero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/2026riferimento, la cabina in questione non possa essere qualificata comeimmobile rurale. La richiesta di riconoscimento dei requisiti di ruralità,presentata dalla proprietà, nella dichiarazione del 29/09/2011, relativaall’unità immobiliare censita nel Comune di Alfonsine al foglio 90 particella66 sub. 3 è stata giustamente rigettata dall’Ufficio sulla base dellaconsiderazione che per detto immobile non si riscontra l’esistenzadell’azienda agricola, ossia l’esistenza di terreni, censiti al catasto terrenicon attribuzione di reddito agrario, aventi superficie non inferiore a 10.000mq. L’unità immobiliare della quale si discute identifica solo una cabinaelettrica, tipologia per la quale è prevista l’attribuzione della categoria D/1come stabilito dalle costanti deliberazioni e circolari in materia. D’altraparte, appare difficilmente sostenibile la possibilità di assimilare ilfabbricato in questione agli altri presi a confronto dalla stessa sentenzaimpugnata (vasche di depurazione certamente strumentali all’eserciziodell’attività agricola) e con riferimento specifico all’art. 9 del D.L. n. 557del 1993 comma 3 – bis, che non annovera la cabina elettrica qualecostruzione strumentale necessaria allo svolgimento dell’attività agricola,non essendo la stessa inquadrabile in alcuna delle categorie enumeratedalla specifica elencazione ivi contenuta. Proprio la assoluta mancanza distrumentalità rispetto all’esercizio dell’attività in relazione al predettoelenco normativo induce a ritenere errata la controdeduzione di parteappellata secondo la quale deve essere riconosciuta la ruralità anche delfabbricato adibito a cabina elettrica, sostanzialmente trattandosi dipertinenza con vincolo di destinazione oggettiva .1.4. La società ricorre per la cassazione della decisione indicata in epigrafearticolando cinque motivi, illustrati con memorie difensive.Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo mezzo di ricorso reca la denuncia di violazione od errataapplicazione dell’art. 9, commi 3 e 3 bis del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557,Numero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/2026convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,; peravere il decidente ritenuto necessario il requisito dell’asservimento alfabbricato di un terreno di almeno 10.000 mq per il riconoscimento dellaruralità del medesimo fabbricato, pur trattandosi di un immobilestrumentale, non adibito ad uso abitativo. La decisione, su questo punto,viola la norma rubricata, in quanto mentre il comma 3, lettera c) delsuddetto articolo richiede, ai fini del riconoscimento della ruralità degliimmobili, che, salve alcune eccezioni, il fabbricato sia asservito ad unterreno agricolo di almeno diecimila metri quadri, il successivo comma 3-bis, del medesimo art. 9, che disciplina, invece, il riconoscimento delrequisito della ruralità per gli immobili strumentali a destinazione diversada quella abitativa, non richiede tale requisito.2. Il secondo motivo di ricorso reca la denuncia di violazione od errataapplicazione degli artt. 1, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 115 e 116 c.p.c., avendo il giudicante ritenuto insussistente ilrequisito dell’asservimento del fabbricato di cui veniva richiesto ilriconoscimento della ruralità ad un terreno agricolo di almeno diecimilametri quadrati malgrado le esplicite ammissioni in tal senso contenutenegli atti difensivi dell’Agenzia delle Entrate.3. Il terzo motivo d’impugnazione deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, della Costituzione, stante il sostanzialedifetto di motivazione o la mera apparenza della motivazione, ovvero ilpalese travisamento dei fatti; per avere la Corte regionale affermatol’insussistenza del requisito dell’asservimento del fabbricato di cui venivarichiesta il riconoscimento della ruralità ad un terreno agricolo di almenodiecimila metri quadrati malgrado le esplicite ammissioni in tal sensocontenute negli atti difensivi dell’Agenzia delle Entrate.Si assume che nelle controdeduzioni depositate dall’Agenzia delle Entratenel giudizio di primo grado (pagina due), si legge … Per quanto concerneNumero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/2026il motivo di rigetto della domanda di ruralità identificato con la lettera b)viene assorbito con la documentazione allegata al reclamo e da ulterioriverifiche effettuate dall’Ufficio, in quanto i soci produttori (tali socirisultano essere svariate società/cooperative agricole) possiedono terreniagricoli con superficie superiore a mq 10.000, che vengono utilizzati aservizio della società .Quindi, gli stessi [OSCURATO:PERSONA], in sede di giudizio hanno riconosciuto lasussistenza del requisito relativo alla presenza di un terreno agricolo delledimensioni richieste; la rinuncia espressa, da parte dell’Agenzia delleEntrate, al suddetto motivo di rigetto dell’istanza di riconoscimento dellaruralità, nonché l’ammissione della sussistenza del requisito, in capo aalmeno 10.000 metri quadri, avrebbe dovuto portare la CommissioneTributaria di secondo grado a ritenere sussistente tale requisito,contrariamente a quanto, invece, deciso, incorrendo, invece, in un palesetravisamento dei fatti nel momento in cui ha ritenuto non sussistente ilrequisito sopra menzionato.4. La quarta censura prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art.dell'articolo 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dell’art. 1 D.P.R. 23marzo 1998, n. 139; dell’art. 13 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Ministerodell'economia e delle finanze per avere il decidente ritenuto insussistentela ruralità del fabbricato malgrado la sua strumentalità all’esercizio diun’attività agricola.5. L’ultima ragione di contestazione denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, della Costituzione, stante il sostanzialedifetto di motivazione o la mera apparenza della motivazione della partedella sentenza che ha ritenuto insussistente la ruralità del fabbricatomalgrado la sua strumentalità all’esercizio di un’attività agricola, senzaNumero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/2026alcuna motivazione dell’iter logico della decisione in merito allasussistenza o meno di detta strumentalità e senza alcun riferimento allecaratteristiche tipologiche dell’immobile ed alla sua funzione produttivaconnessa all'attività agricola dei soci.Si afferma che non è mai stato controverso il fatto che il bene immobileper cui è stato negato il riconoscimento della ruralità sia una cabinaelettrica stabilmente asservita, per sue caratteristiche strutturali e per lasua posizione, ad alimentare attività di trasformazione e manipolazione diprodotti agricoli. Si assume che a pagina 2 delle controdeduzionipresentate dall’agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado si legge: l’unità immobiliare oggetto del ricorso è una cabina elettrica(sottostazione) annessa allo stabilimento di lavorazione, si sviluppa su ununico piano fuori terra (piano terra) ed è situata in via [OSCURATO:PERSONA], n. 28,nel Comune di Alfonsine (RA), in un contesto prettamente agricolo .Peraltro, dalla domanda di variazione catastale si evincerebbe chiaramenteche la cabina elettrica è contigua ad altri immobili della ricorrente,essendo sita nel medesimo foglio catastale e nella medesima particella.6. Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica suggeriscono di derogareall’ordine di prospettazione dei motivi in ricorso, esaminando in viaprioritaria l’ultimo motivo per la diretta attinenza alla carenzamotivazionale della decisione, essendo assorbente il suo eventualeaccoglimento di ogni contestazione inerente al rapporto tributario.6.1. La censura non ha pregio.6.2.In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questaCorte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, inviolazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto(Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art.36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processotributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto dellaNumero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/2026decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito perpervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove hafondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni èpervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche diverificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata;l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento»,quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale»è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Cortee precisamente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1093 del 1947, in cuila Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e indiritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «ledecisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono daconsiderarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v.anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017nonché la giurisprudenza ivi richiamata).6.3. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpiscenon solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto divista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelleche presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» eche presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257del 2014), ma anche quelle che contengono motivazione meramenteapparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio,perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, lamotivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprenderele ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito perpervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014),venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un«ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con uncerto procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare ilNumero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/2026risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass.,Sez. Un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). Devequindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cuila motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, n. 22232 del 2016; conf. Cass. n.14927 del 2017).6.4.In tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata laddovei giudici di appello, sia pur errando, hanno ritenuto l’assenza della ruralitàper l’assenza di terreni con reddito agrario di estensione non inferiore ai10.000 mq.7.Le prime tre censure sono fondate.7.1. La stessa Agenzia riconosce nel controricorso di aver sin dal primogrado di giudizio riconosciuto la presenza della adeguata estensione delterreno, precisando che il motivo del rigetto della domanda di ruralitàidentificato con la lettera b) viene assorbito a seguito delladocumentazione allegata al reclamo e da ulteriori verifiche effettuatedall’Ufficio, in quanto i soci produttori (tali soci produttori risultano esseresvariate società/cooperative agricole) possiedono terreni agricoli, consuperficie superiore a mq 10.000,che vengono utilizzati a servizio dellasocietà ,insistendo in merito alla circostanza che il fabbricato nonpresentasse le caratteristiche che ne consentono l’uso dichiarato, e sulfatto che l’unità immobiliare per la quale era stata richiesta la ruralitàidentifica solo una cabina elettrica, e che per tale tipologia è previstal’attribuzione della categoria D/1.Numero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/20267.2.Per riordinare organicamente la materia, l’art. 3, comma 156, dellaLegge 23/12/1996, n. 662 dispose la revisione dei criteri diaccatastamento dei fabbricati rurali, di cui alla norma sopra citata,mediante l’adozione di un apposito regolamento, da emanarsi ai sensidell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.7.3.In attuazione di tale ultima disposizione fu emanato il d.P.R. 23 marzo1998, n. 139. L'art. 1, co. 5, del d.P.R. n. 139/98 rubricato «Normesull'accatastamento» dispone che: «Le costruzioni strumentali all'eserciziodell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate adfabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, nel caso incui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da nonconsentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa daquella per la quale furono originariamente costruite . Ebbene, questaCorte con la pronuncia n. 20953/2008, dopo un excursus sull'evoluzionenormativa in materia catastale (con riferimento al decreto legge n.557/1993 ed al d.P.R. n. 139/1998) ha chiarito che «Tali disposizioni,rilevanti a fini catastali e fiscali (cit. d.P.R., art. 3, d.P.R. n.139/1998), nonsolo introducono, in modo chiaro e definitivo, una distinzione, anche diclassamento catastale, fra costruzioni rurali, a seconda che siano destinatead abitazione ovvero strumentali all'esercizio di determinate attivitàagricole, mediante attribuzione solo a queste ultime della categoriaspeciale D/10; ma soprattutto, chiariscono che per gli altri fabbricati(strumentali, non destinati all'abitazione) rileva soltanto la lorodestinazione ad una delle finalità sopra indicate (Cass. n. 6884/2005; intal senso, anche Cass. n. 9760/2003) (così Cass. n. 20953/2008 cit.) .Nello stesso senso è stato chiarito che «...allo scopo di riconoscerel'appartenenza di una costruzione strumentale alla categoria catastaleD/10 ... non ha più rilievo, a partire dal 30.12.1993, l'asservimentodell'immobile ad un fondo, ma soltanto la sua destinazione ad una delleNumero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/2026finalità indicate dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis» (così Cass.n. 14013/2013).7.4.L'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1994, n. 134, e modificatodall'art. 42-bis del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto che: « Aifini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzionistrumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cuiall'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) allaprotezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) allacustodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrentiper la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero deglianimali; e) all'agriturismo; f) ad abitazione dei dipendenti esercentideterminato per un numero annuo di giornate lavorative superiore acento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia dicollocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona dimontagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione,trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione deiprodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l)all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso».7.5. Ancora, l’art. 1 del d.m. 26 luglio 2012 ha disposto che: «1. Aifabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentaliall'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alleregole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadrogenerale di qualificazione. 2. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catastodella sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui alcomma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati perfunzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specificaNumero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/2026annotazione. 3. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicanole disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133».In proposito, la circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 22settembre 2011, n. 6, ha ribadito (par. 2) che: «Ai fabbricati strumentaliall’attività agricola per i quali sussistono i requisiti di cui all’art. 9, comma3-bis, viene attribuita la categoria D/10; la relativa rendita è determinatacon stima diretta, come previsto dall’art. 1, comma 3, del citato Decreto»(cioè, il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142); parallelamente, la circolareemanata dall’Agenzia del Territorio il 15 giugno 2007, n. 7, ha chiarito(par. 3.2) che: «Nel caso in esame occorre analizzare se, ordinariamente,le attività svolte nei complessi in questione siano sicuramente riconducibiliall’attività dell’impresa agricola o, di contro, possano essere correlate ad7.6. In ossequio, pertanto, ai principi dettati dal quadro normativodescritto deve valutarsi – a prescindere dalla natura e caratteristiche,nonché dalla possibilità o meno di destinarli ad una funzione diversa senzaradicali trasformazioni - se gli immobili siano strumentali “perdestinazione” alle attività agricole di cui all’ art. 2135 c.c..7.7.Pertanto, unico elemento discriminante per definire la concretastrumentalità all’attività agricola effettivamente praticata ed, in ultimaanalisi, la ruralità del fabbricato, risiede quindi nella compatibilità dellecaratteristiche tipologico-funzionali con l’effettiva produzione del fondo alquale è asservito, nonché di quelle ubicazionali (insistenza dellecostruzioni su terreni agricoli costituenti l’azienda) circostanza,quest’ultima, che deve, quindi, costituire oggetto di specifica verifica ai finidel corretto classamento (Cass. n.29754/2024; Cass. n. 29754/2024).7.8.Ciò posto, secondo la difesa erariale, la rettifica del classamento trovagiustificazione nell’assunto che si tratta di cabina elettrica ad uso dell’Enel,mentre secondo la statuizione del giudice d’appello la cabina nonNumero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/2026rientrerebbe nelle categorie enumerate dalla specifica elencazionecontenuta nell’art. 9 comma 3-ter cit., aggiungendo Proprio la assolutamancanza di strumentalità rispetto all’esercizio dell’attività in relazione alpredetto elenco normativo induce a ritenere errata la controdeduzione diparte appellata secondo la quale deve essere riconosciuta la ruralità anchedel fabbricato adibito a cabina elettrica, sostanzialmente trattandosi dipertinenza con vincolo di destinazione oggettiva .7.9.Tale argomentazione non è condivisibile, in quanto il legislatoresubordina l’attribuzione e la conservazione della categoria D/10 allastrumentalità dell’immobile all'esercizio dell'attività agricola in una dellevarianti tipizzate dalla disciplina vigente ratione temporis (Cass.18/04/2023, n. 10238), mentre la Corte territoriale ha escluso lastrumentalità della cabina all’attività rurale in quanto non rientrantenell’elenco di cui all’art. 9, comma 3-ter, senza accertare se essa fossedestinata – come dichiarato dalla società – alla trasformazione dei prodottiagricoli, come dedotto, o comunque all’esercizio di attività agricola ai sensidell’art. 2135 c.c..8.Tanto premesso in relazione al quadro normativo di riferimento, devetrovare accoglimento anche il quarto motivo di ricorso.8.1. In via preliminare, giova precisare che – contrariamente a quantodedotto dalla ricorrente - nelle controdeduzioni dell’Agenzia in primo gradosi legge: trattasti di cabina elettrica destinata al fornitore dell’energiaEnel destinata allo smistamento dell’energia elettrica che consente diderivare una o più linee di derivazione senza trasformazione; la cabinaserve un immobile limitrofo di grandi dimensioni con la fornitura di energiaelettrica in MT ove ha accesso esclusivo l’ente erogatore, per cui trattasi diimmobile privo della caratteristica della ruralità .8.2. Ne consegue che era contestata la destinazione della cabina.8.3.Al riguardo, la Corte regionale si è limitata ad affermare che per lacabina elettrica è prevista l’attribuzione della categoria D/1 come stabilitoNumero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/2026dalle costanti deliberazioni e circolari in materia, apparendo difficilmentesostenibile la possibilità di assimilare il fabbricato in questione agli altripresi a confronto dalla stessa sentenza impugnata (vasche di depurazionecertamente strumentali all’esercizio dell’attività agricola) e con riferimentospecifico all’art. 9 del D.L. n. 557 del 1993 comma 3 – bis, che nonannovera la cabina elettrica quale costruzione strumentale necessaria allosvolgimento dell’attività agricola, non essendo la stessa inquadrabile inalcuna delle categorie enumerate dalla specifica elencazione ivi contenuta.8.4.Tuttavia, la circostanza che l’art. 9 cit. non annoveri esplicitamente lacabina elettrica quale costruzione strumentale non è un argomentodirimente, atteso che la norma in esame non indica le caratteristicheestrinseche degli immobili quali criteri rilevanti ai fini dell’attribuzionecatastale, attribuendo rilevanza, invece, alla sola strumentalità degliimmobili (di qualsiasi tipologia) alle attività indicate nell’elenco.8.5. Ebbene a fronte della dichiarazione della contribuente secondo cui lacabina serviva il fabbricato destinato alla trasformazione dei prodottiagricoli, il giudice regionale avrebbe dovuto procedere all’accertamentodel dedotto rapporto di strumentalità e dunque del carattere rurale deifabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione (categoria D/10), il qualepuò essere riconosciuto ogniqualvolta essi siano strumentalmentedestinati allo svolgimento di attività agricole contemplate dal d.P.R. n. 917del 1986, articolo 29 (ora articolo 32), o anche di quelle aggiunte dal d.l.30 dicembre 1993, n. 557, articolo 9, comma 34- bis, (Sez. 5, n. 14013del 03/08/2012; Cass. 6 gennaio 2025, n. 152).8.6.I presupposti per valutare la strumentalità consistono nella funzioneproduttiva connessa all'attività agricola nonché nell'identificazione di talefunzione con le caratteristiche proprie dell'immobile, delle pertinenze edegli impianti installati, di modo che la tipologia del complesso sia tale darenderlo insuscettibile di destinazione diversa da quella originaria, se nonNumero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/2026ricorrendo a radicali trasformazioni (Cass. Civ, Sez. V, 30/10/2020 n.24081, in motivazione).8.7. In particolare, si è affermato che, in tema di classamento, ilcarattere rurale dei fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione(categoria D/10), non può essere negato ogniqualvolta essi sianostrumentalmente destinati allo svolgimento di attività agricolecontemplate dall'art. 29 (ora 32) d.P.R. n. 917 del 1986 o anche di quelleaggiunte dall'art. 9, comma 3-bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 e ciò aprescindere dal fatto che non coincidano la titolarità del fabbricato e latitolarità dei terreni da cui provengono i prodotti. (Cass. civ., Sez. V,01/08/2008, n. 20953; Cass. civ., Sez. V, Ord. 03/08/2012, n. 14013).8.8.Corollario del principio esposto (già affermato da S.U. n. 18565/2009)è la non decisività delle allegazioni prospettate dall’Agenzia per negare laruralità dei cespiti, facendo leva sull’accesso esclusivo alla cabina elettricada parte della società Enel, risultando, invece, rilevante l'accertamento inconcreto del carattere di strumentalità degli immobili all'eserciziodell'attività agricola dell'ente contribuente.8.9.Del resto, questa Corte (Cass. 19/11/2024 n. 29754) ha riconosciutola natura della "ruralità" (con la conseguente attribuzione dellaclassificazione in categoria D/10) ad un impianto fotovoltaico, di cui unasocietà di leasing era divenuta proprietaria superficiaria, in conseguenzadella cessione in suo favore del diritto di superficie sul terreno sottostante,la cui proprietà spettava ad una società esercente l'attività agricola.Dunque, la strumentalità di cui all’art. 9 comma 3-ter è stata riconosciutaanche nel caso in cui l'imprenditore agricolo non sia proprietario, ma meroutilizzatore dell'impianto fotovoltaico in forza di un contratto di leasing,purché l'energia elettrica prodotta da quest'ultimo sia destinata asupportare l'attività agricola esercitata sul medesimo terreno in cuil'impianto fotovoltaico è stato installato ovvero in un terreno limitrofo adNumero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/2026esso, essendo sufficiente la disponibilità a qualsivoglia titolo (non solodominicale) del suddetto manufatto.8.10. Difatti, non è necessaria l'identità soggettiva tra utilizzatore eproprietario del fabbricato strumentale all'attività agricola ai fini delriconoscimento della "ruralità" in catasto, fermo restando che l'utilizzatoresia imprenditore agricolo.8.11. L'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 , anche alla lucedelle direttive impartite con la circolare emanata dall'Agenzia del Territorioil 15 giugno 2007, n. 7, consente che l'imprenditore agricolo o la societàagricola (ex art. 1 , comma 3-bis, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ,sulla base dell' art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ) - purché titolaredella proprietà o di altro diritto reale di godimento su un terreno aventesuperficie non inferiore mq. 10.000 e censito al catasto terreni confabbricato strumentale alle attività agricole ai sensi dell' art. 32, comma 2,del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (tra le quali, la lett. c individua "lemanipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione evalorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenutiprevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco odall'allevamento di animali"), su cui un terzo sia titolare della proprietà odi altro diritto reale di godimento - possa ottenere il riconoscimento della"ruralità" del predetto fabbricato agli effetti fiscali.9.Sui citati presupposti normativi, si pone dunque il problema di verificarela sussistenza, in concreto, del carattere di ruralità dei fabbricati dequibus, così come legislativamente definito.9.1.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accertare in concreto il rapporto distrumentalità della cabina elettrica rispetto all’attività agricola svolta dallasocietà, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenzaNumero registro generale 27528/2022Numero sezionale 3740/2026Numero di raccolta generale 15412/2026Data pubblicazione 20/05/2026n. 18565 del 2009, hanno chiarito che la ruralità deve essere riconosciutain concreto dal giudice tributario, con accertamento in fatto.10.Segue l’accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, respintol’ultimo; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla CGTII grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione. P.Q.MLa Corteaccoglie i primi quattro motivi di ricorso, respinto l’ultimo; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] gradodell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione ributaria della Corte diCassazione il 30 aprile 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]