CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02058/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 28484/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona del Presidente del Consiglio e dei rispettivi ministri pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 3 maggio 2022 n. 2888 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto:medici specializzandi - risarcimento del danno da violazione delle direttive comunitarie. N.R.G.: 28484/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 1. Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione post laureamin anni successivi al 1991. Nel 2016 hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257; -) l’importo percepito tuttavia non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE, né furono loro accordati i benefìci previsti per altri medici in termini di adeguamento periodico del compenso. Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria. 2. Con sentenza 11.1.2019 n. 715 il Tribunale rigettò la domanda. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 3.5.2022 n. 2888 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte territoriale ritenne che lo Stato italiano diede attuazione alla Direttiva 82/1976 col d. lgs. 257/91, e che il diritto comunitario non imponeva alcun vincolo agli Stati membri per quanto concerne il livello della remunerazione. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenti. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso. 5. I ricorrenti hanno depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] N.R.G.: 28484/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 1. Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di plurime disposizioni di legge e di cinque Direttive comunitarie (genericamente indicate senza ulteriori precisazioni). Nella illustrazione del motivo sostengono che la borsa di studio da essi percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva ritenersi una “remunerazione adeguata”; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo della borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento. 1.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c.. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza N.R.G.: 28484/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01). 1.2. Non idonee a scalfire questo consolidato orientamento sono le deduzioni svolte dai ricorrenti nella memoria illustrativa. Essa, anzi, svela ancor più la temerarietàdell’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti, come si dirà. La difesa dei ricorrenti, infatti, a torto discorre di “ criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria”per la determinazione del compenso dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione . La giurisprudenza di Lussemburgo, infatti, non solo non ha mai fissato alcun “criterio di determinazione” della misura del compenso di cui si discorre; ma neanche avrebbe potuto farlo: le Direttive 75/362 e 75/363, infatti, non vollero affatto uniformare la disciplina degli Stati membri quanto al trattamento dei medici: per farsene convinto, basterà rinviare il difensore dei ricorrenti al VII [OSCURATO:PERSONA] 75/362, ove si legge a chiare lettere che il coordinamento da essa introdotto non ha lo scopo di“armonizzare tutte le disposizioni degli Stati membri concernenti la formazione dei medici specialisti”, ma solo quello di consentire il reciproco riconoscimento dei diplomi di laurea e di medico specialista, e che pertanto la direttiva intendeva introdurre il reciproco riconoscimento dei diplomi, ma “ non un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi” (così si legge nel successivo VIII Considerando). 2. Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrenti a ll’adeguamento periodico previsto dall’art. 6 d. lgs. 257/91. 2.1. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggi all’esame del collegio, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024 hanno stabilito (dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria di questa Corte) che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai N.R.G.: 28484/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all'adeguamento triennale, in virtù del blocco di tale aggiornamento previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002. Alla suddetta decisione ha dato seguito Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024, ed alle rispettive motivazioni si può qui rinviare ex art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.. 2.2. Non condivisibili sono le deduzioni svolte nella memoria illustrativa, intese a mettere in discussione i princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 20006/24, già ricordata. La difesa dei ricorrenti torna a sostenere che il “blocco” dell’adeguamento triennale introdotto dalle misure di contenimento della spesa pubblica non avrebbe riguardato il periodo compreso tra il 1995 ed il 1997, e che la sentenza 20006/24 delle Sezioni Unite sarebbe “non soddisfacente, per non aver reso, in modo esauriente, i chiarimenti invocati dal Collegio remittente”. A tale singolare lettura della decisione nomofilattica basterà replicare che nimium altercando veritas amittitur, e che la decisione delle Sezioni Unite - cui spetta garantire “l’esatta applicazione della legge” ai sensi dell’art. 65 ord. giud. -non potrebbe essere più chiara: il combinato disposto dell’art. 7, comma quinto, d.l. 384/92, e dell’art. 32, comma 12, della legge 449/97 bloccò ai livelli raggiunti nel 1992: a) l'importo delle singole borse di studio; b) “di ogni tipo di adeguamento” delle borse di studio (Cass. S.U. 20006/24, passim, ma spec.te §§ 31 e ss.). 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. N.R.G.: 28484/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Il valore della causa è pari al petitum, oltre interessi e rivalutazione dal 1991 (art. 10 c.p.c.). La misura della spese va aumentata del 30% per ciascun ricorrente oltre il primo, giusta la previsione dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14. 10.1. La manifesta infondatezza delle tesi sostenute dai ricorrenti; la loro contrarietà a princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte; la circostanza che identiche censure in identiche fattispecie sono state proposte dal medesimo difensore dei ricorrenti odierni, e già rigettate da questa Corte in plurime occasioni (ex multis, Cass. 2253/25, 11630/24, 10425/23) giustificano l’accoglimento della domanda proposta dalla difesa erariale di condanna dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c.. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 14.112, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri d ella somma di euro 7.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a nor