CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29800/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata;letta per l’imputato la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 30 giugno 2025 la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza in data 2 ottobre 2024 del Tribunale di Roma che hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all’art. 7,comma 1, d.l. n. 4 del 2019.2. Ricorre per cassazione l’imputato per violazione di legge e vizio dimotivazione per travisamento della prova sulla sussistenza della misuracautelare al momento della presentazione della domanda per il reddito dicittadinanza (primo motivo); per violazione di norme processuali e vizio dimotivazione per erronea delimitazione dell’ambito istruttorio e per mancataadozione dei mezzi istruttori necessari (secondo motivo), per vizio di motivazioneper errata valutazione del dolo specifico (terzo motivo), per vizio di motivazionesul trattamento sanzionatorio (quarto motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Il ricorrente ha sostenuto di non essere sottoposto alla misura cautelaredell’obbligo di dimora al momento della presentazione della domanda diammissione al reddito di cittadinanza, per essere la misura già cessata, e di nonaver, quindi, presentato alcuna dichiarazione mendace. La Corte di appello harigettato l’appello ritenendo insufficiente l’allegazione in ordine all’inefficacia dellamisura e valorizzando la revoca della stessa solo il 1° settembre 2020, in datasuccessiva alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio. [OSCURATO:PERSONA], invece, che la deduzione sia stata specifica perché con il primo motivodi appello l’imputato aveva puntualmente riportato il suo stato cautelare,assolvendo l’onere di allegazione a suo carico e offrendo la prova delle sueragioni, ciò che ha consentito alla Corte territoriale di attivare i poteri integrativiofficiosi. L’eventuale mancata prospettazione della questione in primo grado nonha determinato una preclusione istruttoria ai danni dell’imputato, perché il themaprobandum è pur sempre quello dell’esistenza e dell’efficacia della misuracautelare al momento della richiesta di ammissione al beneficio né è possibileinvocare il principio di vicinanza della prova per ribaltare gli oneri della provaaccusatoria e giustificare l’inerzia del giudice nell’accertamento officioso. Lasentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Roma per verificare in concreto se la misura dell’obbligo didimora fosse o meno efficace al momento della richesta del reddito dicittadinanza. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Roma.Così deciso, il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]