CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 40688/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI MESSINAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore Marilia di Nardo, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Messina; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Messina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 15 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha solleVato conflitto positivo di competenza con il Tribunale di Messina, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., in relazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoposti a giudizio per i medesimi fatti dal Tribunale di Messina e dal Tribunale di Torino. L'ordinanza afferma che i tre predetti imputati sono sottoposti a processo presso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di 'forino e presso il Tribunale di Messina, per i medesimi fatti, cioè due reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 8 d.lgs. n. 74/2000 commessi negli anni 2013 e 2014 quali amministratori, di fatto e di diritto, della [OSCURATO:SOCIETA] che, secondo l'accusa, operava quale "cartiera", avendo emesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl le fatture per operazioni inesistenti, di cui all'elenco allegato, identico in entrambi i procedimenti (39 fatture nel 2013, 221 fatture nel 2014) Il fatto è contestato come commesso in [OSCURATO:PERSONA] (ME). La contestazione è stata mossa anche dal pubblico ministero presso il Tribunale di Torino perché connessa teleologicamente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. ad altre, più gravi, imputazioni per reati fallimentari, procedibili in Torino per essere stato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl dichiarato da quel Tribunale. 2. Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Messina [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente, il Tribunale di Messina. 2. Premessa la astratta configurabilità della connessione stabilita dall'art. 12 cod.proc.pen., quanto alle ipotesi di cui al primo comma, lett. b) e c), per il procedimento pendente davanti al Tribunale di Messina e all'ipotesi di cui al primo comma, lett. c), per il procedimento pendente presso il G.i.p. di Torino, il conflitto di competenza deve essere risolto applicando il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «Nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato, la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata, stante il principio dell'impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento.» (Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, Rv. 279895). Il procedimento davanti al Tribunale di Messina risulta trovarsi nella fase dibattimentale di primo grado, essendo stato il decreto di rinvio a giudizio emesso in data 11 dicembre 2017, ed essendo stata la prima udienza fissata per il giorno 21 marzo 2018. Il procedimento pendente presso il Tribunale di Torino, invece, risulta trovarsi ancora nella fase dell'udienza preliminare, come risulta dalla stessa ordinanza che ha sollevato il conflitto. Appare quindi necessario stabilire la competenza del Tribunale di Messina, dal momento che una decisione diversa comporterebbe, di fatto, la regressione del procedimento, per i reati indicati dall'Ufficio remittente, ad una fase processuale già da tempo esaurita. 3. Sulla base dei principi sopra esposti il conflitto di competenza deve essere pertanto risolto individuando, quale giudice competente per lo svolgimento del giudizio, il Tribunale di Messina, al quale devono pertanto essere trasmessi gli atti. P.Q.MI. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Messina cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 06 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]