CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 25651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 13 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 14 luglio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due episodi di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, risulta manifestamente infondato, in quanto alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata la corte di appello ha congruamente evidenziato come la soluzione dell'equivalenza fosse la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (sul punto, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), valorizzando in tal senso la significativa gravità dei fatti contestati ed escludendo, altresì, la rilevanza, ai fini di un bilanciamento più favorevole, degli elementi dedotti dalla difesa, già apprezzati per la concessione delle generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]