CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 10232/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0691KAG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Romai, 29 febbraio 2024 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] ente Fra rlisy) [OSCURATO:PERSONA] eltrani il .31.5.[OSCURATO:PERSONA] PENALE1r \ 1 1 MAR. 2024 [OSCURATO:PERSONA] • LI