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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06088/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il motivo con il quale si contesta il giudizio afferente la qualificazione dei fatti, riconducibile rad avviso della difesa, all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato avendo la Corte del merito dato conto della natura professionale, strutturata e continuativa dell'attività di spaccio contestata a conferma di capacità di approvvigionamento e di successivo rifornimento del mercato locale incompatibili con il reato rivendicato dalla difesa; ritenuto che anche il motivo legato al mancato riconoscimento delle generiche è manifestamente infondato perché anche sul punto la sentenza impugnata risulta g4 sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]« te Benede to aternò [OSCURATO:PERSONA] V scuolo D [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il motivo con il quale si contesta il giudizio afferente la qualificazione dei fatti, riconducibile rad avviso della difesa, all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato avendo la Corte del merito dato conto della natura professionale, strutturata e continuativa dell'attività di spaccio contestata a conferma di capacità di approvvigionamento e di successivo rifornimento del mercato locale incompatibili con il reato rivendicato dalla difesa; ritenuto che anche il motivo legato al mancato riconoscimento delle generiche è manifestamente infondato perché anche sul punto la sentenza impugnata risulta g4 sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]« te Benede to aternò [OSCURATO:PERSONA] V scuolo D [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06088/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris