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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06614/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](AG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado del 6 luglio 2018 con la quale il Tribunale di Terni aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto contestato ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., per essersi, in Terni dalla fine di settembre 2014 al 10 dicembre 2014, al fine di esercitare un preteso diritto e pur potendo ricorrere al giudice, fatto arbitrariamente ragione da sé medesimo minacciando in più occasioni [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, durante il periodo di locazione di un immobile, il Nicosia aveva preteso dal Salvati, figlio del proprietario di quella casa - che si era rifiutato di stipulare il contratto e, anzi, poco dopo l'avvio della relazione aveva subito domandato la riconsegna dell'immobile - la restituzione della somma di 2.000 euro a titolo di restituzione della caparra, di corrispettivo per i mobili che gli avrebbe lasciato e di rimborso delle spese di allaccio delle utenze domestiche che egli (Nicosia) aveva sostenuto; formulando frasi minatorie all'indirizzo del Salvati che, in diversi incontri, aveva ribadito la richiesta di ottenere in restituzione "una casa occupata abusivamente".

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Nicosia, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 393 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado benché le emergenze processuali non avessero provato che l'imputato aveva minacciato il suo interlocutore ed avessero, invece, dimostrato che il prevenuto aveva solo cercato di definire bonariamente un contrasto di natura civilistico, sorto perché il Salvati si era rifiutato di formalizzare il contratto.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale negato all'imputato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, con un ingiustificato riferimento al lungo intervallo temporale durante il quale le asserite minacce erano state più volte formulate; senza considerare che la vicenda si era protratta per un "capriccio" del Salvati, che l'imputato non era stato mai condannato per reati della stessa indole e non vi era il rischio che condotte dello stesso tipo potessero essere reiterate.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.[OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per genericità del suo contenuto.

Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a reiterare una mera attestazione di innocenza, senza specificare gli aspetti dei criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia, sul punto integrata dalla conforme sentenza di primo grado, con la quale i giudici di merito avevano spiegato perché fosse attendibile la versione accusatoria resa dal Salvati.

3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Nel rispondere alla sollecitazione formulata in maniera non particolarmente specifica dall'appellante, la Corte territoriale ha chiarito come non potesse considerarsi di particolare tenuità una condotta minacciosa che si era protratta per un significativo arco temporale di tre mesi: così sottolineando come all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. fossero ostative le modalità oggettivamente gravi delle reiterate condotte tenute dall'imputato, risultato pure gravato da vari precedenti penali.

Tale decisione si pone in linea con l'orientamento interpretativo fornito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). (12

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissa re nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](AG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado del 6 luglio 2018 con la quale il Tribunale di Terni aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto contestato ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., per essersi, in Terni dalla fine di settembre 2014 al 10 dicembre 2014, al fine di esercitare un preteso diritto e pur potendo ricorrere al giudice, fatto arbitrariamente ragione da sé medesimo minacciando in più occasioni [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, durante il periodo di locazione di un immobile, il Nicosia aveva preteso dal Salvati, figlio del proprietario di quella casa - che si era rifiutato di stipulare il contratto e, anzi, poco dopo l'avvio della relazione aveva subito domandato la riconsegna dell'immobile - la restituzione della somma di 2.000 euro a titolo di restituzione della caparra, di corrispettivo per i mobili che gli avrebbe lasciato e di rimborso delle spese di allaccio delle utenze domestiche che egli (Nicosia) aveva sostenuto; formulando frasi minatorie all'indirizzo del Salvati che, in diversi incontri, aveva ribadito la richiesta di ottenere in restituzione "una casa occupata abusivamente". 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Nicosia, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 393 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado benché le emergenze processuali non avessero provato che l'imputato aveva minacciato il suo interlocutore ed avessero, invece, dimostrato che il prevenuto aveva solo cercato di definire bonariamente un contrasto di natura civilistico, sorto perché il Salvati si era rifiutato di formalizzare il contratto. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale negato all'imputato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, con un ingiustificato riferimento al lungo intervallo temporale durante il quale le asserite minacce erano state più volte formulate; senza considerare che la vicenda si era protratta per un "capriccio" del Salvati, che l'imputato non era stato mai condannato per reati della stessa indole e non vi era il rischio che condotte dello stesso tipo potessero essere reiterate. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a reiterare una mera attestazione di innocenza, senza specificare gli aspetti dei criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia, sul punto integrata dalla conforme sentenza di primo grado, con la quale i giudici di merito avevano spiegato perché fosse attendibile la versione accusatoria resa dal Salvati. 3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Nel rispondere alla sollecitazione formulata in maniera non particolarmente specifica dall'appellante, la Corte territoriale ha chiarito come non potesse considerarsi di particolare tenuità una condotta minacciosa che si era protratta per un significativo arco temporale di tre mesi: così sottolineando come all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. fossero ostative le modalità oggettivamente gravi delle reiterate condotte tenute dall'imputato, risultato pure gravato da vari precedenti penali. Tale decisione si pone in linea con l'orientamento interpretativo fornito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). (12 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissa re nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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