CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (- letteMritite le conclusioni del PG udito il difensore " [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Trento ha dichiarato inammissibile il ricorso, ex art. 629 cod. proc. pen., proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la revisione della sentenza irrevocabile, emessa in data 14.12.2010 dalla Corte di Appello di Venezia di condanna nei suoi confronti alla pena di anni diciassette di reclusione, perché ritenuto responsabile, tra gli altri, dei reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale riteneva, invero, manifestamente inammissibile il ricorso dell'odierno ricorrente, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 630 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., perché sostanzialmente reiterativo del precedente ricorso per revisione proposto, ai sensi dell'art. 629 cod. proc. pen., di fronte alla medesima Corte territoriale in data 29.04.2021 e già dichiarato inammissibile con ordinanza emessa in data 05.05.2021 e confermata, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, della S.C., con sentenza del 04.10.2021. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Maritan, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione; lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quanto alla mancata audizione, richiesta dalla difesa nell'avanzare l'istanza di revisione, di testimoni, mai escussi perché solamente di recente divenuti collaboratori di giustizia, le cui deposizioni, atte a far emergere la non veridicità delle originarie affermazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avrebbero potuto modificare l'esito del procedimento conclusosi con la condanna del ricorrente; infatti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha progressivamente affermato la sussistenza di un diritto, in capo al reo, ad ottenere in qualsiasi momento la revisione della statuizione di condanna a proprio carico a fronte di manifeste condizioni oggettive che delineino la di lui innocenza, sicchè l'ordinanza impugnata va censurata nella parte in cui ha mancato di procedere alla valutazione dei nuovi elementi di prova prospettati dalla difesa e nella parte in cui ha erroneamente richiamato la sentenza emessa in data 04.10.2021 dalla S.C., che, lungi dal pronunciarsi sul merito della vicenda, ha ritenuto invero il ricorso dell'odierno ricorrente inammissibile, a ragione di un vizio di carattere meramente procedurale. 3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In data 26.9.2022 la difesa del Maritan ha trasmesso motivi aggiunti insistendo nella violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU 4.In data 12.10.2022 il Maritan ha trasmesso memoriale a sua firma. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che, con sentenza n. 1851/2022, questa Corte già dichiarava inammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso la declaratoria di inammissibilità della precedente richiesta di revisione proposta in data 29.4.2021 della medesima sentenza irrevocabile del 14.12.2010, rilevando come il difensore non fosse munito della procura speciale, necessaria per la proposizione del ricorso di legittimità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633- 634- 640 c.p.p. In tale pronuncia si rilevava, tra l'altro, come l'art. 640 cod. proc. pen. preveda, sia per la proposizione della richiesta dinanzi alla Corte territoriale, sia per la proposizione del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Rv. 276080) e nel caso in cui l'istanza sia originariamente presentata dal difensore munito di procura speciale, a tale difensore non è attribuita tout court la "legittimazione" per proporre autonomamente ricorso per cassazione, essendo necessario che sia munito di specifica procura per il ricorso di legittimità. Non enunciando dunque il difensore la qualità di procuratore speciale, né allegando al ricorso il necessario conferimento del munus, di cui, peraltro, neppure vi era menzione nell'ordinanza .impugnata, né rinvenendosi alcuna procura speciale nel fascicolo processuale il ricorso veniva dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato. Neppure con il ricorso in esame il difensore ha fatto menzione, né ha allegato al ricorso la procura speciale per il giudizio di Cassazione, rinvenendosi negli atti una procura speciale che risulta riferibile alla richiesta di revisione innanzi alla Corte d'appello. In ogni caso, il ricorso è inammissibile, siccome proposto in violazione dell'art. 641 c.p.p. ed essendo del tutto generico nella prospettazione degli elementi determinanti la revisione. 2. L'ordinanza impugnata, invero, ha messo in risalto come l'istanza di revisione in esame costituisca la sostanziale riproposizione, con l'utilizzo delle medesime frasi del precedente ricorso del 29/04/2021, dichiarato inammissibile con ordinanza del 05/05/2021. In tale ordinanza del 05/05/2021 si evidenziava, in particolare, come le indicazioni del ricorrente, per una parte, non costituivano affatto prova nuova e peraltro costituissero una richiesta ad esplorandum, in quanto tale non ammessa nel giudizio di revisione, avendo la Corte d'appello di Venezia accertato la responsabilità del Maritan in ordine ai reati associativi sulla base di diversi elementi di prova, ossia le dichiarazioni dei diversi chiamanti in correità -e non solo di [OSCURATO:PERSONA]- le sentenze passate in giudicato, le prove di tipo logico sui rapporti personali tra il Maniero e il Maritan sin dai primi anni '80 e la condivisione di attività, come ammesso dallo stesso Maritan, con partecipazione alle riunioni in cui erano stati deliberati alcuni omicidi da parte del sodalizio. 3.In tale contesto, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha adeguatamente motivato nel provvedimento impugnato le ragioni della sovrapponibilità della richiesta di revisione del 29.4.2021 con quella in esame, evidenziando la violazione dell'art. 641 c.p.p., non rilevando le ragioni della definitività del provvedimento di inammissibilità (la Corte di Cassazione come già evidenziato ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione in relazione alla precedente istanza di revisione tenuto conto della mancanza di procura speciale del difensore). Del resto, in questa sede il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento e pare invocare, da un lato, la pronuncia della CEDU nel caso Lorefice c/Italia, rivendicando il diritto della parte all'escussione dei nuovi testi e i principi della c.d. revisione europea, che non si attagliano alla vicenda in esame e, dall'altro, non indica quali sarebbero esattamente le nuove prove testimoniali da espletare (rectius le dichiarazioni dei nuovi testi disponibili siccome solo di recente pentiti) e la loro esatta incidenza sul complessivo e composito assetto probatorio che ha determinato la condanna del Maritan per i reati ascrittogli, risolvendosi dunque, così come evidenziato nel provvedimento impugnato, in una richiesta del tutto esplorativa. 4.Inammissibili sono poi le deduzioni di cui ai motivi aggiunti al ricorso, non solo perché del tutto nuove , ma anche perché anch'esse del tutto generiche, non rapportate all'iter argomentativo dell'ordinanza impugnata 5.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma