CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata proposta da D'[OSCURATO:PERSONA] relativa ai semestri [OSCURATO:DATA_NASCITA]-17/2/2020; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del principio della valutazione frazionata; nello specifico, il ricorrente evidenzia che le infrazioni disciplinari, che ha indicato il Tribunale sono avvenute in un periodo successivo a quello richiesto e che, pertanto, la liberazione avrebbe potuto e dovuto essere riconosciuta quanto meno per il primo semestre richiesto; Rilevato che il provvedimento del Tribunale, con riferimento alle infrazioni commesse e alla gravità delle stesse (da ultimo la detenzione di un telefono cellulare perfettamente funzionante), ha fornito una corretta e adeguata motivazione quanto all'atteggiamento di dispregio delle più elementari disposizioni penitenziarie tenuto dal ricorrente, talevdimostrare la mancata adesione all'opera di rieducazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co