CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 46325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, con sentenza del 10 giugno 2022, applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed C 1.600,00 di multa ciascuno, ai sensi dell'art. 444 cod. p roc. pe n . 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancanza o illogicità della motivazione. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce che il precedente e già concluso patteggiamento (almeno nella necessaria fase negoziali con il Pubblico Ministero) prevedeva una quantificazione di pena sensibilmente diversa da quella poi ritenuta in sentenza, per cui il giudice avrebbe potuto procedere a modifica del patteggiamento già concordato solo acquisendo un nuovo consenso dell'imputato o acquisendo un nuovo e diverso mandato dal difensore all'uopo nominato [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti sono inammissibili. 1.1 Infatti, ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché i ricorsi sono successivi alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi: per quanto riguarda in particolare quello di Corradino, nella istanza di applicazione della pena depositata il 27 aprile 2022, nel verbale di udienza del 10 giugno 2022 e nella sentenza la pena concordata è sempre quella di anni 3 e mesi sei di reclusione ed C 1.600,00 di multa; oltretutto, l'imputato era presente in udienza, tanto che in sentenza viene dato atto che "le parti...concordemente chiedono applicarsi ad entrambi gli imputati la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa", per cui non vi è stato alcun vizio relativo all'espressione della volontà dell'imputato. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. ( P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 09/11/2022