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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2025

Cassazione n. 12535/2025

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18523/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina , n. 19 in Roma; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -resistente - Riscossione coattiva – Intimazione di pagamento –Rinuncia agli atti avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 3506 / 20 / 1 5 , depositata in data16/06/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (C.T.R.) rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza della Commissione provinciale di Roma (C.T.P.) che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l’intimazione di pagamento, emessa in relazione a crediti Irpef e contributi al [OSCURATO:PERSONA] per l’anno di imposta 1995.

In particolare, i giudici del gravame evidenziavano la mancata produzione della copia di ricevuta di ritorno da parte della concessionaria per la riscossione e la necessità di rinnovazione della notifica ex art. 143 cod. proc. civ. in caso di irreperibilità del contribuente e c he, ove mai si ritenesse che il contribuente era irreperibile, circostanza smentita dalla ricezione dell’appello al medesimo indirizzo, la notifica andava rinnovata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. e non ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.

2. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorsoEquitalia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (succeduta a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) affidandosi a tre motivi, cui ha fatto seguito memoria.

L’Avvocatura dello Statoper l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussionementre non ha svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA].

La causa, dopo il rinvio a nuovo ruolo per integrazione del contradditorio,è stata fissata per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale è avvenuto il deposito dell’atto di rinuncia da parte della ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto digitalmente da [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale dell’ente, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio.

Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia.

2. Non occorre provvedere sulle spese alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva degli intimati.

Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 2012,n. 228, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140; Cass.18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M La Corte dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18523/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina , n. 19 in Roma; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -resistente - Riscossione coattiva – Intimazione di pagamento –Rinuncia agli atti avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 3506 / 20 / 1 5 , depositata in data16/06/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (C.T.R.) rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza della Commissione provinciale di Roma (C.T.P.) che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l’intimazione di pagamento, emessa in relazione a crediti Irpef e contributi al [OSCURATO:PERSONA] per l’anno di imposta 1995. In particolare, i giudici del gravame evidenziavano la mancata produzione della copia di ricevuta di ritorno da parte della concessionaria per la riscossione e la necessità di rinnovazione della notifica ex art. 143 cod. proc. civ. in caso di irreperibilità del contribuente e c he, ove mai si ritenesse che il contribuente era irreperibile, circostanza smentita dalla ricezione dell’appello al medesimo indirizzo, la notifica andava rinnovata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. e non ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. 2. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorsoEquitalia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (succeduta a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) affidandosi a tre motivi, cui ha fatto seguito memoria. L’Avvocatura dello Statoper l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussionementre non ha svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA]. La causa, dopo il rinvio a nuovo ruolo per integrazione del contradditorio,è stata fissata per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale è avvenuto il deposito dell’atto di rinuncia da parte della ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto digitalmente da [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale dell’ente, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia. 2. Non occorre provvedere sulle spese alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva degli intimati. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 2012,n. 228, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140; Cass.18/07/2018, n. 19071). P.Q.M La Corte dichiar
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