CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05144/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 5159 /20 22 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( TE ) il 16 febbraio 1949 e residente in Martinsicuro (TE) , al la [OSCURATO:PERSONA] n. 39 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 49B16 C901U),elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. de l difensor e : “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TE) il 2 luglio 1959 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 59L02 C901F),[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TE) il 18 agosto 1923 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 23M58 C901Q) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MN) il 10 settembre 1954 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 54P50 L020G), elettivamente domiciliat i in R oma , alla Piazza di Spagnan. 35, presso lo studio degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che , congiuntamente e disgiuntamente, l i rappresenta no e difendono, giusta procura speciale allegata al controricorso(indirizzi p.e.c. n. 5159/2022R.G. Cron. Rep. C.C.7 nov embre 2 02 4 Proprietà - Distanze tra costruzioni.dei difensor i : “ sebastianofidotti @ordineavvocati roma . org ” e “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 213 /20 2 1 , pubblicata il 15 febbraio 2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 novembre2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con atto di citazione notificato il 6 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio , dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ivi sentir accogliere le seguenticonclusioni: «1. Accertare e dichiarare l'illegittimità delle opere citate nella premessa dell'atto di citazione, realizzate eposte in violazione dei diritti degli esponenti ed in violazionedelle citate norme; 2. Conseguentemente condannare i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'immediata rimozione dellestesse per come accertate e realizzate in violazione delle norme sulle distanze tutte e, comunque, arbitrariamente realizzate in uno con la cessazione delle vedute esercitate; 3. Condannarli inoltre, in solido tra loro, alla rifusione di ogni danno subito per l'illegittima realizzazione e mantenimento delle vedute e della costruzione, dalla illegittima realizzazione alla definitiva eliminazione, alla somma ritenuta di giustizia e dovuta, comunque, non superiore ad oggi ad 18.000,00, oltre accessori; con vittoria di spese, competenze ed onorari delpresente giudizio.». A sostegno della domanda gli attori deducevano che: 1) i convenuti avevano realizzato nell'immobile di loro proprietà posto a confine una veranda in violazione delle norme sulle distanze legali; 2 ) avevano posizionato sul lato ovest unatenda con struttura portante in metallo il cui montante a nordera posizionato in maniera fissa ed in violazione delle distanze dal confine di proprietà; 3 ) avevano realizzato sulla veranda un'apertura, attraverso la posa di un portoncino, chepermetteva l'accesso sul lastrico solare, esercitando unaveduta diretta in violazione dell'art. 905 c.c..I convenuti, costituendosi in giudizio, oltre a concludere per il rigetto delle avverse pretese, proponevano domanda riconvenzionale chiedendo: 1) l'accertamento edil riconoscimento dell'acquisto a titolo originario per usucapione di una servitù di veduta sul fondo degli attori da esercitare attraverso il lastrico solare e la veranda posti alpiano primo del fabbricato di proprietà dei medesimi; 2) la condanna degli attori: a) a demolire la muratura in elevazionedel solaio in piano di copertura realizzata nel locale ripostiglio accorpato al fabbricato principale; b) a demolire lascala esterna in muratura di accesso al piano primo delfabbricato, lungo tutto il tratto in cui essa eraposta in aderenza alla proprietà dei Micozzi; c) a eliminare la cisterna per l'approvvigionamento idrico posta dagli attori al di sotto dellapredetta scala; d) a rimuovere la tenda da sole posta dagli attori sul balcone del piano primo lato sud; e) a risarcire aiconvenuti i danni dagli stessi patiti in conseguenza delle predette violazioni, da liquidarsi in via equitativa. Con sentenza n. 504/ 2016 pubblicata il 15 aprile 2016 il Tribunale di Teramo, decidendo sulle sole domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'originario atto di citazione e volte ad ottenere larimozione di opere edilizie realizzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sullaloro proprietà in violazione delle norme sulle distanze tra fabbricati e dal confine, nonché la cessazione delle costituite servitù di veduta ed il risarcimento dei conseguenti danni, le rigettava , ritenendo inoltre inammissibili le ulteriori domande avanzate nella memoria ex art.183 c.p.c.. A fondamento della decisione di rigetto, il Tribunale riteneva che non fosse qualificabile come costruzione la veranda realizzata dai convenuti che, anche nel suo successivo ampliamento occupava parte del terrazzo a livello già esistente, senza oltrepassare il profilo del fabbricato esistente, conconseguente insussistenza della violazione delle distanze di cui all'art.873 c.c..Inoltre, riten eva operante il principio della prevenzione in favore dei convenuti,applicabile anche in caso di mancanza di titolo abilitativo, avendo [OSCURATO:PERSONA] per primo il proprio fabbricato ponendosi con esclusivo riferimento allastrico solare esistente al primo piano lungo la linea di confine,così imponendo al dante causa degli attori di costruire a tre metri dal confine oppure in aderenza o inappoggio.Quindi, il giudice di prime cure valorizza va , ai fini del rilevo della violazione delle distanze per le vedute, il riscontro operato in sede di consulenza tecnica d’ufficio secondo cui la veranda, anche a seguito del suo ampliamento , risultava posta a mt. 1,50 dal confine nord con la proprietà Viera. Con lamedesima sentenza, decidendo sulle domande riconvenzionali , il Tribunale di Teramo accoglievaquelle di cui ai capoversi 1), 2b) e 2c), dichiarando l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta sulfondo degli attori da esercitare mediante il lastrico solare e la veranda posti al primopiano del fabbricato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo costituitosi in prosecuzione anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in corso di causa)e condannando gli attori al la demolizione della scala esterna in muratura di accesso al piano primo del loro fabbricato lungo tutto il tratto in cui essa eraposta in aderenza alla proprietà Micozzi, nonché la rimozione della cisterna, ovvero ad arretrare dette costruzioni sino alladistanza minima legale di tre metri (e di due quanto alla cisterna) dal confine. 2.-La Corte d'Appello di L’Aquila , investita d a ll’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava [OSCURATO:PERSONA] all'immediato arretramento di un metro dellaveranda insistente sul terrazzo-balcone antistante la proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla rimozione della ringhiera che consentiva l'affaccio dal terrazzo insistente sul solaio di copertura delmanufatto posto a confine tra le rispettive proprietà. Inoltre, rigettavale domande riconvenzionali formulate dal Micozzi sub 1) e sub 2 b) e condannavaquest’ultimo al pagamento dei due terzi delle spese di lite sostenute dagliappellanti. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto di interesse in questa sede: a) che,nel caso di specie, con riguardo alla memoria ex art. 183 c.p.c. degli attori - appellanti, non ricorreva un’ipotesi di “mutatio libelli”, giacché con essa i predetti avevano proceduto alla mera specificazione di presupposti di fatto già originariamente indicati in citazione , chiarendo , in particolare, che la realizzazione della veranda, era stata effettuata, inizialmente per dimensioni ridotte, come chiusura di un balcone costruito inoccasione della soprelevazione del fabbricato dei convenuti e che,attraverso l'apertura di una porta sulla stessa,era stato consentito l'accesso ad un lastrico solare, precedentemente costituente copertura di un annesso al fabbricato dei convenuti, realizzato a confine tra le rispettive proprietà, lastrico originariamente nonaccessibile, caratterizzato da pendenza e non dotato di parapetti; b)che, dunque, trattavasi dei medesimi fatti sommariamente individuati nell'atto di citazione (realizzazione di una veranda e di una veduta illegittime e lesive dei diritti degli attori - appellanti ) ; c) che era evidente, dalle fotografie e dai grafici allegat i alla consulenza tecnica d’ufficio,come alcuna parte della costruzione realizzata in sopraelevazione dell'originariofabbricato Micozzi fosse posta in aderenza al fabbricato degli attori; d) che l 'unica parte in aderenza (e sul confine tra le rispettive proprietà) erainfatti il locale ripostiglio del piano terra, già esistente, la cui copertura erastata dotata di ringhiera; e ) che , dunque, nella realizzazione e successivo ampliamento della veranda (insistente,secondo l’ausiliario, in parte su aggetto balcone e,in parte , su terrazzo a livello che funge va da copertura ai locali sottostanti), i Micozzi avevano realizzato un ampliamento della loro porzione abitativa posta al primo piano che risultava sporgente anche rispetto all'allineamento del corpo di fabbrica già costituente il primo piano ; f ) che appar iva evidente, alla luce della planimetria allegata alla domanda di concessione per ampliamento del terrazzo n. 30/ 1998 dell'11 maggio 1998 (nei limiti in cui era visibile) , comeil terrazzo di proprietà Micozzi , già trasformato in parte in veranda, fossestato ampliato di un metro in avanzamento verso la proprietà degli attori e su tale aumentata superficie fosse stata allargata fino al limite estremo la veranda; g) che , ad e ccez ione del lastrico del preesistente piccolo manufatto realizzato dai Micozzi a confine con la proprietà degli attori, la veranda apposta sul balcone non era a confine con le rispettive proprietà ma insisteva all'interno della proprietà degli attori - appellanti ; h) che l'ampliamento della veranda, f ino al limite attuale era avvenuto nell’anno 2001, in occasione dell'ampliamento del terrazzo di cui alla concessione del 1998 , quando gli a ttori - appellanti avevano già soprelevato la propria costruzione antistante la proprietà dei convenuti , cosicchéquantomeno con riferimento alla parte di essa che , in ragione dell'allargamento del terrazzo di un metro avevainglobato la superficie del balcone per l'intero, vi era stata evidente violazione del principio di prevenzione, cui gli stessi convenuti avrebbero dovuto attenersi avuto riguardo all’intervenutasopraelevazione del fabbricato degli attori; i ) che pertanto il Micozzi, p ur potendo invocare il principio di prevenzione in relazione all'ampliamento già effettuato prima della soprelevazione del fabbricato degli attori,non era legittimato a fare altrettanto per l'ulteriore ampliamento della veranda lungo il fronte nord del suo fabbricato, pertutta la sua estensione, ampliamento effettuato a seguito dell'espansione in tale direzione delterrazzo; j ) che era innegabile infatti c om e tale manufatto , diverso rispetto al preesistente,dovesse essere considerato nel computo delle distanze, determinando l'aumento della superficie utile dell’appartamento e modificando la sagoma dell’edificio, senza rispettare, in applicazione del criterio di prevenzione, le distanze imposte dall’intervenutasoprelevazione del fabbricato antistante appartenente agli attori- appellanti ; k ) che il manufatto viola va il disposto dell'art. 873 c.c. integratodalle N.T.A. del piano regolatore del Comune di Martinsicuro (TE) , in quanto queste ultime (richiamate in citazione a fondamento della domanda giudiziale), come accertato dall’ausiliario, prevedevano per la zona in contestazioneuna distanza minima dei manufatti di cinque metri dal confine (pacificamente nonrispettata nella realizzazione della veranda anche nella sua primitiva conformazione per tutta la sua lunghezza) e di dieci metri dai fabbricati prospicienti ; l ) che dove va pertanto essere ordinatol'arretramento di un metro della veranda , sino al limite in cui era in precedenza legittimamente insistente sul terrazzo prima del suo ampliamento, senzapotersi affermare che il convenuto a veva acquisito per usucapione il diritto di veduta sulla proprietà attorea nédalla veranda nella suaprecedente conformazione, né dalla porzione del solaio del manufatto realizzato a confine tra le rispettive proprietà, su cui attualmente era apposta una ringhiera; m) che , con riguardo a tale ultimo aspetto, indipendentemente dal fatto che l'accesso al lastrico solare, in epoca antecedente la soprelevazione del fabbricatosarebbe avvenuto a mezzo di scala non fissa (elemento diper sé indicativo dell’inesistenza di un comodo accesso tale da far presumere che esso potesse essere comunemente utilizzato quale terrazzo), nondimeno la stessa affermazione che tale spazio fosse dotato di parapetto dell'altezza di trenta centimetriescludeva a priori che esso consentisse di esercitare in sicurezza qualsiasi affaccioin condizionenecessaria per potersi ritenere sussistente il possesso di una situazione di fatto corrispondente al diritto di veduta di cui era stata reclamata l'intervenuta usucapione ; n ) che , pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, dovevano essere rigettate le domande riconvenzionali di cui ai capoversi 1) e 2b), accolte invece dal giudice di prime cure; o ) che, invece, doveva restare ferma la statuizione concernente larimozione della cisterna collocata sotto le scale di accesso al fabbricato degli attori - appellanti , in quanto non espressamente fatta oggetto di impugnazioneda parte di questi ultimi. 3.- Avverso la menzionata sente nza d’appello , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa due motiv i . 4.-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso. 5.-A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c. , il ricorrente, con istanza del 4 dicembre 2023 , ha chiesto la decisione del ricorso. 6.-Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 e 345 c. p. c., per avere la Corte d’Appello erroneamente posto a fondamento della sua decisione, accogliendo la domanda attrice, la circostanza, evidenziata per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che la violazione delle distanze era dipesa dall'ampliamento del fabbricato in ragione della realizzazionedel balcone a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 873c.c., mentre in citazione la violazione delle distanze era riferitaesclusivamente alla realizzazione di una veranda su di un precedente lastrico solare e al suo successivo ampliamento, senza alcun riferimento a una violazione delle distanze della parte di immobile su cui erastata realizzata ed ampliata la veranda . Sostiene, in particolare, che la violazione delle distanze dipendente dall'ampliamento del fabbricato in ragione della realizzazionedel balcone a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 873 c.c., sarebbe stata dedotta per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 ) , c.p.c., per rappresentare che la veranda era stata apposta su tale balcone e non risulterebbe essere stata dedotta nell'atto di citazione , in cui la violazione delle distanze era riferita esclusivamente alla realizzazione di una veranda su di un precedente lastrico solare e al suo successivo ampliamento, senza alcun riferimento ad una violazione delle distanze dellaparte di immobile su cui era stata realizzata ed ampliata la veranda . Afferma, ancora, che non si sarebbein presenza, dunque, di una mera precisazione o modificazione della domanda originaria rispetto a circostanze di fatto dedotte nell'atto introduttivo, ma di unavera e propria “mutatio libelli”. Neppure potrebbe sostenersi che la domanda nuova sarebbe ammissibile in via di eccezione al fine di paralizzare la domanda riconvenzionale del ricorrente, giacché, in tal caso, essa avrebbe dovuto essere avanzataentro la prima udienza di trattazione. 2.- La censura risulta manifestamente infondata, giacché la Corte d’Appello di L’Aquila ha correttamente ritenuto la variazione della domanda rientrante nel “ thema decidendum ” , sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato presso questa Corte regolatrice, per il quale l'art. 183, comma 6, c.p.c. non esclude la possibilità della modifica del “petitum” o della “ causa petendi ” della domanda originariamente formulata, purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 22404 del 13 settembre 2018, Rv. 650451 - 01 ; Cass. civ., Sez. U, sentenzan. 12310 del 15 giugno 2015 , Rv. 635536 - 01 ; Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 20898 del 30 settembre 2020, Rv. 659230 - 01 ; Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 4031 del 16 febbraio 2021 , Rv. 660594 - 01 ; Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 31078 del 28 novembre 2019 , Rv.655978-01). In particolare, la Corte di merito, nella motivazione della sentenza impugnata ha ampiamente precisato che , con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. depositata in primo grado,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano esclusivamente limitati a specificare i presupposti di fatto già originariamente indicati, a sostegno delle domande proposte,nell’atto di citazione e avevano chiarito , in particolare, che la realizzazione della veranda, era stata effettuata, inizialmente per dimensioni ridotte, come chiusura di un balcone costruito in occasione della soprelevazione del fabbricato dei convenuti e che , attraverso l'apertura di una porta sulla stessa,era stato consentito l'accesso ad un lastricosolare che in precedenza costituiva la copertura di un annesso al fabbricato deiconvenuti, realizzato a confine tra le rispettive proprietà, originariamente nonaccessibile, caratterizzato da pendenza e non dotato di parapetti.Sulla base di tale precisazione, la Corte territoriale ha dunque escluso che, nella specie, si fosse realizzata l’introduzione, nel processo, diun “petitum” diverso e più ampio, o di una “ causa petendi ” fondata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, ovvero su un fatto costitutivo radicalmente differente da quelli originariamente allegati a sostegno delle domande giudiziali mediante l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. 3.-Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873 c.c., per avere la Corte di merito affermato che l'ampliamento de lla veranda sarebbestato effettuato in violazione delle distanze legali, perché coincidente con l'ampliamento di un balconerealizzato a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 873 c.c., senza considerare che la medesima veranda, in conseguenza del predetto ampliamento, sarebbe rimasta allineata al profilo delfabbricato esistente. Sostiene, al riguardo, che, nel caso di specie, lo stessogiudice di primo grado aveva affermato, sulla scorta dellestesse deduzioni degli attori e di quanto accertato dall’ausiliario, che la veranda, compreso il suosuccessivo ampliamento, avevaoccupato solo una parte del terrazzo a livello, senza oltrepassare il profilo del fabbricato esistente, sicch é doveva escludersi che la sua realizzazione abbiacomportato una violazione delle distanze rispetto alla situazionedi fatto preesistente. Né rileverebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, che l'ampliamento della veranda fino al limite attuale, sia avvenuto nel 2001 in occasione dell'ampliamentodel fabbricato in ragione della realizzazione del balcone adistanza inferiore a quella prevista dall'art. 873 c.c., talch é troverebbe applicazione il principio di prevenzione a favore degli attori, poiché, una volta realizzato il balcone, ai fini delrispetto delle distanze, occorrerebbe fare riferimento alla situazione di fatto del fabbricato esistente con tale balcone, ancorché illegale o abusivo, atteso che, la natura abusiva della costruzione rileva unicamente nei rapporti con l'amministrazione pubblica e non anche ai fini del rispetto delle distanze legali. 4.- L a censur a risulta inammissibile , poiché attinge la valutazione del fatto e delle prove condotta dalla Corte di merito , con riguardo all’ampliamento della veranda. La Corte distrettuale, riformando la decisione di prime cure, ha ritenuto,invece, all’esito della valutazione del fatto e delle prove (e, in particolare, della consulenza tecnica d’ufficio e della documentazione, grafica efotografica, ad essa allegata) che , ad e ccezione del lastrico del preesistente piccolo manufatto realizzato da Micozzi a confine con la proprietà degli appellanti,la veranda di cui si tratta non era a l confine tra leproprietà delle parti, ma piuttosto all'interno di quella d i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare - come espressamente chiarito dalla sentenza - dal rilievo fotografico contrassegnato dal n. 1 e daglielaborati grafici allegati alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio la Corte di meritoha desunto che il confine tra le proprietà insiste va , da un lato,in corrispondenza ai punti di aderenza del menzionato manufatto e del locale ripostiglio di proprietà degli attori (elementi into r no ai quali eranostate costruite le scale di accesso alla proprietà degli appellanti ed odierni controricorrenti)e, dall'altro , al piccolo muretto che divide va i due cancelli di ingresso alle rispettive proprietà (cfr., all’uopo, la sentenza impugnata, allepagg. 12-13). A tale ricostruzione, il ricorrente tenta di contrappo rr e una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito voltaall'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.civ., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790 - 01, nonchéCass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv. 670888-01, secondo cui «In tema di ricorso percassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.»). Non è possibile , dunque, proporre un apprezzamento diverso e alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006, Rv. 589595-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23maggio 2014, Rv. 631448 - 01 ; Cass. civ.,Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014, Rv. 631330 - 01 ). Del resto, questa Corte ha più volte affermato che «Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.» (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019, Rv.652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv.664394-01). Orbene, non è chi non veda come il motivo in esame, in quanto si concentra sull’accertamento delle circostanze di fatto valevoli ad integrare gli elementi idonei a ritenere che l’ampliamento della verandasi trovasse all’interno della proprietà degli attori -appellanti, nel tentativo di confutarli sostenendo che invece esso fosse allineato al profilo del fabbricato esistente,finisce con il risolversi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e, dunque, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 32505 del 22 novembre 2023, Rv. 669412-01, secondo cui «Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione.»). 5.-In definitiva, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso dev’esseresenz’altro respinto .6.-Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7.- Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsi applicazione delle disposizioni di cui al l’art. 96, commi 3 e 4 , c.p.c., con conseguente condanna ulteriore del ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, di una somma equitativamente determinata e che si liquida in dispositivo,nonché al pagamento , in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge, anch’essa liquidata come da dispositivo. 8.-Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta ilricorso; condanna il ricorrent e al pagamento , in favore de i controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 3.700,00 (euro tremilasettecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, della somma di €. 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di €. 3.000,00 (euro tremila/00), ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. Ai sensi dell’art. 13, comma