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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 luglio 2024

Cassazione n. 32352/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21840/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] AZIONI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 177, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA]- n. 246/2024 depositata i l 24/07/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA] ha concesso in locazione finanziaria alla società [OSCURATO:PERSONA] srl uno stampo per barca a vela, dietro corrispettivo di un canone. [OSCURATO:PERSONA] si è resa inadempiente e la [OSCURATO:SOCIETA] ha risolto il contratto. [OSCURATO:PERSONA] è poi fallita. [OSCURATO:PERSONA] si è insinuata al passivo del fallimento rivendicando ed ottenendo la restituzione dello stampo.

Ricevuta notifica del provvedimento con cui veniva obbligato a restituire lo stampo, il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] ha invitatola [OSCURATO:SOCIETA] a ritirare il bene in questione,ma inutilmente.

Secondo i ricorrenti, questo invito è stato più volte reiterato ed il rifiuto della creditrice di collaborare è stato segnalato al giudice delegato.

Conseguentemente, il fallimento ha dapprima notificato formale messa in mora, e poi ha agito in giudizio, con ricorso ex art. 702 c.p.c. per sentire condannare la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dell'indennità di occupazione, degli oneri di custodia, di sorveglianza e di assicurazione relativi allo stampo di barca a vela mai ritirato dal momento della dichiarazione di esecutività dello stato delle rivendiche .

Il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda del fallimento.

Invece, la Corte di Appello l'ha rigettata, osservando come non potesse prospettarsi una occupazione senza titolo da parte della Sardaleasings.p.a.

Secondo i giudici di appello in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., è ravvisabile non già un obbligo di ritiro bensì unicamente un onere di indicare il modo e il luogo di restituzione: ciò che, peraltro, risulta pienamente coerente con i principi generali (p. 6).

Ciò premesso, secondo la Corte di Appello, il fallimento non aveva formalmente e validamente messo in mora la società, rispetto all'onere di cui quest'ultima era gravata, ossia quello di indicare il luogo di riconsegna del bene.

Ricorre il fallimento con sette motivi di censura, ulteriormente illustrati con memoria.

Sardaleasings.p.a. resiste con controricorso e deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo si prospetta v iolazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 167 c.p.c. e 345 comma 2 c.p.c. - oltre che degli artt. 24 e 111 comma 6 Costituzione.

Sostiene il fallimento ricorrente che la sua tesi, secondo cui la società di leasing non aveva adempiuto all'onere di ritirare lo stampo presso la stessa debitrice, è stata disattesa facendo leva sull'art. 14 del contratto di leasing in base al quale lo stampo andava consegnato ad indirizzo indicato dal creditore.

Di tale clausola non si era mai discusso in primo grado:è stata fatta valere solo in appello.

La ricorrente ha eccepito la tardività di tale eccezione, ossia della eccezione basata sul predetto articolo 14 del contratto, ma la Corte di Appello ha risposto sia che si trattava di mera difesa, sia che comunque il contratto era agli atti e che era dunque nel potere del giudice di esaminarne il contenuto.

Secondo la ricorrente invece questa ratio viola il divieto di nova in appello, poiché quella era una eccezione in senso stretto da farsi nel primo gradoe lo era in quanto faceva valere una clausola contenente un diritto potestativo: quello di risolvere il contratto. 2.- Con il secondo motivo si prospetta v iolazione e falsa ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 costituzione e dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., nonché omessa motivazione sotto il profilo dell'apparente e/o insufficiente motivazione, oltre che percontraddittorietà ed illogicità manifesta (motivazione perplessa).

La tesi è la seguente.

La motivazione sarebbe apparente econtraddittoria, poiché aderisce alla difesa, a sua volta contraddittoria, di [OSCURATO:SOCIETA]. , la qualeprima aveva sost enuto che il bene, venduto ad altra società, avrebbe dovuto essere ritirato presso il debitore, ossia presso il deposito della società fallita, e, successivamente, che non era più tenuta ad eseguire la prestazione di ritiro dello stampo che andava consegnato al creditore. 3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa ed errata applicazione dell'art. 1526 c.c., dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Secondo la ricorrente il leasing di cui qui si discute, che è stato risolto per inadempimento nel 2009 prima della dichiarazione di fallimento, ha natura traslativ a , ma poiché è stato stipulato prima della legge del 2017 n. 124, alla vicenda risolutoria si applica l'articolo 1526 c.c.

Inoltre, l'art. 14 del contratto, fatto valere dalla Corte di Appello, sarebbenullo e la nullità avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice, perché riconosce un a facoltà aleatoria, nel senso che attribuisce al concedente il potere di chiedere la restituzione del bene ovunqueesso si trovi e senza limiti di tempo. 4.-Con il quarto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione e degli artt. 93 e 103 della L.F. applicabile (R.D. 16.3.1942 n.267 e successive modifiche).

La tesi è fondamentalmente questa.

Il titolo per la restituzione non è costituito dalla risoluzione del contratto di leasing, bensì dal provvedimento emesso dal giudice delegatoche riconosce quella restituzione.

Dunque, non potrebbefarsi applicazione della clausola (art. 14) del contratto di leasing, in quanto è lo stesso contratto di leasing a non doversi applicare.La Corte d’appello, secondo la ricorrente, avrebbe , dunque,errato nel non considerare che il creditore di un bene o di una somma di denaro, per far valere la sua posizione nei confronti della Curatela, può azionare esclusivamente l’art. 93 legge fallimentare. 5.-Con il quinto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

La censura è la seguente: Ritiene la scrivente difesa che il travisamento (da intendersi come mancato esame e/o mancato corretto esame di una prova decisiva) dei documenti inerenti lo stampo per barca a vela sito nel magazzino di proprietà del fallimento abbia contribuito ad indurre la Corte in errore circa l’individuazione del luogo dell’adempimento dell’obbligo di ritiro del bene .

Sostiene, in particolare, che sono stati acquisiti agli atti di causa molteplici elementi probatori concernenti le dimensioni dello stampo, mai valutati dalla Corte d’appello, e che sono stati anche documentati i costi sostenuti per lo sgombero dei locali del fallimento occupati dallo stampo, mai contestati da [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva provveduto alla vendita del bene lasciandolo nel locale di proprietà del fallimento ed avevasostenuto nel corso del giudizio che l’obbligo di ritiro del bene era stato “ceduto” alla acquirente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], quindi, che‹‹ La mancata ed omessa considerazione di tali elementi di prova ha comportato un totale travisamento della fattispecie fattuale pacifica tra le parti››. 6.- Con il sesto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: mancata adeguata valutazione della prova documentale acquisita in causa e relativa e all'esistenza della procedura concorsuale in capo all'utilizzatore.

Inoltre, si eccepisce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 52 della L.F. applicabile (R.D. 16.3.1942 n.267 e ssm –d.lgs 2/2006 e d.lgs 169/2007) in relazione all’art. 360 comma 1 n.3, e dunque violazione del principiodella “par condicio creditorum”.

Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo terzo rispetto alla procedura fallimentare, ma creditore nei confronti della stessa, avrebbe dovuto soggiacere alla regola della par condicio creditorum. 7.-Con il settimo motivo si prospetta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1208, 1214 e 1215 c.c. e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: circa la dichiarata inefficacia dell’offerta per intimazione effettuata dalla procedura fallimentare ai fini della configurabilità della mora credendi.

Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in relazione al mancato esame del comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] contrario all’obbligo di correttezza, buona fede e collaborazione”.

La tesi è la seguente.

Secondo la ricorrente la pronuncia gravata sarebbe comunque errata là dove afferma che, dovendosi applicare l’art. 14 delle condizioni generali del contratto di leasing, in capo a [OSCURATO:SOCIETA] non fosse ravvisabile “un obbligo del creditore, ma un mero onere di ricevere la prestazione di cui costituisce espressione, nella specie, l’onere di indicare modo e luogo di consegna”.

Se era onere del creditore ([OSCURATO:SOCIETA]) di indicare il luogo di consegna, non poteva configurarsi in capo al fallimento un dovere di “intimare” alla [OSCURATO:SOCIETA] l’indicazione del luogo e delle modalità di consegna del bene, essendo l'onere un peso imposto nell'interesse stesso del creditore.

In altri termini: la mora si addice all’obbligo non già all’onere.

Aggiunge che, anche se si volesse ritenere applicabile il richiamato art. 14, la Corte territoriale avrebbe errato nell’omettere di valutare la raccomandata inviata dal Curatore nel 2011, con la quale si chiedeva proprio tale tipo di informazioni, e di considerare il comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] che non aveva provveduto ad indicare il luogo e le modalità di consegna del bene, ma si era limitata ad allegare di avere ceduto il bene a terzi e di non essere più legittimata a riceverlo.

Inoltre, la Corte d’appello, nel valutare l’offerta formale, aveva trascurato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva tenuto un comportamento contrario ai principi di cooperazione, correttezza e buona fede, da solo sufficiente a far ritenere in mora la stessa [OSCURATO:SOCIETA], considerata la lettera raccomandata del 2011 e le successive raccomandate inviate dal Curatore nel 2017. 8.-Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere trattato alla pubblica udienza, in ragione delle question i di rilievo nomofilattico post e c on ilquarto ed il sesto motivo di censura, dovendosi chiarire se , in caso di risoluzione del contratto di leasing e di successivo fallimento dell’utilizzatore, conservi efficacia la clausola contenuta nel contratto di leasing che impone all’utilizzatore di restituire il bene locato a propria cura e spese nel modo e nel luogo indicato dallo stesso concedente e se tale obbligo debba essere in ogni caso adempiuto dalla Curatela del fallimento sulla base del solo accoglimento della domanda di restituzione o se il credito vantato dalla concedente (restituzione del bene) debba essere preventivamente ammesso al passivo fallimentare e soggiacere alla regola della par condicio creditorum; in ogni caso se la Curatela del fallimento abbi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21840/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] AZIONI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 177, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA]- n. 246/2024 depositata i l 24/07/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA] ha concesso in locazione finanziaria alla società [OSCURATO:PERSONA] srl uno stampo per barca a vela, dietro corrispettivo di un canone. [OSCURATO:PERSONA] si è resa inadempiente e la [OSCURATO:SOCIETA] ha risolto il contratto. [OSCURATO:PERSONA] è poi fallita. [OSCURATO:PERSONA] si è insinuata al passivo del fallimento rivendicando ed ottenendo la restituzione dello stampo. Ricevuta notifica del provvedimento con cui veniva obbligato a restituire lo stampo, il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] ha invitatola [OSCURATO:SOCIETA] a ritirare il bene in questione,ma inutilmente. Secondo i ricorrenti, questo invito è stato più volte reiterato ed il rifiuto della creditrice di collaborare è stato segnalato al giudice delegato. Conseguentemente, il fallimento ha dapprima notificato formale messa in mora, e poi ha agito in giudizio, con ricorso ex art. 702 c.p.c. per sentire condannare la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dell'indennità di occupazione, degli oneri di custodia, di sorveglianza e di assicurazione relativi allo stampo di barca a vela mai ritirato dal momento della dichiarazione di esecutività dello stato delle rivendiche . Il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda del fallimento. Invece, la Corte di Appello l'ha rigettata, osservando come non potesse prospettarsi una occupazione senza titolo da parte della Sardaleasings.p.a. Secondo i giudici di appello in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., è ravvisabile non già un obbligo di ritiro bensì unicamente un onere di indicare il modo e il luogo di restituzione: ciò che, peraltro, risulta pienamente coerente con i principi generali (p. 6). Ciò premesso, secondo la Corte di Appello, il fallimento non aveva formalmente e validamente messo in mora la società, rispetto all'onere di cui quest'ultima era gravata, ossia quello di indicare il luogo di riconsegna del bene. Ricorre il fallimento con sette motivi di censura, ulteriormente illustrati con memoria. Sardaleasings.p.a. resiste con controricorso e deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo si prospetta v iolazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 167 c.p.c. e 345 comma 2 c.p.c. - oltre che degli artt. 24 e 111 comma 6 Costituzione. Sostiene il fallimento ricorrente che la sua tesi, secondo cui la società di leasing non aveva adempiuto all'onere di ritirare lo stampo presso la stessa debitrice, è stata disattesa facendo leva sull'art. 14 del contratto di leasing in base al quale lo stampo andava consegnato ad indirizzo indicato dal creditore. Di tale clausola non si era mai discusso in primo grado:è stata fatta valere solo in appello. La ricorrente ha eccepito la tardività di tale eccezione, ossia della eccezione basata sul predetto articolo 14 del contratto, ma la Corte di Appello ha risposto sia che si trattava di mera difesa, sia che comunque il contratto era agli atti e che era dunque nel potere del giudice di esaminarne il contenuto. Secondo la ricorrente invece questa ratio viola il divieto di nova in appello, poiché quella era una eccezione in senso stretto da farsi nel primo gradoe lo era in quanto faceva valere una clausola contenente un diritto potestativo: quello di risolvere il contratto. 2.- Con il secondo motivo si prospetta v iolazione e falsa ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 costituzione e dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., nonché omessa motivazione sotto il profilo dell'apparente e/o insufficiente motivazione, oltre che percontraddittorietà ed illogicità manifesta (motivazione perplessa). La tesi è la seguente. La motivazione sarebbe apparente econtraddittoria, poiché aderisce alla difesa, a sua volta contraddittoria, di [OSCURATO:SOCIETA]. , la qualeprima aveva sost enuto che il bene, venduto ad altra società, avrebbe dovuto essere ritirato presso il debitore, ossia presso il deposito della società fallita, e, successivamente, che non era più tenuta ad eseguire la prestazione di ritiro dello stampo che andava consegnato al creditore. 3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa ed errata applicazione dell'art. 1526 c.c., dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Secondo la ricorrente il leasing di cui qui si discute, che è stato risolto per inadempimento nel 2009 prima della dichiarazione di fallimento, ha natura traslativ a , ma poiché è stato stipulato prima della legge del 2017 n. 124, alla vicenda risolutoria si applica l'articolo 1526 c.c. Inoltre, l'art. 14 del contratto, fatto valere dalla Corte di Appello, sarebbenullo e la nullità avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice, perché riconosce un a facoltà aleatoria, nel senso che attribuisce al concedente il potere di chiedere la restituzione del bene ovunqueesso si trovi e senza limiti di tempo. 4.-Con il quarto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione e degli artt. 93 e 103 della L.F. applicabile (R.D. 16.3.1942 n.267 e successive modifiche). La tesi è fondamentalmente questa. Il titolo per la restituzione non è costituito dalla risoluzione del contratto di leasing, bensì dal provvedimento emesso dal giudice delegatoche riconosce quella restituzione. Dunque, non potrebbefarsi applicazione della clausola (art. 14) del contratto di leasing, in quanto è lo stesso contratto di leasing a non doversi applicare.La Corte d’appello, secondo la ricorrente, avrebbe , dunque,errato nel non considerare che il creditore di un bene o di una somma di denaro, per far valere la sua posizione nei confronti della Curatela, può azionare esclusivamente l’art. 93 legge fallimentare. 5.-Con il quinto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. La censura è la seguente: Ritiene la scrivente difesa che il travisamento (da intendersi come mancato esame e/o mancato corretto esame di una prova decisiva) dei documenti inerenti lo stampo per barca a vela sito nel magazzino di proprietà del fallimento abbia contribuito ad indurre la Corte in errore circa l’individuazione del luogo dell’adempimento dell’obbligo di ritiro del bene . Sostiene, in particolare, che sono stati acquisiti agli atti di causa molteplici elementi probatori concernenti le dimensioni dello stampo, mai valutati dalla Corte d’appello, e che sono stati anche documentati i costi sostenuti per lo sgombero dei locali del fallimento occupati dallo stampo, mai contestati da [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva provveduto alla vendita del bene lasciandolo nel locale di proprietà del fallimento ed avevasostenuto nel corso del giudizio che l’obbligo di ritiro del bene era stato “ceduto” alla acquirente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], quindi, che‹‹ La mancata ed omessa considerazione di tali elementi di prova ha comportato un totale travisamento della fattispecie fattuale pacifica tra le parti››. 6.- Con il sesto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: mancata adeguata valutazione della prova documentale acquisita in causa e relativa e all'esistenza della procedura concorsuale in capo all'utilizzatore. Inoltre, si eccepisce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 52 della L.F. applicabile (R.D. 16.3.1942 n.267 e ssm –d.lgs 2/2006 e d.lgs 169/2007) in relazione all’art. 360 comma 1 n.3, e dunque violazione del principiodella “par condicio creditorum”. Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo terzo rispetto alla procedura fallimentare, ma creditore nei confronti della stessa, avrebbe dovuto soggiacere alla regola della par condicio creditorum. 7.-Con il settimo motivo si prospetta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1208, 1214 e 1215 c.c. e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: circa la dichiarata inefficacia dell’offerta per intimazione effettuata dalla procedura fallimentare ai fini della configurabilità della mora credendi. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in relazione al mancato esame del comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] contrario all’obbligo di correttezza, buona fede e collaborazione”. La tesi è la seguente. Secondo la ricorrente la pronuncia gravata sarebbe comunque errata là dove afferma che, dovendosi applicare l’art. 14 delle condizioni generali del contratto di leasing, in capo a [OSCURATO:SOCIETA] non fosse ravvisabile “un obbligo del creditore, ma un mero onere di ricevere la prestazione di cui costituisce espressione, nella specie, l’onere di indicare modo e luogo di consegna”. Se era onere del creditore ([OSCURATO:SOCIETA]) di indicare il luogo di consegna, non poteva configurarsi in capo al fallimento un dovere di “intimare” alla [OSCURATO:SOCIETA] l’indicazione del luogo e delle modalità di consegna del bene, essendo l'onere un peso imposto nell'interesse stesso del creditore. In altri termini: la mora si addice all’obbligo non già all’onere. Aggiunge che, anche se si volesse ritenere applicabile il richiamato art. 14, la Corte territoriale avrebbe errato nell’omettere di valutare la raccomandata inviata dal Curatore nel 2011, con la quale si chiedeva proprio tale tipo di informazioni, e di considerare il comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] che non aveva provveduto ad indicare il luogo e le modalità di consegna del bene, ma si era limitata ad allegare di avere ceduto il bene a terzi e di non essere più legittimata a riceverlo. Inoltre, la Corte d’appello, nel valutare l’offerta formale, aveva trascurato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva tenuto un comportamento contrario ai principi di cooperazione, correttezza e buona fede, da solo sufficiente a far ritenere in mora la stessa [OSCURATO:SOCIETA], considerata la lettera raccomandata del 2011 e le successive raccomandate inviate dal Curatore nel 2017. 8.-Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere trattato alla pubblica udienza, in ragione delle question i di rilievo nomofilattico post e c on ilquarto ed il sesto motivo di censura, dovendosi chiarire se , in caso di risoluzione del contratto di leasing e di successivo fallimento dell’utilizzatore, conservi efficacia la clausola contenuta nel contratto di leasing che impone all’utilizzatore di restituire il bene locato a propria cura e spese nel modo e nel luogo indicato dallo stesso concedente e se tale obbligo debba essere in ogni caso adempiuto dalla Curatela del fallimento sulla base del solo accoglimento della domanda di restituzione o se il credito vantato dalla concedente (restituzione del bene) debba essere preventivamente ammesso al passivo fallimentare e soggiacere alla regola della par condicio creditorum; in ogni caso se la Curatela del fallimento abbi
Sentenza Cassazione n. 32352/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris