CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28079/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4295/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale in calce al contro ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 57; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, Sezione Staccata di Latina,n. 3938/ 1 9/20 1 7, depositata i n data 28 giugno2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Sentenza – nullità – motivazione apparente.Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n. TKF031302144, con cui veniva recuperato a tassazione un reddito imponibile pari ad € 60.549,00 ai fini Ires ed Irpef per l’anno 200 9 ; la pretesa erariale scaturiva dall’avere la società dichiarato, per il detto anno, ricavi pari a zero e, dunque, inferiori a quelli presunti ex art. 30 l. 724/1994. La contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina deducendo l’oggettiva situazione di ‘non operatività’ nell’anno 2009, ovvero la mancata realizzazione dello stabilimento deputato allo svolgimento dell’attività produttiva, rilevante ai sensi dell’art. 30, comma 4bis, della l. 724/1994, al fine del superamento della presunzione di non operatività fissata dalla legge. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo fornita, da parte della contribuente, la prova atta a superare la presunzione di cui al citato art. 30. 2. L’Ufficio interponeva gravame ribadendo la legittimità del proprio operato e la circostanza che la società non avesse assolto all’onere probatoriosulla medesima incombente. La CTR respingeva l’appello confermando la decisione di prime cure. 3. L’Agenzia propone due motivi di ricorso per cassazione; il contribuente resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo strumento di impugnazione l’Agenzia delle Entrate deduce la «nullità della sentenza gravata per motivazione apparente in violazione dell’art.132 comma 2 n. 4) c.p.c. e d art. 36 D.Lgs. n. 546/92, in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 4)c.p.c.». La CTR avrebbe, invero, confermato la decisione della CTP senza «motivare sulle ragioni per cui le doglianze dell’appellante Ufficio andavano disattese». Il motivo è fondato.1.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053). Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente –una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi diappello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112). 1.2. Invero, nel caso di specie, la CTR ha indicato in modo del tutto generico la materia del contendere, omettendo di riportare ed esaminare le censure specificamente mosse dall’Agenzia nell'appello, limitandosi ad affermare che l ’ufficio appellante si era limitato «ad un’apodittica riaffermazione circa l’insussistenza della predetta situazione anziché impegnarsi a confutare motivatamente la inconferenza o la inidoneità della cospicua documentazione prodotta in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA] (in particolare, le perizie dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 20.5.2009) e ritenuta decisiva ai fini del decidere dalla CTP». Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado.Tra l’altro, nemmeno viene indicata nella sentenza la ‘situazione oggettiva’ rilevante ai sensi della citata normativa, di cui la contribuente avrebbe fornito la prova, né la concreta rilevanza -ai detti fini - della documentazione prodotta dalla società(documentazione solo genericamente indicata nella decisione oggi gravata). 2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso porta a ritenere assorbito il secondo, con il quale l’Ufficio lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 4 bis legge n. 724/1994 e successive modificazioni, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.» per non aver la contribuente provato circostanze oggettive, straordinarie ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività. 3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione Staccata di Latina, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione Staccata di Latina, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso i