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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06188/2026

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5724 -2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v ia le Mazzini 55, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa con l'avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via G.B.

Martini 3, presso la sede della Consulenza legale interna, rappresentata e difes a dagli avv . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 2 - avverso la sentenza n. 103/2018della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , pubblicatail 6/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] propose dinanzi alla Corte d’appello di Venezia opposizione avverso la delibera CONSOBn. 19932/2017 con cui le era stata inflitta, ex art. art. 191, comma 2 d. lgs. n. 58 del 1998 t.u.f., (nella formulazione prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28/03/2007 ), quale consigliere di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (BPVi) dal 24 gennaio 2012, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000,00 per la violazione, a titolo di colpa, del precedente art. 94, comma 2, nella formulazione introdotta dall’art. 1 del decreto legislativo 11/10/2012 n. 184, vigente ratione temporis,tenuto conto del cumulo giuridico ex art. 8, comma 1, l.n. 689/1981 tra le sanzioni di euro 20.000,00 e di euro 15.000,00.

Era accaduto, per quel che rilevain questa sede, che nel 2014 la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza aveva realizzato due operazioni di aumento di capitale, deliberate dal Consiglio di amministrazione il 15 aprile 2014, la prima mediante l’emissione di azioni in opzione ai soci per un importo fino ad un massimo di euro 607.786.750,00 (periodo di offerta dal 12/05/2014 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA])e la seconda, mediante l’emissione di azioni, finalizzata all’ampliamento della base sociale, da offrire esclusivamente a non soci, fino ad un importo massimo di euro 300.000.000, entro un triennio (periodo di offerta dal 12/05/2014 al 19/12/2014).

Nel dettaglio, la sanzione inflitta alla ricorrente - e ad altri ventuno esponenti della banca –era seguita alla riscontrata violazione Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 3 - dell’art. 94 comma 2 t.u.f. per la mancata rappresentazione, nei prospetti di offerta delle azioni, di informazioni necessarie agli investitori sulla modalità di determinazione del prezzo del titolo, sulla concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all’acquisto delle azioni, sulla compravendita delle azioni BPVi.

Con sentenza n. 103/2018, la Corte d’appello di Venezia ha respintol’opposizione.

Sempre per quanto ancora rileva, la Corte di merito ha esclus o la denunciata violazione del contraddittorio per compressione del diritto di accesso ai documenti, osservando che i documenti non inclusi nel fascicolo probatorio non erano stati ritenuti pertinenti all’addebito contestato e non concernevano direttamente la posizione dell’opponente; la Corte veneta ha altresì esclus o la nullità del provvedimento sanzionatorio per sua tardività ex art. 195, comma 1, t.u.f., negando che il materiale raccolto sino al 17 settembre 2015 fosse sufficiente per fornire un quadro probatorio completo e rimarcando che, pur fissando la decorrenza iniziale del termine dei 180 giorni al 17 settembre 2015, tra tale data e quella della spedizione della lettera di contestazione sarebbero in ogni caso trascorsi 201 giorni e quindi, soltanto 21 giorni ulteriori, necessari quali spatium deliberandi; negata la natura penale della sanzione, ha, quindi, ritenuto l’inapplicabilità alle sanzioni amministrative del principio di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole eha esclus o la vi olazione del divieto di ne bis in idemper l’autonoma rilevanza di ciascuna condotta contestata; ha affermato, infine, che le omissioni integravano una violazione di legge e che l’imputabilità a titolo di colpa fosse conseguenza della suitas della condotta come risultante documentalmente.

Quanto all’elemento oggettivo dell’illecito, la Corte d’appello ha rilevato che erano state omesse informazioni indispensabili agli Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 4 - investitori per assumere decisioni ponderate.

Non era stato palesato, infatti, che, nella determinazione del prezzo delle azioni al 31/12/2013, non era stata osservata la normativa interna della Banca in materia di pricing, approvata dal Consiglio di amministrazione il 12 aprile 2011, secondo cui i tre distinti criteri di stima ( income approach , market approach e asset/cost approach ) non dovevano esprimere valori significativamente diversi tra loro e dovevano essere parimenti applicati, senza alcunaenfatizzazione di un criterio rispetto agli altri; nella determinazione del prezzo era stata data preminenza, invece, al criterio reddituale (income approach) e, nella documentazione d’offerta, non era stato evidenziato il rilevante margine di scostamento tra i valori restituiti da ciascun criterio ( 62,5 euro secondo il criterio reddituale, 49,3 euro, secondo il market approach ) , né era stat a rappresentata la deroga alla normativa interna dell’emittente .

Non erano neppure state rese informazioni sull’imponente fenomeno del cosiddetto «capitale finanziato», per cui gli investitori impiegavano i finanziamenti erogati dalla stessa banca per la sottoscrizione degli aumenti di capitale e per l’acquisto di azioni BPVi e sulla crescente richiesta di vendita delle azioni della banca, sulla mancata evasione degli ordini di vendita e sui tempi necessari al disinvestimento del titolo, illiquido.

Con riferimento all’elemento soggettivo dell’illecito, in relazione all’assenza di alcuna menzione, nei Prospetti 2014 , dell’esistenza del «capitale finanziato», la Corte d’appello ha osservato che la colpa dell’opponente non è esclusa dalla qualità di amministrat rice priv a di deleghe (la delega alla redazione delle informative era stata conferita ad altri esponenti della banca, quali il direttore generale Sorato), perché comunque il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 1/4/2014, aveva approvato il documento di registrazione relativo alle offerte al pubblico in esame; in tal senso, ha ritenuto infondata Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 5 - l’eccezione di difetto di conoscenza/conoscibilità, da parte dell’amministratore privo di deleghe, del fenomeno del « capitale finanziato» perché la disciplina regolamentare del settore bancario, introdotta con circolare della Banca d’Italia n. 285 del 2013 (e successivi aggiornamenti), in applicazione delle regole di corporate governance di matrice comunitaria , contenute nella direttiva 2013/36/UE, finalizzata a una sana e prudente gestione dell’attività bancaria, ha rafforzato il ruolo del Consiglio di amm inistrazione con riferimento all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’ente; in particolare, il ruolo dell’amministratore delegato nella struttura di governo ne è risultatoridimensionato e, in corrispondenza, gli amministratori non esecutivi hanno assunto il compito di favorire l’assunzione di decisioni che, nelle materie di supervisione strategica, siano il frutto di un confronto effettivo; in conseguenza, l’opponente aveva il dovere di tenersi adeguatamente informato sulla gestione e sull’organizzazione aziendale, per apportare un effettivo contributo all’esercizio della funzione di supervisione strategica, come previsto dal comma VI dell’art. 2381 cod. civ. e dalla stessa circolare n. 285 del 2013 che prevede in capo agli amministratori non esecutivi , il dovere di acquisire informazioni sulla gestione e sull’organizzazione aziendale in via ordinariae, perciò, anche in assenza di segnali di allarme che, al contrario e per giunta, nella fattispecie sussistevano.In proposito, la Corte territoriale ha individuato, come segnali d’allarme, la consistenza del fenomeno dei finanziamenti correlati, l’enorme mole di richieste di cessione dei titoli da parte della clientela con i connessi reclami o le criticità conseguenti al blocking period ; ha aggiunto che in relazione all’illecito amministrativo non operano i presidi che la Costituzione accorda alle sanzioni penali, cheil giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazioni dell’indagine all’elemento oggettivo dell’illecito e alla suitas Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 6 - della condotta inosservante e che, nella specie, non p oteva essere fondatamente invocata l’esimente della buona fede, in assenza di un elemento positivo idoneo ad ingenerare nell’autore della violazione l’incolpevole convinzione della liceità della propria condotta.

3. Avverso questa sentenza la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattordici motivi; la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la ricorrente denunzia , in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 22,23 e 24 l.n. 241/90 e dell’art. 6 CEDU e la conseguente nullità della sentenza per non avere la Corte d’appello riconosciuto che le era stato precluso l’accesso a tutti i documenti posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio ed erano stati, invece, esibiti soltanto i documenti selezionati discrezionalmente e non tutti quelli acquisiti ed esaminati dalla Commissione.

Il motivo è inammissibile.

Come risulta dalla sentenza impugnata, con l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu chiesta l’ostensione di «ogni atto o documento relativo, strumentale o conseguente alle contestazioni di cui al procedimento in oggetto, menzionato o comunque utilizzato da codesta On.le Commissione per la redazione delle contestazioni e relativi allegati (..) In p articolare si chiede di avere accesso – con visione ed eventuale estrazione di copia – agli atti ed ai documenti amministrativi raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consumatore nonché agli altri documenti confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all’avvio del procedimento medesimo».

La Corte d’appello ha rigettato il corrispondente motivo di opposizione concernente la violazione del Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 7 - diritto di conoscenza degli atti istruttori perché non erastato negato il diritto di accesso ai documenti posti a fondamento dell’addebito, ma era stata limitata l’ostensione dei documenti secondari, acquisiti nel corso dell'ispezione manon utilizzati dall'amministrazione e, perciò non funzionali a garantire il diritto di difesa del ricorrente.

In tal senso la Corte d’appello si è uniformata al principio di questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni amministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA], ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, seppure gli atti del relativo procedimento non possano ritenersi sottoposti al segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato, non viola il diritto di accesso il rifiuto all'ostensione di documenti secondari, acquisiti nel corso dell'ispezione e che non siano stati utilizzati dall'amministrazione per fondare gli addebiti,in quanto neppure astrattamente la loro messa a disposizione risulta funzionale a garantire il diritto di difesa dell’incolpato(Cass. Sez. 2, n. 29745 del 12/10/2022).

Con la censura in esame , la ricorrente non ha in alcun modo specificato di quali documenti contenenti informazioni per lei rilevanti le sia stato negato l’accesso, precludendo la sua difesa, né – prima ancora - ha rappresentato quali fossero queste informazioni, incorrendo così nel difetto di specificità nella formulazione del motivo.

2. Con il secondo mezzo, la ricorrente ha denunciato, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 d.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 6 CEDU, nonchéla nullità della sentenza per non avere la Corte d’appello dichiarato la tardività della contestazione e la conseguente decadenza della [OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio del potere punitivo; in particolare –secondo la tesi della ricorrente - la Corte d’appello avrebbe disatteso il termine di decadenza prefissato dalla legge in 180 giorni, interpretandolo come termine sostanzialmente mobile, in riferimento a Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 8 - un principio di ragionevolezza, in violazione dei termini di difesa così come delineati dal legislatore.

Sotto altro profilo, articolato in riferimento al n.5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che la documentazione idonea a fondare gli addebiti poi contestati era stata già raccolta in data antecedente al 17 settembre 2015.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Nel caso di contestazione non immediata degli addebiti agli interessati, questa Corte ha più volte chiarito che il momento dell’accertamento e, perciò, l’istruttoria presupposta , che individua il termine iniziale di decorrenza dei centottanta giorni entro cui deve essere adottato il provvedimento motivato che applica la sanzione,non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell’autorità che ha ricevuto il rapporto, ma dev’essere individuato nella data in cui la stessa autorità ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione; la pura «constatazione» dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l’«accertamento»; occorre, pertanto, individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento - successivo alla conclusione delle verifiche di natura ispettiva o commissariale - in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e, quindi, in una contestazione.

È proprio da tale momento che comincia a decorrere il termine per la contestazione dell’addebito; ciò non toglie che a tale valutazione si debba procedere in un tempo ragionevole e che, in sede di opposizione, al giudice, ove l’interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione d’illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia consentito di individuare il momento iniziale del termine per la Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 9 - contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto e, quindi, dovuto esserlo.

La ricostruzione e l’apprezzamento delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimessi al giudice di merito: nella specie, questo spatium deliberandi è stato ritenuto congruo perché di soli 21 giorni se calcolato in riferimento alla dedotta data del 17/9/2015 quale compiuta acquisizione di tutti gli elementi utili alla contestazione; in tal senso la censura ex art. 360 n. 5 non coglie nel segno perché la Corte ha comunque tenuto presente la data di completamento delle acquisizioni utili.

Sul punto, pertanto, la ricorrente chiede una rivalutazione in merito preclusa a questo Giudice di legittimità (Sez. 2, n. 16276 del 19/05/2022; Sez. 2, n. 26766 del 15/10/2024).

3. Con il terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 CEDU e dell’art. 190 bis t.u.f.e la conseguente nullità della sentenza per non avere la Corte d’appello applicato il principio del favor rei e, in conseguenza, la lex mitior successivamente entrata in vigore: secondo la ricorrente, al caso di specie avrebbe dovuto essere applicata la disciplina di cui all’art. 190 bis t.u.f. , vigente al momento dell’avv io del procedimento sanzionatorio, in quanto lex mitior rispetto a quella in vigore al momento del verificarsi delle condotte sanzionate perché la sanzione prevista nell’articolo, per la sua funzione preventiva, dissuasiva e deterrente, ha natura sostanzialmente penale e implicante le garanzie previste dalla CEDU.

Ilmotivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] diverse da quelle di cui all'art. 187 Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 10 - ter t.u.f.non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle previste per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie di cui agli artt. 6 e 7 CEDU (cfr. Cass. n. 8855/2017; Cass. n. 1621/2018 Cass. n. 4/2019; Cass. n. 5/2019; Cass. n. 31632/2019).

L’art. 6 comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, prevedendo che alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, non è in contrasto né con le norme della Convenzione, né con la Costituzione, perché il principio del favor rei, di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale; per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre e a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale (Cassazione civile, Sez. 2, n. 23814del 24/09/2019; Sez. 2 - , n. 20689 del 09/08/2018).

Come già argomentato dalla Corte d’appello, secondo l’interpretazione costante di questa Corte, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ex art. 190 del d.lgs. n.58 del 1998 non hanno natura penale, stante l'assenza di una afflittività economica particolarmente spinta e la mancanza della previsione di sanzioni accessorie e della confisca, di talché non può essere utilmente invocato, in assenza di una specifica previsione, il principio del favor reial fine di applicare retroattivamente le modifiche alla parte V del Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 11 - d.lgs. n.58 del 1998 ad opera dell'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 2015 (Cass. Sez. 2, n. 27833 del 03/10/2023).

Èstato sottolineato che i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. pen. che, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione soltanto nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. n. 16274/2022).

La stessa Corte Costituzionale (e ciò esclude la sussistenza di profili di illegittimità della norma transitoria per contrarietà alla Carta), con la pronuncia n. 193 del 20/7/2016 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 6 e 7 CEDU, nella parte in cui ha sancito il principio di legalità che consente di irrogare sanzioni amministrative soltanto in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati senza prevedere l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.

In tal senso la Consulta ha osservato cheanche la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha generalizzato il principio di retroattività della legge più favorevole al complessivo sistema delle sanzioni amministrative, ma lo ha ritenuto applicabile a singole e specifiche Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 12 - discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, fossero idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale.

D’altro canto, neppuresussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore.

Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazioneanalogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi).

Proprio in ragione dell'esclusione della natura penale delle sanzioni, è stato pure escluso un ipotetico vizio di eccesso di delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all'opportunità di estendere il principio del favor reia seguito della novella).

Infine, non depone in senso contrario neppure la sentenza n. 63/2019, con cui il Giudice delle leggi, ritenendo costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, in relazione agli artt. 3 e 117 comma I della Costituzione, quest'ultimo per rinvio all'art. 7 della CEDU, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: è stato, infatti, chiaramente affermatoche la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti tali da Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 13 - resistere al «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius (Cass.n. 16274/22 cit.).

4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato, con riferimento ai n. 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per non essersi la Corte pronunciata sull’eccezione della violazione del principio di ne bis in idem , fondata sulla ritenuta unitarietà dei fatti contestati nei diversi procedimenti sanzionatori: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto espressione di un’indebita e illegittima moltiplicazione delle sanzioni per il medesimo fatto materiale e tale censura non sarebbe stata analizzata nella sentenza impugnata; peraltro, la Corte avrebbe erroneamente indicato quale oggetto del procedimento la delibera n. 19934, cioè una delibera del tutto diversa da quella contro cui è stata proposta l’opposizione ed esaminata sarebbe stata un’eccezione proposta in un diverso procedimento; sul punto sarebbe stata resa una mera motivazione apparente.

5. C on il quinto motivo, la ricorrente ha denunciato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7e dell’art. 4 del protocollo [OSCURATO:PERSONA], per non avere la Corte d’appello accolto l’eccezione di violazione del principio di ne bis in idem, fondata sulla ritenuta unitarietà dei fatti contestati nei diversi procedimenti sanzionatori: la pratica dei finanziamenti correlati all’acquisto delle azioni costituirebbe, secondo la ricorrente, una circostanza unica e unitaria corrispondente ad una condotta altrettanto unica e unitaria; pertanto, con i plurimi provvedimenti sanzionatori sarebbe stato moltiplicato il catalogo sanzionatorio in modo arbitrario ed illegittimo; questo principio opererebbe anche nel corso di ciascun procedimento sanzionatorio e non soltanto in conseguenza del formarsi di un giudicato su una Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 14 - statuizione.In particolare, la ricorrente ha rappresentato che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato nei suoi confronti anche altre delibere sanzionatorie con la contestazionedi diverse e ulteriori ipotesi di illecito, anch’esse emerse dalle medesime verifiche ispettive condotte presso la Banca nel periodo 22 aprile 2015 – 24 febbraio 2016 e precisamente: 1) la delibera sanzionatoria n. 19933 del 30 marzo 2017, per violazione dell’art. 94, comma 2, del t.u.f., per omissioni informative nei due prospetti di base pubblicati tra il 2014 e il 2015 relativi ad emissioni obbligazionarie; 2) la delibera sanzionatoria n. 19934 del 30 marzo 2017, per violazione dell’art. 94, comma 1, del t.u.f.in relazione all’attività promozionale e sollecitatoria realizzata - in assenza del relativo prospetto informativo –tra il 1° gennaio 2014 ed il 28 febbraio 2015 volta a incentivare la clientela all’acquisto di azioni proprie della Banca detenute nel «[OSCURATO:PERSONA]»; 3) la delibera sanzionatoria n. 19935 del 30 marzo 2017 per violazioni di obblighi procedurali e comportamenti gravanti sugli intermediari.

Questi due motivi - strettamente collegati per il comune riferimento al ne bis in idem - possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Il principio del ne bis in idem, invero, esclude che possa farsi luogo ad un secondo giudizio quando nel primo si sia giudicato sul medesimo fatto storico-naturalistico, identificato sulla base della coincidenza di tutti gli elementi costitutivi (condotta - nesso causale - evento), che costituisce oggetto della nuova contestazione.

Nella specie ciascuna delibera ha sanzionato quattro condotte differenti, seppure l’illecito perpetrato è lo stesso: la condotta omissiva si è concretizzata di volta in volta nell’aver omesso di porre in essere determinati comportamenti, distinti e ben individuati nei differenti atti di contestazione, sicché non si riscontra la riconducibilità di tutte le omissioni a un’unica condotta.

Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 15 - In disparte il mero errore materiale, nella sentenza impugnata, concernente l’indicazione della delibera opposta, evidentemente irrilevanteatteso che la motivazione è stata correttamente costruita in riferimento alle violazioni contestate e sanzionate, ciò che conta èche le quattro delibere suindicate hanno avuto ad oggetto le violazioni riscontrate in occasione delle quattro diverse emissioni di azioni e obbligazioni e, perciò, quattro diverse condotte omissive.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’appello ha esaminato l’eccezione proposta, argomentando ampiamente i motivi del rigettoe ribadendo innanzitutto che secondo la Corte Edu il principio del ne bis in idem si traduce nel nostro ordinamento nell’applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen. che presuppone il giudicato.

Ha, quindi, specificato che in ogni caso le quattro delibere sanzionatorie avevano ad oggetto condotte materiali differenti (pag. 26 e ss sentenza).

In particolare, come chiaramente esposto nella sentenza, nel procedimento n. 43647, conclusosi con l’adozione della delibera n. 19332, qui opposta, la condotta contestata concernevaviolazioni della disciplina sull’offerta al pubblico, e precisamente omissioni informative relative ai prospetti pubblicati in occasione dei due aumenti di capitale realizzati nel corso del 2014, in violazione dell’art. 94, comma 2, t.u.f.; nel procedimento n. 43687, conclusosi con l’adozione della delibera n. 19933, sono state contestate omissioni informative nei confronti del pubblico che hanno integrato la violazione dell’art. 94, comma 2, del t.u.f. (nella specie, mancata informazione in merito alla sussistenza, all’entità e agli effetti del capitale finanziato), ma tali omissioni hanno riguardato altri prospetti (quelli pubblicati in occasione delle emissioni obbligazionarie realizzate tra il 2014 e il 2015) e, dunque, operazioni affatto diverse da quelle di aumento di capitale, che sono state oggetto Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 16 - del procedimento n. 43647; nel procedimento n. 43158, all’esito del quale è stata emessa la delibera n. 19934, la contestazione ha riguardato lo svolgimento di un’offerta al pubblico di azioni BPVi in assenza della pubblicazione del prospetto informativo prescritto dall’art. 94, comma 1,t.u.f.; ciò in quanto l’attività svolta dalla Banca con carattere continuativo e sistematico, nei confronti della platea dei clienti, affinché il maggior numero di costoro acquistasse –a condizioni di prezzo uniformi – le a zioni presenti nel « [OSCURATO:PERSONA] proprie» della Banca, negoziandole in contropartita diretta con la stessa (c.d. campagna Svuotafondo), avrebbe tutte le caratteristiche di una «offerta al pubblico di prodotti finanziari» ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), t.u.f., come tale soggetta all’obbligo del prospetto, nel caso di specie mai redatto; nel procedimento n. 43144, sfociato nella delibera n. 19935, sono state irrogate sanzioni inerenti a violazioni delle norme che prescrivono gli obblighi procedurali e di comportamento gravanti sugli intermediari nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento nei confronti dei clienti della Banca individualmente considerati.

I denunziati vizi, dunque, non ricorrono (sul ne bis in idem v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 16274 del 2022).

6. Con il sesto motivo, la ricorrente denunzia, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 d.lgs. n. 58/1998 e la conseguente nullità della sentenza pernon avere la Corte d’appello disposto la sua audizione personale; secondo la ricorrente, la richiesta di audizione non dovrebbe essere subordinata a una valutazione di necessità perché passaggio ineliminabile del procedimento, posto a garanzia del diritto di difesa.

Il motivo è infondato.

Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 17 - Come già stabilito da questa Corte, nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.), il diritto di difesa dell'incolpato è garantito dalla previsione di un congruo termine per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non è un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l'art. 196 dello stesso decreto legislativo, riguardante i promotori finanziari (Cass. Sez. 2 , n. 1740 del 20/01/2022 , con indicazione dei precedenti rilevanti).

7. Con il settimo motivo, si denunzia, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 94 t.u.f. per avere la Corte ritenuto sussistente l’omessa informazione, nei Prospetti, sulle modalità di determinazione del prezzo individuando tuttavia quale oggetto di necessaria comunicazione undato certamente rilevante, ma non necessario.

Il motivo è inammissibile.

LaCorte d’appello ha reso (a pag g . 28/48 della sentenza ) una dettagliata motivazione sulla necessità delle informazioni omesse e la loro rilevanza per ogni investitore, analizzando in tal senso ogni singola omissione.

La formulazione dell’art.94 t.u.f. vigente ratione temporis prevedeva che il prospetto contenesse anche una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisse le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto era stato in origine redatto.

Il formato e il contenuto della nota di sintesi avrebbero dovuto consentire, unitamente al prospetto, l’accesso a informazioni adeguate sulle caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutassero gli investitori nella valutazione della convenienza dell’investimento in queiprodotti.

In particolare, la Corte d’appello ha rimarcato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che il Regolamento CE n. 809 del 2004 precisa,al secondo e al sesto c onsiderando, che « in funzione del tipo Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 18 - di emittente e di strumento finanziario interessati occorre fissare la tipologia di informazioni minime corrispondenti agli schemi più frequentemente utilizzati nella pratica»e che «nella maggior parte dei casi, vista la varietà di emittenti, i tipi di strumenti finanziari, la partecipazione o meno di un terzo come garante, l’esistenza o meno di una quotazione, ecc., uno schema unico non fornisce tutte le informazioni di cui gli investitori hanno bisogno per assumere le loro decisioni di investimento.

Pertanto deve essere possibile la combinazione di vari schemi.

Occorre elaborare una tabella di combinazione non esaustiva, che fissi le varie combinazioni di schemi e di moduli possibili per la maggior parte dei diversi tipi di strumenti finanziari e che sia di ausilio agli emittenti nella redazione dei loro prospetti».

In conseguenza, da un lato, il Regolamento fornisce unicamente le «informazioni minime», di carattere non esaustivo, che devono corredare i prospetti, dall’altro, « l’art. 94 T.U.F. contiene una previsione di carattere decisamente elastico e residuale, essendo ivi previsto che il prospetto debba comunque contenere “tutte le informazioni” necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti.

L’ampiezza dell’art. 94 T.U.F. e, al contempo, il carattere non esaustivo di schemi e moduli allegati al Regolamento consentono, dunque, di escludere che le informazioni da inserire nei prospetti siano esclusivamente quelle riconducibili al Regolamento medesimo, dovendosi anzi ritenere che, proprio per la loro funzione (i.e., consentire un investimento consapevole) i prospetti vadano corredati da informazioni da adattare, nel rispetto del “minimo” prescritto dalla normativa unionale, alle circostanze del caso concreto (da ultimo, Cass. civ., sez.

II, 16-04- Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 19 - 2018, n. 9261, in motivazione, nonché Cass. civ., sez.

II, 10-04-2018, n. 8806)».

Ha, pertanto, ritenuto che le informazioni di cui si è detto in precedenza, pur non essendo espressamente contemplate negli schemi previsti dal Regolamento CE n. 809/2004, fossero certamente «necessarie», secondo la dizione dell’art. 94, comma 2, t.u.f., non solo di per sé considerate, ma anche ai fini della corretta comprensione delle altre informazioni esplicitamente richieste, avuto riguardo alla finalità dello stesso art. 94, comma 2, t.u.f., che, mediante la previsione dell’obbligo dell’emittente di pubblicare un adeguato prospetto informativo sull’offerta al pubblico mira ad assicurare al risparmiatore la formazione di un fondato giudizio di investimento.

A fronte di una motivazione esaurientemente dettagliata, la censura si risolve, allora, per sua stessa prospettazione, in una inammissibile richiesta di rivalutazione in merito della completezza delle informazioni.

8. Con l’ottavo motivo, la ricorrente denunzia , in riferimento al n.3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza, per non avere la Corte valutato correttamente la prova attestante la veridicità di quanto sostenutosulle manovre, svolte dai vertici aziendali, per occultare al Consiglio di amministrazione il fenomeno del capitale finanziato.

Più dettagliatamente, dalla relazione ispettiva risult erebbe che era stata chiesta la restituzione di un documento contenente le operazioni di finanziamento potenzialmente correlate, perché se ne era ritenuta non opportun a la circolazione, che non erano state pubblicizzateformalmente nelle riunioni di area le modalità operative di erogazione dei compensi su talune «operazioni baciate» (cioè le operazioni di finanziamentoerogato a tassi di interesse più vantaggiosi Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 20 - verso l’impegno diacquisto di azioni della banca stessa ) , che nei primi mesi del 2015, in previsione di un incontro con il presidente, era stato raccomandato di non sollevare la questione di queste operazioni baciate, chela divisione mercati avrebbe dato indicazione di indirizzare le iniziative su tagli di importo più contenuto al fine di diminuire il numero delle pratiche da veicolare in sede centrale per la delibera e che, sulla base di quanto esposto dalla [OSCURATO:PERSONA] , da lla lettera di contestazione si poteva evincere che le operazioni erano comunque dirette a rimanere occulte agli organi di vigilanza.

Secondo la ricorrente, inoltre, nello stesso atto di accertamento che accompagnava la delibera sanzionatoria si d ava conto del fatto che il fenomeno non era stato rappresentato nei reportdella Banca e che era stato posto in essere principalmente dal Direttore Generale e dal Responsabile della [OSCURATO:PERSONA]; questo fatto, peraltro, non era stato neppure contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], sicché la Corte d’appello avrebbe violato il principio di non contestazione, così viziando la decisione, invece di considerare le manovre degli organi suindicati quali causa efficiente, autonoma ed esclusiva degli illeciti ascritti all’opponente.

Anche questo motivo è inammissibile.

La ricorrente richiede in realtà, invocando una diversa applicazione del 115cod. proc. civ., una rivalutazione dei fatti come esaminati e giudicati dalla Corte d'Appello.

In particolare, la ricorrente si è limitata qui ad estrapolare la frase della motivazione in cui la Corte d’appello rimarca, a pag. 61, che «non v’è alcuna prova di manovre dei vertici aziendali finalizzate ad occultare il fenomeno del ‘capitale finanziato’ al CdA», del tutto ignorando la complessa motivazione articolata nei paragrafi da

7.2. a 7.3.2, offerta per escludere la tesi, opposta in ricorso, della sussistenza dell’esimente Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 21 - della buona fede come prevista dall’art. 3, comma 2, della l. n. 689/1981.

Sul punto, in particolare, di seguito alla frase riportata in ricorso, nella stessa pag. 61 della sentenza e, poi, nella successiva pag. 62,la Corte d’appello ha proprio osservato in fatto che l’emergere di numerose anomalie che necessariamente avrebbero dovuto far attivare diligentemente il controllo demandato a ciascun componente del Consiglio di amministrazione: in particolare, ha sottolineato che, «nel corso dell’assemblea della Banca tenutasi in data 26.4.2014, alla quale parteciparono i componenti del CdA, il socio [OSCURATO:PERSONA], al termine del proprio intervento, chiese al collegio sindacale e alla Vigilanza della Banca d’Italia “di verificare se nel recente passato la Popolare di Vicenza ha fatto affidamenti o dato garanzie dirette od indirette a Soci o non Soci della Banca di Vicenza affinché questi potessero sottoscrivere in toto o in parte azioni od obbligazioni convertibili della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza” » .

A ciò ha aggiunto i finanziamenti finalizzati deliberati in favore del socio Ravazzolo, le dichiarazioni di alcuni consiglieri su questo fenomeno, in particolare, ad esempio, del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Insomma, è sufficiente qui rilevare che nella motivazione della sentenza, in più occasioni si ribadisce che la condotta dolosa di alcuni dirigenti della Banca non era circostanza sufficiente ad escludere la responsabilità della ricorrente in relazione alle condotte contestate in rapporto agli obblighi di azione informata propria dei componenti del Consiglio di amministrazione anche privi di deleghe.

In tal senso, l’invocazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione è del tutto inconferente perché questo principio solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, ma certamente non esclude che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 22 - la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (Cass. Sez. 3 , n. 16028 del 07/06/2023).

9. Con il nono motivo, si denunzia, in riferimento aln. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 23 Cost e la conseguente nullità della sentenza per avere la Corte d’appello violato « il principio di ragionevolezza» da «ricondurre» a questi articoli della Carta (così in ricorso): secondo la ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe svolto un giudizio di responsabilità modellato in relazione alla condotta che ragionevolmente si poteva da lei attendere, avuto riguardo alla posizione occupata e al complessivo contesto fattuale.

La ricorrenteha sottolineato che le sue conoscenze derivavano dalle informazioni che le pervenivano dalle funzioni interne, che ilregolamento SCI era stato puntualmente applicato, che la situazione interna non evidenziava alcun rischio, che il quadro della conoscenza si completava con informazioni che giungevano da soggetti terzi, che ellanon rientrava in alcun Comitato, chevi era stato un comportamento doloso da parte dell’alta dirigenza e, infine , che l’autorità di vigilanza (Banca d’Italia) non aveva rilevato alcuna anomalia, sicché non era da lei esigibile alcun diverso comportamento.

Anche questo motivo è inammissibile perchéin sostanza si risolve in una richiesta di rivalutazione in merito dei fatti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nella sentenza impugnata, attività che, come è noto, esula dai compiti istituzionali di questa Corte di legittimità.

10. Con il decimo motivo, la ricorrente ha denunziato , in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2380 bis e 2381 cod. civ. per avere la Corte d’appello errato nel ritenerla responsabilein riferimento Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 23 - auna circolare di Banca d’Italia e, perciò, ad una font e d i diritto non ordinaria e priva di efficacia vincolante generale.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha ricostruito gli obblighi comportamentali della ricorrente quale consigliere privo di delega alle pagine da 51 a 56 della sentenza: in particolare, dopo aver analizzato le circolari, ha puntualizzato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che «per quanto specificamente attiene ai consiglieri non esecutivi di società bancaria, il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, lett. b e lett. d, prevede che la Banca d’Italia emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, tra l’altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Le disposizioni attuative sono state quindi dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare 21 aprile 1999 n. 229, e le successive modificazioni ed integrazioni, le quali sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo all’intero consiglio di amministrazione di azienda bancaria (e quindi anche dei consiglieri non esecutivi), che si incentrano, per l’intero organo collegiale, proprio in quel compito di monitoraggio e valutazione della struttura operativa (cfr. Cass. civ., sez.

II, 18-04-2018 n. 9546; nello stesso senso Cass. n. 22848/2015 e Cass. n. 2737/2013)».

Così decidendo, la Corte d’appello ha correttamente individuato le circolari quali fonti secondarie immediatamente integrative della legge.

In ogni caso, la Corte ha applicato tale regole in combinato disposto con quanto previsto dalla disciplina codicistica, evidenziando come l’esistenza di obblighi più pregnanti in capo agli amministratori senza deleghe derivasse proprio dall’interpretazionedei commi terzo e sestodell’art. 2381 cod. civ.

Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 24 -

11. Con l’undicesimo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 e 2381 cod. civ. per avere la Corte svolto un’erronea ricostruzione del concetto di delega e per non aver correttamente individuato il contenuto dei doveri dell’amministratore non esecutivo.

Secondo la ricorrente , la circostanza che il Consiglio di amministrazionesia rimasto organo di supervisione strategica e organo di gestione sino al 12 febbraio 2015 non apparrebbe significativa; inoltre, la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare che l’architettura interna dell’ente in realtà prevedeva una concreta distribuzione di talune funzioni proprie del Consiglio a consiglieri specificamente individuati.

Inoltre, la ricorrente ha lamentato che il G iudice abbia ritenuto sussistente un generale dovere di vigilanza invece escluso espressamente dal legislatore:da un canto, infatti, l’art. 2392, secondo comma, cod. civ. circoscriverebbe la responsabilità degli amministratori al presupposto della «effettiva conoscenza»e dall’altro l’art. 2381 chiarirebbeche le attività del Consiglio sono orientate sulla base delle «informazioni ricevute»; in tal senso, sarebbe esclusa la possibilità di ricostruire la responsabilità dell’ amministratore senza deleghe sulla base di categorie presuntive edi prognosi postume.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha correttamente interpretato le norme in materia di responsabilità degli amministratori bancari.Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte,anche gli amministratori privi di deleghe «hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da potere efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi» (così tra le varie, Cass. n. 5606/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 24851/2019).

Ai fini Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 25 - dell’attivazione di tale obbligo non è affatto necessario che vi siano a monte segnalazioni provenienti da rapporti redatti dagli amministratori delegati.

Pertanto, in capo agli amministratori vi è un dovere di agire attivamente al fine di informarsi e assicurarsi di essere a conoscenza della gestione aziendale nel suo complesso, al fine di poter agire per prevenire, eliminare o attenuare potenziali situazioni di criticità.

Inoltre, «tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza» (Cass.n.19556/2020)([OSCURATO:PERSONA].

Sez. 2, n. 5606 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi terzo e sestoe 2392 cod. civ. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da potere efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. (Cass. Sez. 2 , n. 19556 del 18/09/2020).

L’obbligo degli amministratori, pur quando non siano titolari di deleghe,di «agire in modo informato» si declina allora , da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza e, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 26 - aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica,con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza(Cass. Sez. 2, n. 24851 del 04/10/2019).

Questa Corte, peraltro, proprio sui doveri della funzione concretamente espletata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha già affermato il principio che anche gli amministratori non esecutivi, qual era la ricorrente, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall’intero consiglio, sonochiamati a svolgere un’importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi e che l’accettazione dell’incarico di amministratore non esecutivo, conferito in ragione di una specifica compete nza anche nell'interesse dei risparmiatori, impone il rispetto di tutti gli oneri e obblighi connessi alla carica, in linea con le prescrizioni dell’art. 2381 comma sesto cod. civ. e, perciò, con il dovere di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente. (Cass.n. 16274/22 cit.).

12. Con il dodicesimo motivo, la ricorrente ha denunciato , in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, CEDU, dell’art. 3 l.n. 689/1981, dell’art. 2727 cod. civ. e dell’art. 192 cod. proc. pen. per non averela C orte d’appello correttamente applicato i principi in Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 27 - tema di ripartizione dell’onere della prova e del carattere presuntivo della colpa; ribadita la natura penale della sanzione, la ricorrente ha lamentato che la C orte avrebbe operato una doppia presunzione, vietata in ragione dell’impossibilità per il giudice di desumere l’esistenza di un fatto da un dato incerto (in quanto a sua volta desunto).

Il motivo è infondato.

Ribadito, per le ragioni già esposte nella trattazione del terzo motivo,che la sanzione per cui è giudizio non ha natura penale, deve qui richiamarsi, quanto al divieto di doppia presunzione il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass.

S.U. n. 20930/2009), secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'opposizione prevista dall'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dà luogo, non diversamente da quella di cui agli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, ben potendo tale prova essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta, per rilevare che non ricorre la dedotta violazione della regola del divieto della praesumptio de praesumpto.

La sentenza impugnata, avvalendosi della complessa attività ispettiva della [OSCURATO:PERSONA] ha riscontrato l’oggettiva ricorrenza della condotta illecita contestata, evidenziando l'esistenza dei segnali di allarme –puntualmente riscontrati in sentenza - che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi quali la ricorrente , invece rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 28 - in altro modo.

In tal senso non è ravvisabile alcuna violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio (Cass. 16274/22 cit.).

13. Con il tredicesimo motivo, la ricorrente denunzia in riferimento al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte appello ammesso la richiesta di c.t.u.che sarebbe stata, invece, opportuna per valutare la sussistenza della imputabilità della condotta, attesa l’elevata peculiarità della competenza esigibile dai componenti dell’organo gestorio di una banca e quindi, gli elevati standard di complessità e difficoltà che caratterizzano l’operatività all’interno di tale settore.

Il motivo è privo di fondamento.

La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la c.t.u. chiesta per «accertare, sulla base della documentazione acquisita agli atti del procedimento, anche a seguito dell’assolvimento da parte di destinatari degli ordini di esibizione sopra articolati, se la Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], nel periodo di sua permanenza in carica quale membro del CdA di BPVi, potesse conoscere, con la diligenza e la ragionevolezza adeguate, le condotte che formano oggetto della violazione descritta nel provvedimento sanzionatorio opposto e nel relativo atto di accertamento» perché «non può essere demandato al c.t.u. l’accertamento dell’elemento soggettivo della violazione contestata, senza dire che il livello di diligenza richiesto va rapportato alla elevata peculiare professionalità e competenza esigibile dai componenti dell’organo gestoriodi una banca, come dianzi osservato».

Come formulata, allora, la censura non scalfisce la chiarezza e la sufficienza di questa motivazione, fermo restando che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del G iudice di merito (Sez. 6 - 1, n. 326 del Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 29 - 13/01/2020, con indicazione dei precedenti rilevanti; Cass. 16274/22 cit.).

14. Infine, con il quattordicesimo motivo, la ricorrente denuncia, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello errato nel condannare l’opposta al pagamento delle spese di lite, posto che l’amministrazione si è difesa avvalendosi dei propri funzionari.

Il motivo è infondato.

Il principio richiamato in motivo si riferisce alla ipotesi in cui il funzionario che assista la Pubblica amministrazionenon rivesta nella specie la qualità di avvocato, in quanto non iscritto, come invece i difensori di parte controricorrente, all’elenco speciale in passato disciplinato dall’art. 3 co. 4 lett.

B del RD n. 1578/1933 e oggi dall’art. 15 lett.

C) della legge n. 247/2012.

Qualora l'autorità amministrativa (nella specie la [OSCURATO:PERSONA]) sia assistita in giudizio da difensori iscritti nell'apposito albo, il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 cod. proc. civ., non è limitato alle sole spese vive ma comprende anche i relativi compensi, ancorché lo stesso difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico (Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 4970/1999; Cass. 16274/22 cit.).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5724 -2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v ia le Mazzini 55, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa con l'avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via G.B. Martini 3, presso la sede della Consulenza legale interna, rappresentata e difes a dagli avv . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 2 - avverso la sentenza n. 103/2018della CORTE D'APPELLO di VENEZIA , pubblicatail 6/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 22 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] propose dinanzi alla Corte d’appello di Venezia opposizione avverso la delibera CONSOBn. 19932/2017 con cui le era stata inflitta, ex art. art. 191, comma 2 d. lgs. n. 58 del 1998 t.u.f., (nella formulazione prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28/03/2007 ), quale consigliere di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (BPVi) dal 24 gennaio 2012, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000,00 per la violazione, a titolo di colpa, del precedente art. 94, comma 2, nella formulazione introdotta dall’art. 1 del decreto legislativo 11/10/2012 n. 184, vigente ratione temporis,tenuto conto del cumulo giuridico ex art. 8, comma 1, l.n. 689/1981 tra le sanzioni di euro 20.000,00 e di euro 15.000,00. Era accaduto, per quel che rilevain questa sede, che nel 2014 la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza aveva realizzato due operazioni di aumento di capitale, deliberate dal Consiglio di amministrazione il 15 aprile 2014, la prima mediante l’emissione di azioni in opzione ai soci per un importo fino ad un massimo di euro 607.786.750,00 (periodo di offerta dal 12/05/2014 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA])e la seconda, mediante l’emissione di azioni, finalizzata all’ampliamento della base sociale, da offrire esclusivamente a non soci, fino ad un importo massimo di euro 300.000.000, entro un triennio (periodo di offerta dal 12/05/2014 al 19/12/2014). Nel dettaglio, la sanzione inflitta alla ricorrente - e ad altri ventuno esponenti della banca –era seguita alla riscontrata violazione Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 3 - dell’art. 94 comma 2 t.u.f. per la mancata rappresentazione, nei prospetti di offerta delle azioni, di informazioni necessarie agli investitori sulla modalità di determinazione del prezzo del titolo, sulla concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all’acquisto delle azioni, sulla compravendita delle azioni BPVi. Con sentenza n. 103/2018, la Corte d’appello di Venezia ha respintol’opposizione. Sempre per quanto ancora rileva, la Corte di merito ha esclus o la denunciata violazione del contraddittorio per compressione del diritto di accesso ai documenti, osservando che i documenti non inclusi nel fascicolo probatorio non erano stati ritenuti pertinenti all’addebito contestato e non concernevano direttamente la posizione dell’opponente; la Corte veneta ha altresì esclus o la nullità del provvedimento sanzionatorio per sua tardività ex art. 195, comma 1, t.u.f., negando che il materiale raccolto sino al 17 settembre 2015 fosse sufficiente per fornire un quadro probatorio completo e rimarcando che, pur fissando la decorrenza iniziale del termine dei 180 giorni al 17 settembre 2015, tra tale data e quella della spedizione della lettera di contestazione sarebbero in ogni caso trascorsi 201 giorni e quindi, soltanto 21 giorni ulteriori, necessari quali spatium deliberandi; negata la natura penale della sanzione, ha, quindi, ritenuto l’inapplicabilità alle sanzioni amministrative del principio di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole eha esclus o la vi olazione del divieto di ne bis in idemper l’autonoma rilevanza di ciascuna condotta contestata; ha affermato, infine, che le omissioni integravano una violazione di legge e che l’imputabilità a titolo di colpa fosse conseguenza della suitas della condotta come risultante documentalmente. Quanto all’elemento oggettivo dell’illecito, la Corte d’appello ha rilevato che erano state omesse informazioni indispensabili agli Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 4 - investitori per assumere decisioni ponderate. Non era stato palesato, infatti, che, nella determinazione del prezzo delle azioni al 31/12/2013, non era stata osservata la normativa interna della Banca in materia di pricing, approvata dal Consiglio di amministrazione il 12 aprile 2011, secondo cui i tre distinti criteri di stima ( income approach , market approach e asset/cost approach ) non dovevano esprimere valori significativamente diversi tra loro e dovevano essere parimenti applicati, senza alcunaenfatizzazione di un criterio rispetto agli altri; nella determinazione del prezzo era stata data preminenza, invece, al criterio reddituale (income approach) e, nella documentazione d’offerta, non era stato evidenziato il rilevante margine di scostamento tra i valori restituiti da ciascun criterio ( 62,5 euro secondo il criterio reddituale, 49,3 euro, secondo il market approach ) , né era stat a rappresentata la deroga alla normativa interna dell’emittente . Non erano neppure state rese informazioni sull’imponente fenomeno del cosiddetto «capitale finanziato», per cui gli investitori impiegavano i finanziamenti erogati dalla stessa banca per la sottoscrizione degli aumenti di capitale e per l’acquisto di azioni BPVi e sulla crescente richiesta di vendita delle azioni della banca, sulla mancata evasione degli ordini di vendita e sui tempi necessari al disinvestimento del titolo, illiquido. Con riferimento all’elemento soggettivo dell’illecito, in relazione all’assenza di alcuna menzione, nei Prospetti 2014 , dell’esistenza del «capitale finanziato», la Corte d’appello ha osservato che la colpa dell’opponente non è esclusa dalla qualità di amministrat rice priv a di deleghe (la delega alla redazione delle informative era stata conferita ad altri esponenti della banca, quali il direttore generale Sorato), perché comunque il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 1/4/2014, aveva approvato il documento di registrazione relativo alle offerte al pubblico in esame; in tal senso, ha ritenuto infondata Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 5 - l’eccezione di difetto di conoscenza/conoscibilità, da parte dell’amministratore privo di deleghe, del fenomeno del « capitale finanziato» perché la disciplina regolamentare del settore bancario, introdotta con circolare della Banca d’Italia n. 285 del 2013 (e successivi aggiornamenti), in applicazione delle regole di corporate governance di matrice comunitaria , contenute nella direttiva 2013/36/UE, finalizzata a una sana e prudente gestione dell’attività bancaria, ha rafforzato il ruolo del Consiglio di amm inistrazione con riferimento all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’ente; in particolare, il ruolo dell’amministratore delegato nella struttura di governo ne è risultatoridimensionato e, in corrispondenza, gli amministratori non esecutivi hanno assunto il compito di favorire l’assunzione di decisioni che, nelle materie di supervisione strategica, siano il frutto di un confronto effettivo; in conseguenza, l’opponente aveva il dovere di tenersi adeguatamente informato sulla gestione e sull’organizzazione aziendale, per apportare un effettivo contributo all’esercizio della funzione di supervisione strategica, come previsto dal comma VI dell’art. 2381 cod. civ. e dalla stessa circolare n. 285 del 2013 che prevede in capo agli amministratori non esecutivi , il dovere di acquisire informazioni sulla gestione e sull’organizzazione aziendale in via ordinariae, perciò, anche in assenza di segnali di allarme che, al contrario e per giunta, nella fattispecie sussistevano.In proposito, la Corte territoriale ha individuato, come segnali d’allarme, la consistenza del fenomeno dei finanziamenti correlati, l’enorme mole di richieste di cessione dei titoli da parte della clientela con i connessi reclami o le criticità conseguenti al blocking period ; ha aggiunto che in relazione all’illecito amministrativo non operano i presidi che la Costituzione accorda alle sanzioni penali, cheil giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazioni dell’indagine all’elemento oggettivo dell’illecito e alla suitas Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 6 - della condotta inosservante e che, nella specie, non p oteva essere fondatamente invocata l’esimente della buona fede, in assenza di un elemento positivo idoneo ad ingenerare nell’autore della violazione l’incolpevole convinzione della liceità della propria condotta. 3. Avverso questa sentenza la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattordici motivi; la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la ricorrente denunzia , in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 22,23 e 24 l.n. 241/90 e dell’art. 6 CEDU e la conseguente nullità della sentenza per non avere la Corte d’appello riconosciuto che le era stato precluso l’accesso a tutti i documenti posti a fondamento del provvedimento sanzionatorio ed erano stati, invece, esibiti soltanto i documenti selezionati discrezionalmente e non tutti quelli acquisiti ed esaminati dalla Commissione. Il motivo è inammissibile. Come risulta dalla sentenza impugnata, con l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu chiesta l’ostensione di «ogni atto o documento relativo, strumentale o conseguente alle contestazioni di cui al procedimento in oggetto, menzionato o comunque utilizzato da codesta On.le Commissione per la redazione delle contestazioni e relativi allegati (..) In p articolare si chiede di avere accesso – con visione ed eventuale estrazione di copia – agli atti ed ai documenti amministrativi raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consumatore nonché agli altri documenti confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all’avvio del procedimento medesimo». La Corte d’appello ha rigettato il corrispondente motivo di opposizione concernente la violazione del Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 7 - diritto di conoscenza degli atti istruttori perché non erastato negato il diritto di accesso ai documenti posti a fondamento dell’addebito, ma era stata limitata l’ostensione dei documenti secondari, acquisiti nel corso dell'ispezione manon utilizzati dall'amministrazione e, perciò non funzionali a garantire il diritto di difesa del ricorrente. In tal senso la Corte d’appello si è uniformata al principio di questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni amministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA], ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, seppure gli atti del relativo procedimento non possano ritenersi sottoposti al segreto d'ufficio nei confronti dell'interessato, non viola il diritto di accesso il rifiuto all'ostensione di documenti secondari, acquisiti nel corso dell'ispezione e che non siano stati utilizzati dall'amministrazione per fondare gli addebiti,in quanto neppure astrattamente la loro messa a disposizione risulta funzionale a garantire il diritto di difesa dell’incolpato(Cass. Sez. 2, n. 29745 del 12/10/2022). Con la censura in esame , la ricorrente non ha in alcun modo specificato di quali documenti contenenti informazioni per lei rilevanti le sia stato negato l’accesso, precludendo la sua difesa, né – prima ancora - ha rappresentato quali fossero queste informazioni, incorrendo così nel difetto di specificità nella formulazione del motivo. 2. Con il secondo mezzo, la ricorrente ha denunciato, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 d.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 6 CEDU, nonchéla nullità della sentenza per non avere la Corte d’appello dichiarato la tardività della contestazione e la conseguente decadenza della [OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio del potere punitivo; in particolare –secondo la tesi della ricorrente - la Corte d’appello avrebbe disatteso il termine di decadenza prefissato dalla legge in 180 giorni, interpretandolo come termine sostanzialmente mobile, in riferimento a Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 8 - un principio di ragionevolezza, in violazione dei termini di difesa così come delineati dal legislatore. Sotto altro profilo, articolato in riferimento al n.5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che la documentazione idonea a fondare gli addebiti poi contestati era stata già raccolta in data antecedente al 17 settembre 2015. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Nel caso di contestazione non immediata degli addebiti agli interessati, questa Corte ha più volte chiarito che il momento dell’accertamento e, perciò, l’istruttoria presupposta , che individua il termine iniziale di decorrenza dei centottanta giorni entro cui deve essere adottato il provvedimento motivato che applica la sanzione,non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell’autorità che ha ricevuto il rapporto, ma dev’essere individuato nella data in cui la stessa autorità ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione; la pura «constatazione» dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l’«accertamento»; occorre, pertanto, individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento - successivo alla conclusione delle verifiche di natura ispettiva o commissariale - in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e, quindi, in una contestazione. È proprio da tale momento che comincia a decorrere il termine per la contestazione dell’addebito; ciò non toglie che a tale valutazione si debba procedere in un tempo ragionevole e che, in sede di opposizione, al giudice, ove l’interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione d’illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia consentito di individuare il momento iniziale del termine per la Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 9 - contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto e, quindi, dovuto esserlo. La ricostruzione e l’apprezzamento delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimessi al giudice di merito: nella specie, questo spatium deliberandi è stato ritenuto congruo perché di soli 21 giorni se calcolato in riferimento alla dedotta data del 17/9/2015 quale compiuta acquisizione di tutti gli elementi utili alla contestazione; in tal senso la censura ex art. 360 n. 5 non coglie nel segno perché la Corte ha comunque tenuto presente la data di completamento delle acquisizioni utili. Sul punto, pertanto, la ricorrente chiede una rivalutazione in merito preclusa a questo Giudice di legittimità (Sez. 2, n. 16276 del 19/05/2022; Sez. 2, n. 26766 del 15/10/2024). 3. Con il terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 CEDU e dell’art. 190 bis t.u.f.e la conseguente nullità della sentenza per non avere la Corte d’appello applicato il principio del favor rei e, in conseguenza, la lex mitior successivamente entrata in vigore: secondo la ricorrente, al caso di specie avrebbe dovuto essere applicata la disciplina di cui all’art. 190 bis t.u.f. , vigente al momento dell’avv io del procedimento sanzionatorio, in quanto lex mitior rispetto a quella in vigore al momento del verificarsi delle condotte sanzionate perché la sanzione prevista nell’articolo, per la sua funzione preventiva, dissuasiva e deterrente, ha natura sostanzialmente penale e implicante le garanzie previste dalla CEDU. Ilmotivo è infondato. Questa Corte ha già affermato che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] diverse da quelle di cui all'art. 187 Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 10 - ter t.u.f.non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle previste per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie di cui agli artt. 6 e 7 CEDU (cfr. Cass. n. 8855/2017; Cass. n. 1621/2018 Cass. n. 4/2019; Cass. n. 5/2019; Cass. n. 31632/2019). L’art. 6 comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, prevedendo che alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, non è in contrasto né con le norme della Convenzione, né con la Costituzione, perché il principio del favor rei, di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale; per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre e a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale (Cassazione civile, Sez. 2, n. 23814del 24/09/2019; Sez. 2 - , n. 20689 del 09/08/2018). Come già argomentato dalla Corte d’appello, secondo l’interpretazione costante di questa Corte, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ex art. 190 del d.lgs. n.58 del 1998 non hanno natura penale, stante l'assenza di una afflittività economica particolarmente spinta e la mancanza della previsione di sanzioni accessorie e della confisca, di talché non può essere utilmente invocato, in assenza di una specifica previsione, il principio del favor reial fine di applicare retroattivamente le modifiche alla parte V del Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 11 - d.lgs. n.58 del 1998 ad opera dell'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 2015 (Cass. Sez. 2, n. 27833 del 03/10/2023). Èstato sottolineato che i principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, cod. pen. che, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione soltanto nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. n. 16274/2022). La stessa Corte Costituzionale (e ciò esclude la sussistenza di profili di illegittimità della norma transitoria per contrarietà alla Carta), con la pronuncia n. 193 del 20/7/2016 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 6 e 7 CEDU, nella parte in cui ha sancito il principio di legalità che consente di irrogare sanzioni amministrative soltanto in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati senza prevedere l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In tal senso la Consulta ha osservato cheanche la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha generalizzato il principio di retroattività della legge più favorevole al complessivo sistema delle sanzioni amministrative, ma lo ha ritenuto applicabile a singole e specifiche Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 12 - discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, fossero idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. D’altro canto, neppuresussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazioneanalogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi). Proprio in ragione dell'esclusione della natura penale delle sanzioni, è stato pure escluso un ipotetico vizio di eccesso di delega (tenuto conto che la legge in questione affidava al legislatore delegato una valutazione autonoma in merito all'opportunità di estendere il principio del favor reia seguito della novella). Infine, non depone in senso contrario neppure la sentenza n. 63/2019, con cui il Giudice delle leggi, ritenendo costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, in relazione agli artt. 3 e 117 comma I della Costituzione, quest'ultimo per rinvio all'art. 7 della CEDU, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: è stato, infatti, chiaramente affermatoche la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti tali da Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 13 - resistere al «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius (Cass.n. 16274/22 cit.). 4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato, con riferimento ai n. 4 e 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per non essersi la Corte pronunciata sull’eccezione della violazione del principio di ne bis in idem , fondata sulla ritenuta unitarietà dei fatti contestati nei diversi procedimenti sanzionatori: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto espressione di un’indebita e illegittima moltiplicazione delle sanzioni per il medesimo fatto materiale e tale censura non sarebbe stata analizzata nella sentenza impugnata; peraltro, la Corte avrebbe erroneamente indicato quale oggetto del procedimento la delibera n. 19934, cioè una delibera del tutto diversa da quella contro cui è stata proposta l’opposizione ed esaminata sarebbe stata un’eccezione proposta in un diverso procedimento; sul punto sarebbe stata resa una mera motivazione apparente. 5. C on il quinto motivo, la ricorrente ha denunciato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7e dell’art. 4 del protocollo [OSCURATO:PERSONA], per non avere la Corte d’appello accolto l’eccezione di violazione del principio di ne bis in idem, fondata sulla ritenuta unitarietà dei fatti contestati nei diversi procedimenti sanzionatori: la pratica dei finanziamenti correlati all’acquisto delle azioni costituirebbe, secondo la ricorrente, una circostanza unica e unitaria corrispondente ad una condotta altrettanto unica e unitaria; pertanto, con i plurimi provvedimenti sanzionatori sarebbe stato moltiplicato il catalogo sanzionatorio in modo arbitrario ed illegittimo; questo principio opererebbe anche nel corso di ciascun procedimento sanzionatorio e non soltanto in conseguenza del formarsi di un giudicato su una Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 14 - statuizione.In particolare, la ricorrente ha rappresentato che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato nei suoi confronti anche altre delibere sanzionatorie con la contestazionedi diverse e ulteriori ipotesi di illecito, anch’esse emerse dalle medesime verifiche ispettive condotte presso la Banca nel periodo 22 aprile 2015 – 24 febbraio 2016 e precisamente: 1) la delibera sanzionatoria n. 19933 del 30 marzo 2017, per violazione dell’art. 94, comma 2, del t.u.f., per omissioni informative nei due prospetti di base pubblicati tra il 2014 e il 2015 relativi ad emissioni obbligazionarie; 2) la delibera sanzionatoria n. 19934 del 30 marzo 2017, per violazione dell’art. 94, comma 1, del t.u.f.in relazione all’attività promozionale e sollecitatoria realizzata - in assenza del relativo prospetto informativo –tra il 1° gennaio 2014 ed il 28 febbraio 2015 volta a incentivare la clientela all’acquisto di azioni proprie della Banca detenute nel «[OSCURATO:PERSONA]»; 3) la delibera sanzionatoria n. 19935 del 30 marzo 2017 per violazioni di obblighi procedurali e comportamenti gravanti sugli intermediari. Questi due motivi - strettamente collegati per il comune riferimento al ne bis in idem - possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. Il principio del ne bis in idem, invero, esclude che possa farsi luogo ad un secondo giudizio quando nel primo si sia giudicato sul medesimo fatto storico-naturalistico, identificato sulla base della coincidenza di tutti gli elementi costitutivi (condotta - nesso causale - evento), che costituisce oggetto della nuova contestazione. Nella specie ciascuna delibera ha sanzionato quattro condotte differenti, seppure l’illecito perpetrato è lo stesso: la condotta omissiva si è concretizzata di volta in volta nell’aver omesso di porre in essere determinati comportamenti, distinti e ben individuati nei differenti atti di contestazione, sicché non si riscontra la riconducibilità di tutte le omissioni a un’unica condotta. Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 15 - In disparte il mero errore materiale, nella sentenza impugnata, concernente l’indicazione della delibera opposta, evidentemente irrilevanteatteso che la motivazione è stata correttamente costruita in riferimento alle violazioni contestate e sanzionate, ciò che conta èche le quattro delibere suindicate hanno avuto ad oggetto le violazioni riscontrate in occasione delle quattro diverse emissioni di azioni e obbligazioni e, perciò, quattro diverse condotte omissive. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’appello ha esaminato l’eccezione proposta, argomentando ampiamente i motivi del rigettoe ribadendo innanzitutto che secondo la Corte Edu il principio del ne bis in idem si traduce nel nostro ordinamento nell’applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen. che presuppone il giudicato. Ha, quindi, specificato che in ogni caso le quattro delibere sanzionatorie avevano ad oggetto condotte materiali differenti (pag. 26 e ss sentenza). In particolare, come chiaramente esposto nella sentenza, nel procedimento n. 43647, conclusosi con l’adozione della delibera n. 19332, qui opposta, la condotta contestata concernevaviolazioni della disciplina sull’offerta al pubblico, e precisamente omissioni informative relative ai prospetti pubblicati in occasione dei due aumenti di capitale realizzati nel corso del 2014, in violazione dell’art. 94, comma 2, t.u.f.; nel procedimento n. 43687, conclusosi con l’adozione della delibera n. 19933, sono state contestate omissioni informative nei confronti del pubblico che hanno integrato la violazione dell’art. 94, comma 2, del t.u.f. (nella specie, mancata informazione in merito alla sussistenza, all’entità e agli effetti del capitale finanziato), ma tali omissioni hanno riguardato altri prospetti (quelli pubblicati in occasione delle emissioni obbligazionarie realizzate tra il 2014 e il 2015) e, dunque, operazioni affatto diverse da quelle di aumento di capitale, che sono state oggetto Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 16 - del procedimento n. 43647; nel procedimento n. 43158, all’esito del quale è stata emessa la delibera n. 19934, la contestazione ha riguardato lo svolgimento di un’offerta al pubblico di azioni BPVi in assenza della pubblicazione del prospetto informativo prescritto dall’art. 94, comma 1,t.u.f.; ciò in quanto l’attività svolta dalla Banca con carattere continuativo e sistematico, nei confronti della platea dei clienti, affinché il maggior numero di costoro acquistasse –a condizioni di prezzo uniformi – le a zioni presenti nel « [OSCURATO:PERSONA] proprie» della Banca, negoziandole in contropartita diretta con la stessa (c.d. campagna Svuotafondo), avrebbe tutte le caratteristiche di una «offerta al pubblico di prodotti finanziari» ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t), t.u.f., come tale soggetta all’obbligo del prospetto, nel caso di specie mai redatto; nel procedimento n. 43144, sfociato nella delibera n. 19935, sono state irrogate sanzioni inerenti a violazioni delle norme che prescrivono gli obblighi procedurali e di comportamento gravanti sugli intermediari nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento nei confronti dei clienti della Banca individualmente considerati. I denunziati vizi, dunque, non ricorrono (sul ne bis in idem v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 16274 del 2022). 6. Con il sesto motivo, la ricorrente denunzia, in riferimento al n. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 d.lgs. n. 58/1998 e la conseguente nullità della sentenza pernon avere la Corte d’appello disposto la sua audizione personale; secondo la ricorrente, la richiesta di audizione non dovrebbe essere subordinata a una valutazione di necessità perché passaggio ineliminabile del procedimento, posto a garanzia del diritto di difesa. Il motivo è infondato. Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 17 - Come già stabilito da questa Corte, nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.), il diritto di difesa dell'incolpato è garantito dalla previsione di un congruo termine per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non è un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l'art. 196 dello stesso decreto legislativo, riguardante i promotori finanziari (Cass. Sez. 2 , n. 1740 del 20/01/2022 , con indicazione dei precedenti rilevanti). 7. Con il settimo motivo, si denunzia, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 94 t.u.f. per avere la Corte ritenuto sussistente l’omessa informazione, nei Prospetti, sulle modalità di determinazione del prezzo individuando tuttavia quale oggetto di necessaria comunicazione undato certamente rilevante, ma non necessario. Il motivo è inammissibile. LaCorte d’appello ha reso (a pag g . 28/48 della sentenza ) una dettagliata motivazione sulla necessità delle informazioni omesse e la loro rilevanza per ogni investitore, analizzando in tal senso ogni singola omissione. La formulazione dell’art.94 t.u.f. vigente ratione temporis prevedeva che il prospetto contenesse anche una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisse le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto era stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi avrebbero dovuto consentire, unitamente al prospetto, l’accesso a informazioni adeguate sulle caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutassero gli investitori nella valutazione della convenienza dell’investimento in queiprodotti. In particolare, la Corte d’appello ha rimarcato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che il Regolamento CE n. 809 del 2004 precisa,al secondo e al sesto c onsiderando, che « in funzione del tipo Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 18 - di emittente e di strumento finanziario interessati occorre fissare la tipologia di informazioni minime corrispondenti agli schemi più frequentemente utilizzati nella pratica»e che «nella maggior parte dei casi, vista la varietà di emittenti, i tipi di strumenti finanziari, la partecipazione o meno di un terzo come garante, l’esistenza o meno di una quotazione, ecc., uno schema unico non fornisce tutte le informazioni di cui gli investitori hanno bisogno per assumere le loro decisioni di investimento. Pertanto deve essere possibile la combinazione di vari schemi. Occorre elaborare una tabella di combinazione non esaustiva, che fissi le varie combinazioni di schemi e di moduli possibili per la maggior parte dei diversi tipi di strumenti finanziari e che sia di ausilio agli emittenti nella redazione dei loro prospetti». In conseguenza, da un lato, il Regolamento fornisce unicamente le «informazioni minime», di carattere non esaustivo, che devono corredare i prospetti, dall’altro, « l’art. 94 T.U.F. contiene una previsione di carattere decisamente elastico e residuale, essendo ivi previsto che il prospetto debba comunque contenere “tutte le informazioni” necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. L’ampiezza dell’art. 94 T.U.F. e, al contempo, il carattere non esaustivo di schemi e moduli allegati al Regolamento consentono, dunque, di escludere che le informazioni da inserire nei prospetti siano esclusivamente quelle riconducibili al Regolamento medesimo, dovendosi anzi ritenere che, proprio per la loro funzione (i.e., consentire un investimento consapevole) i prospetti vadano corredati da informazioni da adattare, nel rispetto del “minimo” prescritto dalla normativa unionale, alle circostanze del caso concreto (da ultimo, Cass. civ., sez. II, 16-04- Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 19 - 2018, n. 9261, in motivazione, nonché Cass. civ., sez. II, 10-04-2018, n. 8806)». Ha, pertanto, ritenuto che le informazioni di cui si è detto in precedenza, pur non essendo espressamente contemplate negli schemi previsti dal Regolamento CE n. 809/2004, fossero certamente «necessarie», secondo la dizione dell’art. 94, comma 2, t.u.f., non solo di per sé considerate, ma anche ai fini della corretta comprensione delle altre informazioni esplicitamente richieste, avuto riguardo alla finalità dello stesso art. 94, comma 2, t.u.f., che, mediante la previsione dell’obbligo dell’emittente di pubblicare un adeguato prospetto informativo sull’offerta al pubblico mira ad assicurare al risparmiatore la formazione di un fondato giudizio di investimento. A fronte di una motivazione esaurientemente dettagliata, la censura si risolve, allora, per sua stessa prospettazione, in una inammissibile richiesta di rivalutazione in merito della completezza delle informazioni. 8. Con l’ottavo motivo, la ricorrente denunzia , in riferimento al n.3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza, per non avere la Corte valutato correttamente la prova attestante la veridicità di quanto sostenutosulle manovre, svolte dai vertici aziendali, per occultare al Consiglio di amministrazione il fenomeno del capitale finanziato. Più dettagliatamente, dalla relazione ispettiva risult erebbe che era stata chiesta la restituzione di un documento contenente le operazioni di finanziamento potenzialmente correlate, perché se ne era ritenuta non opportun a la circolazione, che non erano state pubblicizzateformalmente nelle riunioni di area le modalità operative di erogazione dei compensi su talune «operazioni baciate» (cioè le operazioni di finanziamentoerogato a tassi di interesse più vantaggiosi Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 20 - verso l’impegno diacquisto di azioni della banca stessa ) , che nei primi mesi del 2015, in previsione di un incontro con il presidente, era stato raccomandato di non sollevare la questione di queste operazioni baciate, chela divisione mercati avrebbe dato indicazione di indirizzare le iniziative su tagli di importo più contenuto al fine di diminuire il numero delle pratiche da veicolare in sede centrale per la delibera e che, sulla base di quanto esposto dalla [OSCURATO:PERSONA] , da lla lettera di contestazione si poteva evincere che le operazioni erano comunque dirette a rimanere occulte agli organi di vigilanza. Secondo la ricorrente, inoltre, nello stesso atto di accertamento che accompagnava la delibera sanzionatoria si d ava conto del fatto che il fenomeno non era stato rappresentato nei reportdella Banca e che era stato posto in essere principalmente dal Direttore Generale e dal Responsabile della [OSCURATO:PERSONA]; questo fatto, peraltro, non era stato neppure contestato dalla [OSCURATO:PERSONA], sicché la Corte d’appello avrebbe violato il principio di non contestazione, così viziando la decisione, invece di considerare le manovre degli organi suindicati quali causa efficiente, autonoma ed esclusiva degli illeciti ascritti all’opponente. Anche questo motivo è inammissibile. La ricorrente richiede in realtà, invocando una diversa applicazione del 115cod. proc. civ., una rivalutazione dei fatti come esaminati e giudicati dalla Corte d'Appello. In particolare, la ricorrente si è limitata qui ad estrapolare la frase della motivazione in cui la Corte d’appello rimarca, a pag. 61, che «non v’è alcuna prova di manovre dei vertici aziendali finalizzate ad occultare il fenomeno del ‘capitale finanziato’ al CdA», del tutto ignorando la complessa motivazione articolata nei paragrafi da 7.2. a 7.3.2, offerta per escludere la tesi, opposta in ricorso, della sussistenza dell’esimente Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 21 - della buona fede come prevista dall’art. 3, comma 2, della l. n. 689/1981. Sul punto, in particolare, di seguito alla frase riportata in ricorso, nella stessa pag. 61 della sentenza e, poi, nella successiva pag. 62,la Corte d’appello ha proprio osservato in fatto che l’emergere di numerose anomalie che necessariamente avrebbero dovuto far attivare diligentemente il controllo demandato a ciascun componente del Consiglio di amministrazione: in particolare, ha sottolineato che, «nel corso dell’assemblea della Banca tenutasi in data 26.4.2014, alla quale parteciparono i componenti del CdA, il socio [OSCURATO:PERSONA], al termine del proprio intervento, chiese al collegio sindacale e alla Vigilanza della Banca d’Italia “di verificare se nel recente passato la Popolare di Vicenza ha fatto affidamenti o dato garanzie dirette od indirette a Soci o non Soci della Banca di Vicenza affinché questi potessero sottoscrivere in toto o in parte azioni od obbligazioni convertibili della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza” » . A ciò ha aggiunto i finanziamenti finalizzati deliberati in favore del socio Ravazzolo, le dichiarazioni di alcuni consiglieri su questo fenomeno, in particolare, ad esempio, del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Insomma, è sufficiente qui rilevare che nella motivazione della sentenza, in più occasioni si ribadisce che la condotta dolosa di alcuni dirigenti della Banca non era circostanza sufficiente ad escludere la responsabilità della ricorrente in relazione alle condotte contestate in rapporto agli obblighi di azione informata propria dei componenti del Consiglio di amministrazione anche privi di deleghe. In tal senso, l’invocazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione è del tutto inconferente perché questo principio solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, ma certamente non esclude che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 22 - la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (Cass. Sez. 3 , n. 16028 del 07/06/2023). 9. Con il nono motivo, si denunzia, in riferimento aln. 3 e al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 23 Cost e la conseguente nullità della sentenza per avere la Corte d’appello violato « il principio di ragionevolezza» da «ricondurre» a questi articoli della Carta (così in ricorso): secondo la ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe svolto un giudizio di responsabilità modellato in relazione alla condotta che ragionevolmente si poteva da lei attendere, avuto riguardo alla posizione occupata e al complessivo contesto fattuale. La ricorrenteha sottolineato che le sue conoscenze derivavano dalle informazioni che le pervenivano dalle funzioni interne, che ilregolamento SCI era stato puntualmente applicato, che la situazione interna non evidenziava alcun rischio, che il quadro della conoscenza si completava con informazioni che giungevano da soggetti terzi, che ellanon rientrava in alcun Comitato, chevi era stato un comportamento doloso da parte dell’alta dirigenza e, infine , che l’autorità di vigilanza (Banca d’Italia) non aveva rilevato alcuna anomalia, sicché non era da lei esigibile alcun diverso comportamento. Anche questo motivo è inammissibile perchéin sostanza si risolve in una richiesta di rivalutazione in merito dei fatti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nella sentenza impugnata, attività che, come è noto, esula dai compiti istituzionali di questa Corte di legittimità. 10. Con il decimo motivo, la ricorrente ha denunziato , in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2380 bis e 2381 cod. civ. per avere la Corte d’appello errato nel ritenerla responsabilein riferimento Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 23 - auna circolare di Banca d’Italia e, perciò, ad una font e d i diritto non ordinaria e priva di efficacia vincolante generale. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha ricostruito gli obblighi comportamentali della ricorrente quale consigliere privo di delega alle pagine da 51 a 56 della sentenza: in particolare, dopo aver analizzato le circolari, ha puntualizzato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che «per quanto specificamente attiene ai consiglieri non esecutivi di società bancaria, il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, lett. b e lett. d, prevede che la Banca d’Italia emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, tra l’altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione. Le disposizioni attuative sono state quindi dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare 21 aprile 1999 n. 229, e le successive modificazioni ed integrazioni, le quali sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo all’intero consiglio di amministrazione di azienda bancaria (e quindi anche dei consiglieri non esecutivi), che si incentrano, per l’intero organo collegiale, proprio in quel compito di monitoraggio e valutazione della struttura operativa (cfr. Cass. civ., sez. II, 18-04-2018 n. 9546; nello stesso senso Cass. n. 22848/2015 e Cass. n. 2737/2013)». Così decidendo, la Corte d’appello ha correttamente individuato le circolari quali fonti secondarie immediatamente integrative della legge. In ogni caso, la Corte ha applicato tale regole in combinato disposto con quanto previsto dalla disciplina codicistica, evidenziando come l’esistenza di obblighi più pregnanti in capo agli amministratori senza deleghe derivasse proprio dall’interpretazionedei commi terzo e sestodell’art. 2381 cod. civ. Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 24 - 11. Con l’undicesimo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 e 2381 cod. civ. per avere la Corte svolto un’erronea ricostruzione del concetto di delega e per non aver correttamente individuato il contenuto dei doveri dell’amministratore non esecutivo. Secondo la ricorrente , la circostanza che il Consiglio di amministrazionesia rimasto organo di supervisione strategica e organo di gestione sino al 12 febbraio 2015 non apparrebbe significativa; inoltre, la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare che l’architettura interna dell’ente in realtà prevedeva una concreta distribuzione di talune funzioni proprie del Consiglio a consiglieri specificamente individuati. Inoltre, la ricorrente ha lamentato che il G iudice abbia ritenuto sussistente un generale dovere di vigilanza invece escluso espressamente dal legislatore:da un canto, infatti, l’art. 2392, secondo comma, cod. civ. circoscriverebbe la responsabilità degli amministratori al presupposto della «effettiva conoscenza»e dall’altro l’art. 2381 chiarirebbeche le attività del Consiglio sono orientate sulla base delle «informazioni ricevute»; in tal senso, sarebbe esclusa la possibilità di ricostruire la responsabilità dell’ amministratore senza deleghe sulla base di categorie presuntive edi prognosi postume. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha correttamente interpretato le norme in materia di responsabilità degli amministratori bancari.Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte,anche gli amministratori privi di deleghe «hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da potere efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi» (così tra le varie, Cass. n. 5606/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 24851/2019). Ai fini Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 25 - dell’attivazione di tale obbligo non è affatto necessario che vi siano a monte segnalazioni provenienti da rapporti redatti dagli amministratori delegati. Pertanto, in capo agli amministratori vi è un dovere di agire attivamente al fine di informarsi e assicurarsi di essere a conoscenza della gestione aziendale nel suo complesso, al fine di poter agire per prevenire, eliminare o attenuare potenziali situazioni di criticità. Inoltre, «tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza» (Cass.n.19556/2020)([OSCURATO:PERSONA]. Sez. 2, n. 5606 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi terzo e sestoe 2392 cod. civ. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da potere efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. (Cass. Sez. 2 , n. 19556 del 18/09/2020). L’obbligo degli amministratori, pur quando non siano titolari di deleghe,di «agire in modo informato» si declina allora , da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza e, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 26 - aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica,con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza(Cass. Sez. 2, n. 24851 del 04/10/2019). Questa Corte, peraltro, proprio sui doveri della funzione concretamente espletata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha già affermato il principio che anche gli amministratori non esecutivi, qual era la ricorrente, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall’intero consiglio, sonochiamati a svolgere un’importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi e che l’accettazione dell’incarico di amministratore non esecutivo, conferito in ragione di una specifica compete nza anche nell'interesse dei risparmiatori, impone il rispetto di tutti gli oneri e obblighi connessi alla carica, in linea con le prescrizioni dell’art. 2381 comma sesto cod. civ. e, perciò, con il dovere di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente. (Cass.n. 16274/22 cit.). 12. Con il dodicesimo motivo, la ricorrente ha denunciato , in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, CEDU, dell’art. 3 l.n. 689/1981, dell’art. 2727 cod. civ. e dell’art. 192 cod. proc. pen. per non averela C orte d’appello correttamente applicato i principi in Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 27 - tema di ripartizione dell’onere della prova e del carattere presuntivo della colpa; ribadita la natura penale della sanzione, la ricorrente ha lamentato che la C orte avrebbe operato una doppia presunzione, vietata in ragione dell’impossibilità per il giudice di desumere l’esistenza di un fatto da un dato incerto (in quanto a sua volta desunto). Il motivo è infondato. Ribadito, per le ragioni già esposte nella trattazione del terzo motivo,che la sanzione per cui è giudizio non ha natura penale, deve qui richiamarsi, quanto al divieto di doppia presunzione il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 20930/2009), secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'opposizione prevista dall'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dà luogo, non diversamente da quella di cui agli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, ben potendo tale prova essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell'intimato l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta, per rilevare che non ricorre la dedotta violazione della regola del divieto della praesumptio de praesumpto. La sentenza impugnata, avvalendosi della complessa attività ispettiva della [OSCURATO:PERSONA] ha riscontrato l’oggettiva ricorrenza della condotta illecita contestata, evidenziando l'esistenza dei segnali di allarme –puntualmente riscontrati in sentenza - che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi quali la ricorrente , invece rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 28 - in altro modo. In tal senso non è ravvisabile alcuna violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio (Cass. 16274/22 cit.). 13. Con il tredicesimo motivo, la ricorrente denunzia in riferimento al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte appello ammesso la richiesta di c.t.u.che sarebbe stata, invece, opportuna per valutare la sussistenza della imputabilità della condotta, attesa l’elevata peculiarità della competenza esigibile dai componenti dell’organo gestorio di una banca e quindi, gli elevati standard di complessità e difficoltà che caratterizzano l’operatività all’interno di tale settore. Il motivo è privo di fondamento. La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la c.t.u. chiesta per «accertare, sulla base della documentazione acquisita agli atti del procedimento, anche a seguito dell’assolvimento da parte di destinatari degli ordini di esibizione sopra articolati, se la Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], nel periodo di sua permanenza in carica quale membro del CdA di BPVi, potesse conoscere, con la diligenza e la ragionevolezza adeguate, le condotte che formano oggetto della violazione descritta nel provvedimento sanzionatorio opposto e nel relativo atto di accertamento» perché «non può essere demandato al c.t.u. l’accertamento dell’elemento soggettivo della violazione contestata, senza dire che il livello di diligenza richiesto va rapportato alla elevata peculiare professionalità e competenza esigibile dai componenti dell’organo gestoriodi una banca, come dianzi osservato». Come formulata, allora, la censura non scalfisce la chiarezza e la sufficienza di questa motivazione, fermo restando che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del G iudice di merito (Sez. 6 - 1, n. 326 del Ric. 2019n. 5724 sez. 2 -ad. 13-3-2025 - 29 - 13/01/2020, con indicazione dei precedenti rilevanti; Cass. 16274/22 cit.). 14. Infine, con il quattordicesimo motivo, la ricorrente denuncia, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello errato nel condannare l’opposta al pagamento delle spese di lite, posto che l’amministrazione si è difesa avvalendosi dei propri funzionari. Il motivo è infondato. Il principio richiamato in motivo si riferisce alla ipotesi in cui il funzionario che assista la Pubblica amministrazionenon rivesta nella specie la qualità di avvocato, in quanto non iscritto, come invece i difensori di parte controricorrente, all’elenco speciale in passato disciplinato dall’art. 3 co. 4 lett. B del RD n. 1578/1933 e oggi dall’art. 15 lett. C) della legge n. 247/2012. Qualora l'autorità amministrativa (nella specie la [OSCURATO:PERSONA]) sia assistita in giudizio da difensori iscritti nell'apposito albo, il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 cod. proc. civ., non è limitato alle sole spese vive ma comprende anche i relativi compensi, ancorché lo stesso difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico (Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 4970/1999; Cass. 16274/22 cit.). In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussi
Sentenza Cassazione n. 06188/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris