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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 12987/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rabat (Marocco) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Casablanca (Marocco) avverso il decreto del 09/12/2021 della Corte di appello di Bologna.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione al quarto motivo di ricorso e dichiararsi l'inammissibilità degli altri tre motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Ferrara, con decreto dell' 8 giugno 2021, riteneva preliminarmente la pericolosità sociale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Mochrik, ai sensi degli artt. 4 lett. c) e 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011, sul duplice rilievo che essi vivevano abitualmente con i proventi di attività delittuose (plurimi e reiterati illeciti fiscali e di frode all'Iva, commessi fra il dicembre 2006 e il dicembre 2011, per i quali era intervenuta sentenza definitiva di accertamento della responsabilità anche in ordine al delitto associativo) e che sussisteva una notevole sproporzione fra il valore dei beni immobili e delle quote societarie, acquistati nel medesimo periodo tramite società da essi gestite, fra le quali la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e rientranti nella loro disponibilità e i redditi dichiarati o riconducibili all'attività svolta.

Sicché appariva verosimile che la provvista finanziaria realizzata con le condotte elusive degli obblighi d'imposta fosse stata reinvestita nello stesso arco temporale in attività commerciali.

Disponeva quindi, ai sensi degli artt. 16, comma 1, e 20 d.lgs. cit., il sequestro e la confisca di prevenzione dei beni mobili e immobili acquistati nell'arco di tempo indicato ai fini del giudizio di pericolosità sociale e nella diretta disponibilità dei proposti (quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della Lord on the road, nonché solo parzialmente della [OSCURATO:SOCIETA]; autoveicoli aziendali della soc.

Lord on the road), ad esclusione peraltro del 96% delle quote della soc. [OSCURATO:SOCIETA] amministrata dal febbraio 2011 da [OSCURATO:PERSONA], del quale non era stata dimostrata la figura di prestanome dei proposti dopo il subentro agli stessi.

La Corte d'appello di Bologna, con il provvedimento in epigrafe, confermava tale decreto, ribadendo il giudizio di attualità della pericolosità sociale dei proposti per il continuum di plurimi delitti fiscali e di frode all'Iva commessi con cadenza abituale e sistematica e definitivamente accertati a loro carico, unitamente al delitto associativo, e l'apprezzamento in ordine alla coincidenza cronologica fra le manifestazioni di detta pericolosità e gli acquisti dei singoli beni oggetto di confisca, che, unitamente alla palese sproporzione -accertata dalla Guardia di Finanza- fra le entrate lecite dei due coniugi e il valore degli investimenti frutto degli incrementi patrimoniali illecitamente realizzati negli anni 2007-2011, rendevano verosimile l'avvenuto reimpiego di proventi illeciti.

2. Avverso detto decreto ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e Mochrik, deducendo: - l'omessa motivazione in ordine alla indeterminatezza ratione temporis del presupposto soggettivo per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, denunciata con un apposito motivo della memoria difensiva non preso in esame; - la violazione di legge e l'apparente motivazione in relazione alla corretta individuazione dei parametri cui ancorare il giudizio di pericolosità generica e, in particolare, in relazione al criterio dell'abitualità della dedizione a condotte delittuose; - la violazione di legge in relazione alla corretta individuazione del parametro della considerevole sproporzione fra il valore dei beni nella disponibilità dei proposti e i redditi riconducibili all'effettiva attività da essi svolta, che non risulta essere conseguente al necessario, analitico esame con riguardo alle modalità e ai tempi dell'acquisto di ogni specifico cespite; - l'omessa motivazione circa la ritenuta origine delittuosa delle quote societarie e dei beni aziendali sequestrati, pure contestata in uno specifico motivo della citata memoria difensiva non preso in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che in materia di misure di prevenzione non è consentito per il vizio di manifesta illogicità della motivazione, benché formalmente qualificato dal difensore dei ricorrenti come violazione di legge o mancanza assoluta di motivazione, appare, per un verso, consistere in una inammissibile richiesta di rivisitazione delle ragioni giustificative - in fatto - delle conformi decisioni dei giudici di merito e, per altro verso, manifestamente infondato.

2. I motivi, nella parte in cui denunciano che i giudici del merito non avrebbero preso in esame fatti e prove dirimenti per la soluzione decisoria sebbene indicati in memorie difensive, oppure avrebbero apprezzato circostanze fattuali inidonee a supportare la misura di prevenzione della confisca dei beni, sono privi di pregio.

Da un lato, risultano puntualmente verificate e argomentate sia le manifestazioni di pericolosità sociale dei proposti (con riguardo ai plurimi illeciti fiscali e di frode all'Iva, commessi fra il dicembre 2006 e il dicembre 2011, per i quali era intervenuta sentenza definitiva di accertamento della responsabilità anche per il delitto associativo), sia la coincidenza cronologica fra e gli acquisti dei singoli beni oggetto di confisca, analiticamente elencati e considerati, realizzati dai proposti nel medesimo periodo tramite società da essi gestite fra le quali la [OSCURATO:SOCIETA]. almeno fino al febbraio 2011.

Dall'altro, il dettagliato rapporto della Guardia di Finanza, esplicitamente richiamato in motivazione, evidenzia la netta e considerevole sproporzione fra i redditi delle attività lecitamente svolte dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Mochrik e il valore degli acquisti immobiliari e degli investimenti realizzati.

Sicché appare senz'altro legittima e coerente l'operazione logica dei giudici della prevenzione, che da tali obiettivi elementi di fatto hanno desunto che gli acquisti dei beni e gli investimenti fossero ascrivibili all'avvenuto reimpiego da parte dei proposti di proventi della sistematica attività criminale da essi realizzata nello stesso arco temporale.

La motivazione del provvedimento impugnato si presenta dunque ineccepibile in linea di diritto e, poiché congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria in fatto e nei relativi apprezzamenti di merito, insindacabile in sede di controllo di legittimità.

3. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma ritenuta congrua di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rabat (Marocco) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Casablanca (Marocco) avverso il decreto del 09/12/2021 della Corte di appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione al quarto motivo di ricorso e dichiararsi l'inammissibilità degli altri tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ferrara, con decreto dell' 8 giugno 2021, riteneva preliminarmente la pericolosità sociale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Mochrik, ai sensi degli artt. 4 lett. c) e 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011, sul duplice rilievo che essi vivevano abitualmente con i proventi di attività delittuose (plurimi e reiterati illeciti fiscali e di frode all'Iva, commessi fra il dicembre 2006 e il dicembre 2011, per i quali era intervenuta sentenza definitiva di accertamento della responsabilità anche in ordine al delitto associativo) e che sussisteva una notevole sproporzione fra il valore dei beni immobili e delle quote societarie, acquistati nel medesimo periodo tramite società da essi gestite, fra le quali la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e rientranti nella loro disponibilità e i redditi dichiarati o riconducibili all'attività svolta. Sicché appariva verosimile che la provvista finanziaria realizzata con le condotte elusive degli obblighi d'imposta fosse stata reinvestita nello stesso arco temporale in attività commerciali. Disponeva quindi, ai sensi degli artt. 16, comma 1, e 20 d.lgs. cit., il sequestro e la confisca di prevenzione dei beni mobili e immobili acquistati nell'arco di tempo indicato ai fini del giudizio di pericolosità sociale e nella diretta disponibilità dei proposti (quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della Lord on the road, nonché solo parzialmente della [OSCURATO:SOCIETA]; autoveicoli aziendali della soc. Lord on the road), ad esclusione peraltro del 96% delle quote della soc. [OSCURATO:SOCIETA] amministrata dal febbraio 2011 da [OSCURATO:PERSONA], del quale non era stata dimostrata la figura di prestanome dei proposti dopo il subentro agli stessi. La Corte d'appello di Bologna, con il provvedimento in epigrafe, confermava tale decreto, ribadendo il giudizio di attualità della pericolosità sociale dei proposti per il continuum di plurimi delitti fiscali e di frode all'Iva commessi con cadenza abituale e sistematica e definitivamente accertati a loro carico, unitamente al delitto associativo, e l'apprezzamento in ordine alla coincidenza cronologica fra le manifestazioni di detta pericolosità e gli acquisti dei singoli beni oggetto di confisca, che, unitamente alla palese sproporzione -accertata dalla Guardia di Finanza- fra le entrate lecite dei due coniugi e il valore degli investimenti frutto degli incrementi patrimoniali illecitamente realizzati negli anni 2007-2011, rendevano verosimile l'avvenuto reimpiego di proventi illeciti. 2. Avverso detto decreto ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e Mochrik, deducendo: - l'omessa motivazione in ordine alla indeterminatezza ratione temporis del presupposto soggettivo per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, denunciata con un apposito motivo della memoria difensiva non preso in esame; - la violazione di legge e l'apparente motivazione in relazione alla corretta individuazione dei parametri cui ancorare il giudizio di pericolosità generica e, in particolare, in relazione al criterio dell'abitualità della dedizione a condotte delittuose; - la violazione di legge in relazione alla corretta individuazione del parametro della considerevole sproporzione fra il valore dei beni nella disponibilità dei proposti e i redditi riconducibili all'effettiva attività da essi svolta, che non risulta essere conseguente al necessario, analitico esame con riguardo alle modalità e ai tempi dell'acquisto di ogni specifico cespite; - l'omessa motivazione circa la ritenuta origine delittuosa delle quote societarie e dei beni aziendali sequestrati, pure contestata in uno specifico motivo della citata memoria difensiva non preso in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che in materia di misure di prevenzione non è consentito per il vizio di manifesta illogicità della motivazione, benché formalmente qualificato dal difensore dei ricorrenti come violazione di legge o mancanza assoluta di motivazione, appare, per un verso, consistere in una inammissibile richiesta di rivisitazione delle ragioni giustificative - in fatto - delle conformi decisioni dei giudici di merito e, per altro verso, manifestamente infondato. 2. I motivi, nella parte in cui denunciano che i giudici del merito non avrebbero preso in esame fatti e prove dirimenti per la soluzione decisoria sebbene indicati in memorie difensive, oppure avrebbero apprezzato circostanze fattuali inidonee a supportare la misura di prevenzione della confisca dei beni, sono privi di pregio. Da un lato, risultano puntualmente verificate e argomentate sia le manifestazioni di pericolosità sociale dei proposti (con riguardo ai plurimi illeciti fiscali e di frode all'Iva, commessi fra il dicembre 2006 e il dicembre 2011, per i quali era intervenuta sentenza definitiva di accertamento della responsabilità anche per il delitto associativo), sia la coincidenza cronologica fra e gli acquisti dei singoli beni oggetto di confisca, analiticamente elencati e considerati, realizzati dai proposti nel medesimo periodo tramite società da essi gestite fra le quali la [OSCURATO:SOCIETA]. almeno fino al febbraio 2011. Dall'altro, il dettagliato rapporto della Guardia di Finanza, esplicitamente richiamato in motivazione, evidenzia la netta e considerevole sproporzione fra i redditi delle attività lecitamente svolte dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Mochrik e il valore degli acquisti immobiliari e degli investimenti realizzati. Sicché appare senz'altro legittima e coerente l'operazione logica dei giudici della prevenzione, che da tali obiettivi elementi di fatto hanno desunto che gli acquisti dei beni e gli investimenti fossero ascrivibili all'avvenuto reimpiego da parte dei proposti di proventi della sistematica attività criminale da essi realizzata nello stesso arco temporale. La motivazione del provvedimento impugnato si presenta dunque ineccepibile in linea di diritto e, poiché congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria in fatto e nei relativi apprezzamenti di merito, insindacabile in sede di controllo di legittimità. 3. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma ritenuta congrua di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma
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