CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 marzo 2025
Cassazione n. 32262/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/03/2025 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 marzo 2025, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 5 L. 263/1962 per avere venduto e comunque detenuto per la vendita molluschi con carica batterica superiore al limite previsto con Regolamento CE 2073/05. 2. Avverso la suindicata pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone mediante il proprio difensore, ricorso per cassazione, attraverso sette motivi di impugnazione. 3. Con il primo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine all'art. 131 bis c.p. essendo stata esclusa la predetta fattispecie con motivazione apodittica e priva di analisi del caso. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e travisamento di prove per omessa considerazione del dato per cui i molluschi provenivano da una ditta terza e l'imputato si era affidato a certificazioni e controlli della stessa. Si tratterebbe di prova decisiva. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione illogica in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Pur trattandosi di incensurato. 6. Con il quarto motivo rappresenta vizi di legge e di motivazione in ordine all'accertamento della effettiva offensività del fatto, da compiersi a fronte della provenienza dei molluschi da terzi e della assenza di conseguenze dannose. 7. Con il quinto motivo deduce l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo della colpa non analizzato dal giudice. 8. Con il sesto rappresenta l'omessa valutazione di prove difensive con riguardo ai dati attestanti la regolarità degli approvvigionamenti e la provenienza dei molluschi da produttori certificati. 9. Con il settimo motivo deduce l'erronea esclusione della speciale tenuità del fatto, con assenza di motivazione specifica e coerente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono inammissibili. Tranne il terzo, fondato. 2. Il primo è inammissibile perché il giudice ha spiegato l'esclusione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. in ragione dele risultanze processuali, escludenti la tenuità dell'offesa, che ha individuato nel superamento del limite massimo consentito di carica batterica secondo il Regolamento di cui al capo di imputazione. Tale motivazione evidenzia la palese infondatezza anche del settimo motivo, pure formulato in ordine alla predetta fattispecie.3. Il secondo motivo è inammissibile per mancato rispetto, innanzitutto, del principio di autosufficienza, atteso che le circostanze inerenti la provenienza dei molluschi e l'affidamento incolpevole dell'imputato risultano solo asserite in ricorso e non allegate. 4. Fondato appare il terzo motivo, atteso che a fronte del diniego della esistenza di elementi giustificativi di una prognosi positiva per la concessione del beneficio della sospensione condizionale, si oppone la incensuratezza del ricorrente senza che sul punto vi sia risposta alcuna per escludere, nel caso concreto, che possa costituire un dato positivo ai fini in esame. 5. Quanto al quarto motivo, esso è inammissibile siccome generico, atteso che nulla si specifica circa la ritenuta inoffensività, in concreto, del fatto, a fronte dell'accertato superamento del limite della carica batterica. 6. Il quinto motivo è inammissibile sia a fronte della emersione della colpa, in ragione dell'incontrollato superamento della carica batterica sia per la assoluta genericità della censura, essendo insufficiente, per difetto di specificità intrinseca, la deduzione circa la mancata analisi dell'elemento soggettivo della colpa in assenza della puntuale rappresentazione delle ragioni della sua insussistenza. Si rammenta„ in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). 7. Quanto al sesto motivo, è inammissibile sia per carenza di autosufficienza, siccome si risolve nella asserzione della esistenza di prove di circostanze senza alcuna allegazione in proposito, sia per la mancata illustrazione della decisività che esse avrebbero assunto ai fini della decisione. 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata limitativamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. P.Q.M. annulla* la sentenza impugnata limitativamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel r