CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25390/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cassa [OSCURATO:PERSONA] Geometri, rapp.ta e difesadall’avv.to H. Bonura-controricorrente-Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.444/2021 depositatail 01/06/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 31481/2021Numero sezionale 958/2026Numero di raccolta generale 25390/2026Data pubblicazione 16/09/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come indispositivo, in ragione del recente intervento delle sezioni unite sullequestioni controverse; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 11/09/2026Gabriella Marchese