CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14742/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA suo ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che chiede l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Modena, che insi- ste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 22688 del 14 marzo 2023 - che, in accoglimento del ricorso proposto dall'inte- ressata, aveva annullato l'ordinanza emessa in data 27 febbraio 2022 -, la Corte di appello di Bologna ha nuovamente rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costei subita (dal 21 ottobre 2020 sino al 14 luglio 2021) in relazione alla pro- cedura di estradizione per l'estero con riferimento al mandato di arresto emesso il 10 luglio 2019 dalla Corte Penale di Chisinau in Moldavia per i reati di sequestro di persona e furto, commessi, in concorso con altri soggetti suoi connazionali, in danno di un cittadino di nazionalità turca, che era stato prelevato dalla sua camera di albergo, condotto in un casolare e rapinato del portafoglio. 2. Per una migliore comprensione della complessa vicenda, i fatti processuali possono essere così ricapitolati. 2.1. Giunta in data 2 dicembre 2020 la documentazione a sostegno della do- manda di estradizione, con sentenza del 30 marzo 2021 la Corte di Appello aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estra- dizione avanzata dalla Repubblica della Moldavia. La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato con rinvio tale sentenza e la Corte di Appello, nel nuovo giudizio in data 14 luglio 2021, aveva rigettato la domanda di estradizione e aveva revocato la misura cautelare in atto. 2.2. Con ordinanza del 22 luglio 2022, la Corte della riparazione aveva riget- tato la domanda, ravvisando la condizione ostativa della colpa grave nella condotta della ricorrente, consistita nell'avere avuto consapevolezza del rapimento della persona offesa e nell'avere approfittato della sua assenza per rubarne il computer dalla stanza d'albergo, da dove era stata prelevata dai sequestratori. 2.3. In accoglimento del ricorso proposto dall'interessata, questa Corte, all'esito di un'ampia e approfondita disamina delle ipotesi di detenzione patita a fini estradizionali, aveva annullato l'ordinanza di rigetto, evidenziando che, in re- lazione a tutte le ipotesi di ingiusta detenzione patita da soggetto estradando, la condotta integrante la condizione ostativa ex art. 314 cod. proc. pen. inerisce es- senzialmente al presupposto del pericolo di fuga. Al proposito, la Suprema Corte aveva enunciato il seguente principio: in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la privazione della libertà personale sia stata sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi con il rigetto della richiesta, il comportamento ostativo doloso o gravemente col- poso dell'estradando deve essere accertato, ai fini del riconoscimento del diritto, con riferimento al solo pericolo di fuga tanto nel caso in cui la misura cautelare coercitiva sia stata applicata in via provvisoria ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., quanto in quello in cui sia stata disposta, in prosecuzione del vincolo, dopo la richiesta di estradizione, ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 22688 del 14/03/2023, Rv. 284647). 2.4. Con l'ordinanza impugnata, la Corte territoriale ha nuovamente rigettato l'istanza, avendo ritenuto sussistente, nell'ambito della procedura estradizionale, il pericolo di fuga dell'interessa, integrante la condizione ostativa all'accoglimento dalla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. 3. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui eccepisce la violazione degli artt. 314 e 623 cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione. Ad avviso della ricorrente, nel provvedimento gravato mancherebbe un accertamento ex post e in concreto in ordine alla sussistenza di un'eventuale condotta dolosa o gravemente colposa all'adozione e al mantenimento della misura cautelare rappresentato dal pericolo di fuga, e non già dalla mera apparenza del pericolo di fuga, accertamento richiesto nella sentenza di annullamento e che la Corte di merito avrebbe sostanzialmente obliterato. Ad avviso della ricorrente, la valutazione del pericolo di fuga deve essere effettuata non già nella prospettiva tipica del Tribunale del riesame, ma in quella del giudice della riparazione, occorrendo perciò verificare se l'eventuale errore dell'Autorità giudiziaria in relazione a tale aspetto fosse ascrivibile anche al dolo o alla colpa grave della richiedente. Nel caso di specie, secondo la prospettazione difensiva, tale pericolo era insussistente, posto che la donna era regolare sul territorio dello Stato, dove aveva regolare domicilio, svolgeva attività lavorativa e non era in possesso di alcun passaporto, avendolo precedentemente smarrito: circostanze chiaramente indicative dell'assenza dell'attualità del pericolo di fuga, che non sarebbero state valutate dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come statuito dalla sentenza rescindente, la Corte di appello era chiamata a valutare la sussistenza, in concreto, di una condotta dolosa o gravemente colposa della richiedente incidente sul requisito di applicazione della misura cautelare rappresentato dal pericolo di fuga. Ritiene il Collegio che la Corte di appello, uniformandosi al principio di diritto dinanzi indicato, abbia assolto all'onere motivazionale richiesto, giustificando il diniego della riparazione per ingiusta detenzione con un percorso argomentativo che, lungi dall'essere illogico o lacunoso, appare persuasivo e coerente. 3. Invero, il provvedimento impugnato ha dato debitamente conto di molteplici elementi da cui desumere una condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante in relazione al pericolo di fuga, quali: - gli elementi desumibili dall'ordinanza di convalida dell'arresto del 23 ottobre 2020, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza del 14 gennaio 2021, ove si evidenziava che la [OSCURATO:PERSONA] era priva di passaporto e di fissa dimora in Italia, e, pur sottoposta a procedura di estradizione, si era allontanata per spostarsi prima in Belgio, poi in Italia, ordinanza confermata in sede di legittimità; in particolare, come pure rappresentato dalla Corte di merito, la Suprema Corte, con l'indicata sentenza aveva evidenziato che, in relazione al pericolo di fuga, "il provvedimento impugnato si presenta (...) compiutamente e ragionevolmente motivato, avendo la Corte di appello evidenziato, con indiscutibile pertinenza, come la ricorrente non solo sia fuggita dalla Moldavia, ma sia altresì andata in giro per mezza Europa (Francia, Belgio, e poi, come indica la sua stessa difesa, anche Austria e Germania) prima di giungere nel nostro Paese: dove - ad onta di quanto addotto in ricorso - ella non risulta avere né una stabile ed adeguata dimora né un'occupazione lavorativa". - gli elementi desumibili dall'ordinanza, emessa dalla Corte di appello di Bologna del 17 novembre 2020, di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare, ove si ribadiva il concreto pericolo di fuga, sulla base non solo del fatto che la donna, oltre ad essersi volontariamente allontanata sia dal Paese di origine pur essendo a conoscenza del procedimento penale a suo carico, sia dalla Francia, ove era stato instaurato un analogo procedimento ai fini della sua estradizione, in occasione della presentazione della denuncia di smarrimento del passaporto aveva falsamente dichiarato di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], anziché in Moldavia, con ciò evitando di essere identificata quale destinataria della procedura estradizionale a suo carico. 4. Su queste basi fattuali, la Corte di merito, certamente in maniera non manifestamente illogica, ha ritenuto che, proprio nell'ambito della procedura estradizionale, il pericolo di fuga è stato accertato non sulla base di mere congetture, ma su precisi comportamenti della [OSCURATO:PERSONA], la quale, come detto, si è volontariamente allontanata prima dalla Moldavia, poi dalla Francia, per spostarsi, infine, in Belgio e quindi in Italia, dove, peraltro, ha denunciato lo smarrimento del passaporto fornendo false indicazioni sullo Stato di nascita. 5. La coerenza logica delle ragioni sottese alla decisione non è quindi scalfita dalle censure mosse in ricorso, essendo il convincimento dei giudici della riparazione espresso con esauriente e persuasiva motivazione, in modo tale da non poter costituire vizio che comporti controllo di legittimità la diversa prospettazione dei fatti della ricorrente. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata — in via esclusiva- al giudice del merito. 6. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuale ed alle spese sostenute per il grado di giudizio dal Ministero dell'