CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 30217/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16079/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] lo Giudice – ricorrente – contro Comune di Canicattì – intimato– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 26 del 2024 depositata il 2 gennaio 2024 Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 2949) con cui il Comune di Canicattì (d’ora in poi intimato) ha intimato a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) il pagamento dell’ICI per l’anno 2012. La questione riguarda la pretesa decadenza o prescrizione dell’esercizio del potere impositivo. F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 16079/2024 La CGT I ha rigettato il ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] ha Numero sezionale 6922/2025Numero di raccolta generale 30217/2025confermato la pronuncia, rigettando l’appello dell’odierna ricorrente, per quello che Data pubblicazione 16/11/2025 oggi ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: - non sussiste la decadenza dall’esercizio del potere impositivo, in quanto trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario dell’atto; - “Tenuto conto che l'atto da notificare è stato preso in carico dall'Ufficio postale per la relativa notifica, in data 17.12.2017, giusta elenco nominativo allegato dall’Ufficio, non è intervenuta prescrizione (rectius decadenza) da parte dell'Ufficio” Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre il Comune di Canicattì non si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione art. 2948 c.c. e dell’art. 1 l. n. 296/2006. 1.1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 2 gennaio 2024 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 2 luglio 2024, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. 2. Il motivo è infondato. Costituisce principio consolidato quello per cui, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro 2 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 16079/2024 notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di Numero sezionale 6922/2025Numero di raccolta generale 30217/2025 decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume Data pubblicazione 16/11/2025 rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, n. 40543/2021, Rv. 663252 - 01). Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento. Nella specie l'atto da notificare è stato preso in carico dall'Ufficio postale per la relativa notifica, in data 17.12.2017 e, dunque, entro il termine di legge di cinque anni, posto che il tributo è relativo all’anno 2012. 3. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso