CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14900/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la rideterminazione della pena indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 206 del 2018 del 24 aprile 2019, 2. Avverso il provvedimento, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 163 e 167 cod. pen., artt. 660 e 670 cod. proc. pen. Il ricorrente rileva che la Corte di appello ha erroneamente dichiarato l'istanza inammissibile, giacché viene in rilievo una ipotesi di illegittimità del titolo esecutivo. Pur considerando che il provvedimento del 10 aprile 2019 di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi due e giorni venti di arresto concesso con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 novembre 2004 (irrevocabile il 23 giugno 2005) non sia stato impugnato, ciò nondimeno ad avviso della difesa la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza con la conseguente esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo, in quanto il beneficio era stato erroneamente revocato, trattandosi di reato già estinto alla data del 23 giugno 2007. La difesa deduce quindi la erroneità della revoca della sospensione condizionale della pena atteso che il ricorrente non aveva commesso una contravvenzione della stessa specie nei due anni dal 23 giugno 2005, né aveva riportato condanna per altri delitti e la sentenza che ha determinato la revoca della pena sospesa è intervenuta in data 2 maggio 2016, data nella quale il reato doveva ritenersi estinto. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate 2. Il ricorrente attraverso l'istanza "di perdita di efficacia del provvedimento di cumulo nella parte relativa alla condanna alla pena di mesi due e giorni venti di arresto" ha reiterato la richiesta di rideterminazione del cumulo, per erronea 2inclusione della pena dell'arresto di due mesi e giorni venti già dichiarata inammissibile. t Pur rilevando che questa pronuncia di inammissibilità sier stata annullata dalla sentenza di questa Corte Sez. n. 32943 del 2022, per vizi del procedimento esecutivo, va rilevato che la Corte di appello ha correttamente dichiarato nuovamente inammissibile l'istanza ponendo a fondamento della declaratoria la mancata impugnazione del provvedimento di revoca, nelle forme di cui all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.; mancata impugnazione che, ad avviso della difesa, deve cedere a fronte dalla illegittimità del titolo esecutivo. Ciò premesso, va rilevata l'erroneità del petitum dell'istanza difensiva con la quale, nella sostanza, si chiede di dichiarare la illegittimità del titolo esecutivo in parte qua, lì dove il provvedimento di cumulo illegittimo non èiavendo il Pubblico ministero correttamente determinato la pena sulla base di una revoca della sospensione condizionale della pena, ritualmente passata in giudicato. Di conseguenza, al fine della eventuale rideterminazione del cumulo il ricorrente avrebbe dovuto formulare incidente di esecuzione avverso il provvedimento di revoca chiesta dal PM, sussistendone i presupposti, in conformità al principio secondo il quale il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in maniera assoluta e definitiva ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fattP, siano 1 essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore (Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, P.g. in proc. bellin, Rv. 256406 - 01; in tal senso, Sez. 5, n.2834 del 02/02/1979, Rv. 14115 - 02; Sez. 1, n. 4353 del 21/10/1993, Rv. 196317). Anche in tempi meno risalenti questa Corte ha affermato che "...a seguito della disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale la pena è divenuta eseguibile e si è precluso il possibile effetto estintivo del reato previsto dall'art. 167, comma 1, cod. pen [...] ammettere, come richiesto dal ricorrente, la possibilità di revocare l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, determinerebbe la nuova concessione di detto beneficio; la domanda, seppure proposta nelle forme della richiesta di modifica di un provvedimento assunto in 'sede esecutiva', ha in realtà per oggetto la nuova concessione del beneficio. In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che i poteri del giudice dell'esecuzione siano strettamente limitati alle specifiche previsioni di legge di cui agli artt. 665 e segg., cod. proc. pen.. A norma dell'art. 671 cod. proc. pen., la 3sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 163 cod. pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29162 del 27/06/2012, Palermo, Rv. 253164). Allo stesso modo, si è stabilito che il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta abolitio criminis ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei «provvedimenti conseguenti» alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma 1, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti (Cass. Sez. Li, Sentenza n. 4687 del 20/12/2005 dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610). Al di fuori di queste specifiche ipotesi, si è esclusa l'applicazione in sede esecutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondata ad esempio sull'intervenuta riabilitazione in ordine a condanne pregresse per le quali era stato concesso il predetto beneficio (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 18172 del 04/11/2002 dep. 2003, Rulli, Rv. 226032). [OSCURATO:PERSONA] ritiene, quindi, che difetti, al di fuori dei casi espressamente previsti (art. 671 e art. 673 c.p.p. - limitatamente alla abolitio criminis), un generale potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena» (in motivazione, Sez. 1, n. 50478 del 02/11/2016 Rv. 268341 - 01). 3. Tanto precisato e rilevato, per quanto sopra evidenziato, che l'istanza del ricorrente ha ad oggetto, nella sostanza, la concessione della sospensione condizionale della pena con conseguente rideterminazione del cumulo delle pene, non può che concludersi per il rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza. P.Q.M