CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2019
Cassazione n. 27557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24482/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO, n. 157, pressoil suostudio rappresenta to e difeso da sémedesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Nola , via Vivaldi , n. 8 , presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3136/2019 depositata il 13/05/2019. Ric. 2020n. 24482sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al T ribunale di Roma i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo in via principale di accertare il grave inadempimento dei convenuti agli obblighi contrattualmente assunti con la scrittura del 15 luglio 1997 e quella successiva del 9 ottobre 2001 e, per l’effetto, dichiarare l’intervenuta risoluzione ex articolo 1456 c.c. ovvero ex articolo 1453 c.c., dei vincoli contrattuali scaturenti dalle proposte irrevocabili di acquisto contenute nelle citate scrittur e con l’ulteriore richiesta di condanna dei convenuti all’immediatorilascio delle porzioni immobiliari oggetto dei predetti atti, oltre al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima occupazione di dette porzioni immobiliari nella misura di euro 150.000. I n via subordinatail Saulle chiedeva di accertare comunque l’occupazione sine titulodei convenuti delle porzioni immobiliari in questione con richiesta di condanna al relativo rilascio e alrisarcimento dei danni. 2. I convenuti si costituivano nel giudizio chiedendo il rigetto della pretesa attorea. 3. Il Tribunale, espletata l’istruttoria, anche con consulenza tecnica d’ufficio,rigettava le domande. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano al gravame. 6. La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. In particolare , la C orte d’appello Ric. 2020n. 24482sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 evidenziava come la sentenza di primo grado non avesseaccertato la validità del titolo di acquisto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], peraltro di data incerta essendo priva di indicazione solo presumibilmente riferibile a data antecedente al 28 febbraio 1995, stante il richiamo ad uno dei versamenti in acconto prezzo da effettuarsi entro il suddetto termine. Il suddetto titolo era semplicemente richiamat o nella ricostruzione della vicenda. Ciò premesso, secondo la Corte d’Appello, la prima questione da chiarire era quella della individuazione degli immobili oggetto delle scritture che, per la mancanza di elementi idonei , era stata demandata agli accertamenti del CTU. L’ausiliare partendo dalla menzionata scrittura privata, premettendo che [OSCURATO:PERSONA] era proprietaria dell’intero stabile sito in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n.314/316 insistente su un appezzamento di terreno di demanio civico del Comune di Frascati ed assegnato all’associazione dei combattenti di Frascati, vendeva a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appartamenti al primo piano dello stabile. Nel contratto non erano riportati i dati catastali dei cespiti oggetto della vendita con l’unica specificazione che gli stessi erano perfettamente rifiniti e condonati nel 1985. Il consulente, al fine di individuare gli immobili oggetto della scrittura privata, aveva esperito indagini acquisendo documentazione catastale presso l’agenzia del territorio del comune di Roma. Dalle approfondite ricerche era emerso cheal momento della vendita per detti immobili erano state presentate domande di concessione edilizia in sanatoria distinte con il protocollo numero 109741 e che detti cespiti insistevano sul terreno di demanio civico del Comune di Frascati. Ric. 2020n. 24482sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 Quanto all’atto di compravendita del15 febbraio 2006 per atto del notaio Marigliano di Roma,il Comune di Frascati aveva venduto alla società Valentina I mmobiliare e ai signori Giugliano e Marigliano un appezzamento di terreno di demanio civico sito in Roma, località G r egna Sant’Andrea , via P asso Lombardo , identificato catastalmente al foglio 1038 particella 347/p e particella 579. In particolare,era emerso che ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato alienato il terreno di proprietà collettiva di uso civico con sovrastante parte di costruzione. In sostanza, dalla documentazione in atti si evinceva che già in data 18 giugno 2001 era stato stipulato tra il Comune di Frascati e gli odierni appellati un contratto preliminare avente ad oggetto l’alienazione delterreno di demanio collettivo identificato al catasto del comune di Roma e la perizia estimativa redatt a dal tecnico incaricato dal Comune aveva stabilito in lire 28.860.000 il prezzo del terreno con la sovrastante parte di costruzione. Il perito demaniale,con relazione del 15 settembre 2005, aveva indicato gli immobili da trasferire agli appellati in quanto d a i medesimi effettivamente occupati. Secondo l’appellante non poteva applicarsi alla fattispecie l’articolo 934 c.c. ricorrendo invece le condizioni per applicare la legge della Regione Lazio n. 1del 1986 come modificata dalla legge regionale n. 57 del 1996 e successivamente dalla legge regionale n. 6del 2005 in rapporto al disposto di cui alla legge n. 47 del 1985. La Corte d'Appello riteneva l’assunto infondato oltre che irrilevante. Infatti, secondo la Corte risultava la regolarità dell’acquisto in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano occupanti dei beni oggetto di cessione, sicché doveva ritenersi superata Ric. 2020n. 24482sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 l’eccezione proposta dall’appellante circa il richiamo alla normativa regionale,essendo corretto l’iter procedurale seguito dal Comune. Peraltro,la presunta mancanza del possesso decennale dei beni era stata eccepita dall’appellante solo in secondo grado e dunque era tardiva. La Corte d’Appello rigettava il secondo motivo di censura con il quale l’appellante contestava il punto della sentenza nel quale il Tribunale aveva rigettato le domande di rilascio e risarcimento danni rilevando che le argomentazioni dell’appellante scaturivano dall’erroneo presupposto della acclaratavalidità dell’atto di vendita tra Milano e Saulle, circostanza non verificata. Infatti , le u nità immobiliari oggetto di vendita non erano di proprietà dei soggetti venditori ma erano di proprietà del Comune di Frascati. La Corte d’Appello riteneva che fossero state correttamente disattese le domande di rilascio e di risarcimento danni dato che per un immobile (quello individuato come numero uno) mancava il possesso in capo agli appellati per l’altro (quello indicato come n. 4)gli stessi risultavano essere i legittimi acquirenti per effetto degli atti rogitati con il Comune di Frascati e mai impugnati. Peraltro, dalla lettura degli atti, il possesso dell’immobile non era avvenut o in modo fraudolento ma attraverso la consegna proprio da parte dell’attore odierno appellante. [OSCURATO:PERSONA], dunque , non aveva dato prova di essere titolare di diritti sui beni immobili cedutidal Comune agli appellati e,dunque, della natura del danno reclamato , né della entità dello stesso,solo genericamente indicato nella differenza del prezzo di vendita convenutoe ne gli acconti pagati , oltre che da una pretesa indennità da illegittima occupazione. Ric. 2020n. 24482sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 9. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nellarichiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: questione di legittimità costituzionale degli articoli 62-72 del d.l. numero 69 del 21 giugno 2013 convertito dalla l. n. 98 del 9 agosto 2013 per contrasto con l’articolo 106, comma 2 , della C ostituzione. Conseguente nullità della sentenza per invalida costituzione del collegio giudicante di appello ex articolo 158 c.p.c. La motivazione circa l’illegittimità costituzionale delle norme citate, da cui deriverebbe la nullità della sentenza impugnata, ricalca l’ordinanza di questa corte n.32032 del 2019. 1.1 Ilprimo motivo di ricorso è infondato. A seguito delle ordinanze di remissione di questa Corte n. 32032 e n. 32033, entrambe depositate il 9.12.2019, con le quali era stato sollevato il dubbio di conformità al dettato costituzionale della normativa di cui agli articoli da 68 a 72 della legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione, con modificazioni, del D. L. 21 giugno 2013 n. 69, recante l’istituzione della figura del giudice ausiliario in Corte di Appello, la Corte Costituzionale si è pronunciata, con sentenza n. 41 del 2021, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dei predetti articoli “… nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non verrà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura Ric. 2020n. 24482sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”. [OSCURATO:PERSONA], operando un misurato bilanciamento tra i diversi valori costituzionali, ed allo scopo di evitare pregiudizi irreparabili all’amministrazione della giustizia, ha ribadito, in motivazione, la legittimità dellacostituzione dei collegi delle Corti di Appello ai quali abbia partecipato non più di un giudice ausiliario. Dal che deriva l’infondatezza della doglianza in esame, posto che la decisione impugnata risulta emessa da un collegio al quale aveva partecipato un solo giudice ausiliario. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione dell’articolo 934 c.c. e dell’articolo 9 della l. n. 1766 del 1927, dell’articolo 32 della l. n. 47 del 1985 e della sentenza n.113 del 2018 della C orte C ostituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986 n. 1. Il giudice di primo grado aveva dichiarato di ufficio la nullità delle scritture private oggetto del giudizio perchél’unico titolare dei beni immobili oggetto di dette scrittura era daritenersi il Comune di Frascati e non l’attore. La Corte d’appello di Roma ha confermatola sentenza di primo grado pur sconfessandolanell’iter argomentativo. Invero la Corte, dichiarando la correttezza dell’iter procedurale compiuto dal Comune di Frascati in seno alla compravendita con i controricorrenti in ragione degli atti amministrativi adottati,non si è soffermata sulla natura giuridica della titolarità dei diritti in contestazione, ciò ha reso la sentenza impugnata gravemente lacunosa circa la corretta applicazione della normativa di riferimento. Secondo il ricorrente,il combinato disposto dell’articolo Ric. 2020n. 24482sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 32 della l.n. 47 del 1985 e del l’articolo 8 della legge della R egione Lazio n.1 del 1986 consentiva una netta scissione tra il destino del terreno gravato da uso civico e quello dell’edificio su di esso costruito oggetto di condono edilizio. Ai sensi di tale normativa settoriale l’articolo 934 c.c . non sarebbe applicabile al caso di specie. I nfatti , ch i ha sanato la costruzione realizzata su aree demaniali soggetta ad usi civici , n e è divenuto proprietario superficiarioe può disporre a tale titolo della costruzione. Solo il terreno èvincolato a criteri di inal ie nabilità ed incommerciabilità e non l’immobile costruito su di esso. Gli immobili, dunque , non potevano considerarsi di proprietà del Comune di Frascati per accessione ex articolo 934 c.c. come proverebbe l’intervenuta concessione in sanatoria. L’articolo 32 della l.n. 47 del 1985 prevede espressamente la possibilità d i sanatoria di immobili abusivamente edificati su terreni vincolati da usi civici. Il fabbricato oggetto di condono edilizio e l a concession e edilizia insanatoria a beneficio degli immobili in contestazione sono state rilasciati su richiesta di Franco A rcangeli , dante causa dell’odierno ricorrente e non dai controricorrenti. Pertanto , le pattuizioniSaulle - Giugliano non possono essere considerate prive di efficacia. Tali scritture hanno ad oggetto solo i fabbricati e noni terreni. Di contro, l’atto di compravendita a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto i terreni e non i fabbricat i . L’e stensione ai fabbricati sarebbe conseguenze immediat a e diretta delle concessioni edilizi e in sanatoria ottenute dal l’A rcangeli. La compravendita sarebbe avvenuta anche in assenza degli altri presupposti di legge non sussistendo il requisito del possesso Ric. 2020n. 24482sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 decennale da parte degli occupanti. D’altra parte, gli stessi controricorrentihanno fondato la loro legittimazione sulle proposte irrevocabili di acquisto nelle quali si faceva menzione del fatto che i terreni erano stati posseduti dal dante causa del ricorrente. Non dovrebbero pertanto sussistere dubbi circa la validità delle scritture private in contestazione, dato che le parti hanno inteso stipulare un negozio condizionato con effett i obbligatori. Peraltro , l’art. 8 della legge della R egione Lazio n . 1 del 1986 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo e la sentenza impugnata non ne ha tenuto conto. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Da quanto si legge nella sentenza impugnata la domanda originaria aveva ad oggetto l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi contrattualmente assunti con una scrittura del 15 luglio 1997 e una successiva del 9 ottobre 2001 con richiesta di condanna al rilascio delle p orzioni immobiliari oggetto dei predetti atti,oltre al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima occupazione di dette porzioni immobiliari. Ciò premesso, deve evidenziarsi che i l ricorrente ha ome sso del tutto di riportare il contenuto delle suddette scritture, gli obblighi assunti con le stesse, il nesso con quelle successive stipulate tra il Comune di Frascati e i controricorrenti e,in sostanza, i fatti posti a sostegno della sua domanda. Tale omis sione rende inammissibile il motivo in quanto non consente a questa Corte di scrutinare nel merito la doglianza proposta. Infatti, neanche dal la sentenza impugnata è possibile comprendere il contenuto delle scrittur e private oggetto dell’originaria domanda,il nesso con quelle successive e l’effettivo Ric. 2020n. 24482sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 dipanarsi della vicenda oggetto del giudizio.In ossequio al principio dell'onere di specificità del motivo, le censure dovevano, invece, essere accompagnate dalla trasc r izione , nel corpo d el ricorso, anche in forma riassuntiva ma in modo da consentirne la piena comprensione, del contenuto minimo del le clausole individuative degli elementi del negozio e dell'effettiva volontà delle parti. In altri termini, i l ricorrente nell’intero ricorso ha ome sso di riportare il contenuto delle scritture pur lamentando l’erroneità della decisione della Corte d’Appello di conferma di quella del Tribunale circa l’invalidità delle stesse e la validità dell’atto di compravendita intercorso tra il Comune e le controparti. Dal motivo, inoltre, non si comprende neanche il collegamento tra il rigetto della domanda proposta e la doglianza relativa alla violazione delle norme regionali richiamate in rubrica che riguarda invece fatti successivi relativi alla procedura adottata d a l Comune di Frascati per la vendita dei terreni con soprastante costruzione. Nel ricorso vi è solo un generico ri f erimento a concessioni in sanatoria di costruzioni realizzate su suoli demaniali rilasciate a [OSCURATO:PERSONA] dante causa del ricorrente al fine di affermare che il proprietario di tali beni non poteva considerarsi il Comune di Frascati ex art. 934 c.c.. In conclusione,non è possibile comprendere l’effettivo oggetto della doglianza e la concreta portata delle critiche alla sentenza impugnata manca ndo del tutto una chiara rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate anche in re lazione alle norme la cui violazione è lamentata. L 'inosservanza d e i requisiti minimi d i contenuto del motivo di ricorso pregiudica l'intellegibilità delle questioni, Ric. 2020n. 24482sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confusele censur e mossealla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del motivo. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 112 c.p.c. Violazione del principio fondamentale del diritto processuale civile del divieto di reformatio in peius. La sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha inteso modificare la decisione di compensazione delle spese del primo grado di giudizio , ponendole integralmente a carico del ricorrente, nonostante la sentenza di primo grado non sia stat a oggetto di riforma e la controparte non abbia proposto alcun appello incidentale per la modifica della ripartizione delle spese processuali. Risulta infatti pacifico per conforme giurisprudenza di legittimità che il giudice d’appello solo quando riformatotalmente o parzialmente la sentenza di primo grado può disporre d’ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite. 3.1 Ilterzo motivo di ricorso è fondato. La Corte d'Appello ha rigett at o il gravame confermando la sentenza impugnata che aveva compensato le spese del primo grado. In tal caso,in mancanza di impugnazione incidentale sulla compensazione il giudice dell’appello non poteva condannare l’appellante al pagamento delle spese anche del primo grado di giudizio. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: «In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione Ric. 2020n. 24482sez. S2 - ud. 19 /0 9 /202 3 sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.,la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese»(ex plurimis Sez. 6 - 3 , Ord . n. 1775 del 2017 ). 4. In conclusione la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara infondato ilprimo e inammissibile il secondo , cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto limitatamente alla sola statuizione di condanna alle spese del primo grado di giudiziopari alla somma di euro 4500 oltre spese generali Iva e CPA, confermando la liquidazione delle spese del giudizio di appello. 5. Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate stante la soccombenza parziale di entrambe le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara infondato il primo e inammissibile il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto limitatamente alla sola statuizione di condanna alle spese d