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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 34669/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA]Agostini - Presidente - Sent. n. 1773 sez. [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 32165/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore – ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Terni il 05/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34669/2025 Roma, lì, 23/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari, all’esito della camera di consiglio, che non ha ravvisato elementi sintomatici della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di perseguire il responsabile del reato, dal momento che il reato di appropriazione indebita è procedibile solo a querela di parte e non emerge alcun elemento che consenta la procedibilità d’ufficio.

2. Detta statuizione non è impugnabile.

2.1. L'art. 411 cod. proc. pen. disciplina le ipotesi in cui il pubblico ministero può richiedere l’archiviazione, tra cui rientra la mancanza di una condizione di procedibilità.

Il conforme provvedimento emesso dal G.i.p., all’esito della camera di consiglio partecipata e nel regolare contraddittorio tra le parti può essere impugnato, innanzi al giudice monocratico solo per motivi processuali che attengono alla rituale instaurazione del contraddittorio.

L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice di rito), infatti, nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo (solo per vizi procedurali del contraddittorio) rivolto al Giudice monocratico di primo grado, avverso il provvedimento che dispone l’archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con i motivi proposti- per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (nei termini Sez. 6, n. 12244 del 7/3/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875).

2.2. Detta inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5- bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01).

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2025.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA]Agostini - Presidente - Sent. n. 1773 sez. [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 32165/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore – ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Terni il 05/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34669/2025 Roma, lì, 23/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, tale essendo l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari, all’esito della camera di consiglio, che non ha ravvisato elementi sintomatici della volontà del [OSCURATO:PERSONA] di perseguire il responsabile del reato, dal momento che il reato di appropriazione indebita è procedibile solo a querela di parte e non emerge alcun elemento che consenta la procedibilità d’ufficio. 2. Detta statuizione non è impugnabile. 2.1. L'art. 411 cod. proc. pen. disciplina le ipotesi in cui il pubblico ministero può richiedere l’archiviazione, tra cui rientra la mancanza di una condizione di procedibilità. Il conforme provvedimento emesso dal G.i.p., all’esito della camera di consiglio partecipata e nel regolare contraddittorio tra le parti può essere impugnato, innanzi al giudice monocratico solo per motivi processuali che attengono alla rituale instaurazione del contraddittorio. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice di rito), infatti, nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo (solo per vizi procedurali del contraddittorio) rivolto al Giudice monocratico di primo grado, avverso il provvedimento che dispone l’archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con i motivi proposti- per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (nei termini Sez. 6, n. 12244 del 7/3/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875). 2.2. Detta inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5- bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01). 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2025. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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