CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 05709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario è manifestamente infondato oltre che non consentito in quanto sviluppa argomentazioni di merito; considerato che, la sussistenza dei presupposti applicativi per la concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. implica un giudizio tipicamente di merito che non è censurabile in questa sede, quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputata e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della suapersonalità che ne hanno orientato la decisione (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, ove si sono indicate le ragioni ostative alla concessione del suddetto beneficio, quali la particolare insidiosità della condotta posta in essere e l’elevata intensità del dolo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]