CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06635/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente Ud. 17/11/2021 ORDINANZA CC sul ricorso 6169-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] Y') 2021 dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli 1 N.R.G. 6169/2016 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A - Agente della riscossione per la provincia di Pavia); - intimate - avverso la sentenza n. 668/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/09/2015 R.G.N. 2393/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto somme richieste dall'Inps a titolo di contributi previdenziali, somme aggiuntive e interessi, per il periodo gennaio 2002/marzo 2007, per un importo complessivo di euro 2.440.063,72; 2. il Tribunale di Pavia, pronunciandot prima in via non definitiva, poi con sentenza definitiva, in parziale accoglimento della domanda, annullava la cartella opposta e, rideterminato l'importo dovuto all'Inps a titolo di contributi, condannava [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. 6169/2016 srl al pagamento, in favore dell'Istituto, della (minor) somma di C 728.255, 47 a titolo di contributi oltre (al pagamento) «della somma di C 183.306,00 per sanzioni civili determinate ex art. 116 c.8 lett. a) del D.L.vo n. 388/2000» e di C 981,00 per interessi di mora; 3.1a Corte di appello di Milano, pronunciando sull'appello dell'INPS, in parziale riforma della decisione di primo grado, «revoca(va) l'annullamento della cartella esattoriale» e, previo accertamento delle situazioni indicate nel verbale ispettivo oggetto di causa, giudicava dovute (ulteriori) somme a titolo di contributi nonché C 6.725,00 per sanzioni civili ex art. 116, comma 8 lett. B) e comma 9, «calcolate fino alla data del 10.2.2018»; 4. per quanto qui di rilievo, la Corte di appello respingeva il motivo di appello con cui l'INPS censurava la statuizione del Tribunale in punto di somme aggiuntive. A tale riguardo, giudicava che la riforma (della sentenza di primo grado) richiesta dall'Ente nella parte in cui assumeva una non corretta decisione sulle somme aggiuntive non fosse da accogliere poiché «dette somme non avevano formato oggetto della domanda proposta in via subordinata dall'INPS in primo grado». Per il resto, sugli importi indicati in sentenza come contributi, giudicava dovute le somme, precisate sia in parte motiva che in parte dispositiva, a titolo di somme aggiuntive, fino al 10.2.2008; 5. avverso la sentenza propone ricorso l'INPS, anche nella qualità specificata in epigrafe, con due motivi, successivamente illustrato con memoria; 6. sono rimaste intimate la società [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2016 [OSCURATO:PERSONA]: 7. con il primo motivo - ai sensi l'articolo 360 nr.3 c.p.c. - l'Istituto deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 112, 416, 433 cod.proc.civ.; 8. l'INPS assume che la Corte di appello di Milano avrebbe erroneamente respinto il motivo di gravame con cui l'Inps aveva censurato la pronuncia di primo grado per non aver condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle somme aggiuntive «fino al saldo». Deduce che il sistema sanzionatorio introdotto dalla legge nr. 388 del 2000 prevede un meccanismo progressivo di maturazione del debito per sanzioni civili da determinarsi sul capitale contributivo sino al saldo effettivo dei contributi dovuti, secondo i criteri stabiliti dall'art. 116, comma 8, lett. A) e B) e comma 9 della legg4nr. 388 del 2000. Pertanto, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei crediti portati in cartelle esattoriali, la valutazione del Giudice deve estendersi, automaticamente, anche alle somme aggiuntive (salvo che l'opposizione non sia impugnata per una parte specifica) in considerazione del richiamo, in essa contenuto (id est: nella cartella di pagamento), alla diversa misura delle sanzioni e degli interessi in ragione della data di effettivo adempimento; 9. con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l'INPS deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116, commi 8 e 9, della legge nr. 388 del 2000 e dell'art. 30 del d.P.R. nr. 602 del 1973 così come modificato dall'art. 14 del d.lgs. nr. 46 del 1999; 10. il motivo investe il calcolo delle somme aggiuntive in relazione agli importi riconosciuti a titolo di contributi. La Corte di appello di Milano, accertato un maggior debito contributivo da parte della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto conseguentemente accertare anche gli interessi e le sanzioni, ai sensi dell'art.116, commi 8 e 9, della legge 388 del 2000, non potendo, invece, N.R.G. 6169/2016 limitare questi ultimi al 10 febbraio 2008, momento dell'iscrizione al ruolo del credito; 11. i motivi possono esaminarsi congiuntamente, presentando profili di stretta connessione; 12. come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass. nr.5763 del 2002; nr. 13982 del 2007; nr. 12333 del 2015; nr. 11515 del 2017; nr. 18262 del 2017), in tema di riscossione di contributi e premi, l'opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, il cui procedimento ricalca quello dell'opposizione a decreto ingiuntivo (v. ex plurimis, in motiv. Cass. nr. 12025 del 2019). L'Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste, dunque, la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. nr.19469 del 2018); 13. con specifico riferimento a tale ultimo profilo, si è ulteriormente chiarito, alla stregua di una significativa rielaborazione della nozione di «domanda», che «la [...] richiesta di rigetto proposta nel giudizio di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore» configura l' esplicitazione di una pretesa e rappresenta una manifestazione inequivoca della volontà non solo di veder riconoscere ma anche di far valere il proprio diritto « e ciò perché, così come chi agisce in mero accertamento negativo dell'altrui diritto intende contestare il vanto altrui circa l'esistenza di quel diritto, chi resiste ad un'azione siffatta, chiedendone la reiezione, esercita (rectius, può in concreto esercitare) un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del proprio vanto, che è precisamente un'azione di accertamento (mero) affermativo della propria N.R.G. 6169/2016 titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio, implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto dell'altrui domanda» ( in termini, Cass. nr. 21799 del 2021); 14. gli stessi rilievi, peraltro, sono alla base del principio per cui, nei giudizi di opposizione all'esecuzione esattoriale, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi e/o premi richiesti dagli enti previdenziali (così, tra le più recenti, Cass. nr. 12025 del 2019; Cass. nr.1558 del 2020): l'opposizione all'esecuzione, infatti, altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (così, fra le tante, Cass. nr. 12239 del 2007) e la sua idoneità a dar luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio in tanto può prescindere dalla proposizione di una specifica domanda da parte dell'ente previdenziale (così come ritenuto, tra le ultime, da Cass. nr. 1558 del 2020, cit.) in quanto si ammetta che tale «domanda» sia implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto dell'altrui azione di accertamento negativo; 15. venendo, dunque, alla fattispecie concreta, sulla base della memoria di costituzione dell'INPS depositata dinanzi al Tribunale di Pavia, il giudice dell'opposizione era chiamato a pronunciare in merito all'intero credito oggetto della cartella esattoriale opposta, ivi comprese le somme aggiuntive, in ragione della disciplina, ratione temporis, stabilita dall'art. 116, commi 8 e 9, della legge nr. 388 del 2000; 16. queste ultime (id est: le sanzioni civili), infatti, come affermato da costante giurisprudenza della Corte, sono conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminate, introdotte nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con presunzione juris et de jure, il N.R.G. 6169/2016 danno cagionato all'istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. nr. 30363 del 2017; Cass. nr. 14475 del 2009; Cass. nr. 24358 del 2008; Cass. n. 8323 del 2000; sulla funzione essenzialmente risarcitoria v. Corte Cost. n. 254 del 2014). Anche le Sezioni unite della Corte, con la decisione n. 5076 del 2015, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che «sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione»; 17. la Corte di appello di Milano è, dunque, incorsa in errore di diritto quando, nel pronunciare sul quarto motivo di appello, ha ritenuto di non provvedere in merito alle somme aggiuntive, per l'assenza, in tal senso, di una domanda dell'INPS mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa compresa nella domanda dell'Istituto, in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, «di conferma del ruolo e della cartella di pagamento opposti»; ciò che imponeva di verificare la corretta applicazione, da parte del Tribunale, del meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 116, commi 8 e 9, cit. sulla minor somma liquidata a titolo di contributi; del pari, non è conforme a diritto la statuizione del giudice di appello che, in relazione all'ulteriore importo riconosciuto a titolo di contributi, blocca la maturazione delle sanzioni al 10.2.2008 e non considera il meccanismo di progressione, stabilito per legge; 18. il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Milano N.R.G. 6169/2016 che, in diversa composizione, procederà, nel rispetto dei principi indicati, al nuovo esame della fattispecie concreta; 19. al giudice del rinvio si rimette la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione,