CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31353-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1412/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/20222 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. relativamente all'anno di imposta 2009; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Cosenza che, con sentenza n. 3722/2019, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1412/2021, depositata il 05/05/2021 dichiarò il gravame inammissibile per tardività del suo deposito presso la segreteria della medesima C.T.R.; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (senza tuttavia specificare in relazione a quale dei motivi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura debba intendersi riferita) della "pronuncia...manifestamente erronea per violazione o falsa applicazione di norme di legge e per omessa, insufficiente o contradittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", per non avere la C.T.R. considerato che il termine ultimo per depositare l'atto di appello presso la segreteria dell'Ufficio, ex artt. 53, comma 2 e 22, comma 1, Ric. 2021 n. 31353 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- del D.Lgs. n. 546 del 1992, scadeva il 4.11.2019, per effetto della proroga a tale data, ex art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ., del termine originariamente fissato al giorno 2.11.2019 (cadente nella giornata di sabato) e, dunque, per avere erroneamente dichiarato l'appello inammissibile; che il motivo - il quale disvela un error in procedendo, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (in tali termini dovendosi riqualificare la censura in esame. Arg. da Cass., Sez. 6-5, 7.11.2017, n. 26310, Rv. 646419-01) - è manifestamente fondato; che accertato in fatto dalla C.T.R. che l'atto di appello era stato notificato all'AGENZIA il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine di trenta giorni - fissato dal combinato disposto dell'art. 53, comma 2 e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - per il suo successivo deposito presso la segreteria della C.T.R. scadeva il giorno 1.11.2019, da intendersi prorogato, per effetto di quanto previsto dall'art. 155, comma 4, cod. proc. civ. (siccome festivo), al successivo 2.11.2019 (primo giorno feriale successivo); sennonché, coincidendo tale data con la giornata di sabato, ne conseguiva l'ulteriore differimento del termine ultimo per il deposito dell'atto di appello al successivo lunedì 4.11.2019, quale primo giorno feriale utile, ex art. 155, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile anche alle controversie tributarie - Cass., Sez. 6-5, 31.5.2016, n. 11269, Rv. 639913-01 - ed anche per la costituzione in grado di appello - arg. da Cass., Sez. 2, 30.7.2021, n. 21925, Rv. 661956-01); che va invece dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE per carenza di soccombenza in grado di appello (arg. da Cass., Sez. 5, 13.7.2018, n. 18648, Rv. 649711-01; Cass., Sez. L, 11.5.2006, n. 10848, Rv. 589009-01 la quale osserva che il Ric. 2021 n. 31353 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ovvero deve fondarsi sulla soccombenza, con la conseguenza che esso deve essere considerato inammissibile quando proposto dalla parte vittoriosa, anche con riguardo alle questioni non decise dalla sentenza impugnata perché ritenute assorbite); Ritenuto, in conclusione che il ricorso principale debba essere accolto, e quello incidentale condizionato dichiarato inammissibile, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; che, risultando soccombente, quanto al ricorso incidentale condizionato, una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma, ne