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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09132/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

168. R.G. 33891 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 420, 420 bis e 296 comma 2 cod. proc. pen. conseguente all'omessa notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari nonché la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'imputato, è manifestamente infondato; rilevato che, l'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni procedurali, comprova che il ricorrente è stato dichiarato latitante con provvedimento adeguatamente motivato e coerente con le risultanze processuali e che il procedimento, sospeso in fase dibattimentale, è proseguito solo a seguito della sopravvenuta presenza dell'imputato e nel pieno rispetto delle garanzie difensive. rilevato, di conseguenza, che l'avviso di chiusura delle indagini preliminari è stato correttamente notificato al difensore del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. e che l'imputato è stato dichiarato assente, in sede di udienza preliminare, trattandosi di soggetto volontariamente sottrattosi alla conoscenza del procedimento e che, pertanto, non sono ravvisabili le ipotizzate violazioni di legge. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 168. R.G. 33891 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 420, 420 bis e 296 comma 2 cod. proc. pen. conseguente all'omessa notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari nonché la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'imputato, è manifestamente infondato; rilevato che, l'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni procedurali, comprova che il ricorrente è stato dichiarato latitante con provvedimento adeguatamente motivato e coerente con le risultanze processuali e che il procedimento, sospeso in fase dibattimentale, è proseguito solo a seguito della sopravvenuta presenza dell'imputato e nel pieno rispetto delle garanzie difensive. rilevato, di conseguenza, che l'avviso di chiusura delle indagini preliminari è stato correttamente notificato al difensore del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. e che l'imputato è stato dichiarato assente, in sede di udienza preliminare, trattandosi di soggetto volontariamente sottrattosi alla conoscenza del procedimento e che, pertanto, non sono ravvisabili le ipotizzate violazioni di legge. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2
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