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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 32199/2025

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nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 1050/22, propost o -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 3 giugno 2021 n. 4048 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli odierni ricorrenti sonolaureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione post lauream in anni successivi al 1991.

Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 1050/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Unitamente ad altri attori, non più parti in causa, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257; -) l’importo percepito tuttavia non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE, né furono loro accordati i benefìci previsti per altri medici in termini di adeguamento periodico del compenso.

Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria.

2. Con sentenza 24.10.2017 n. 20002 il Tribunale rigettò la domanda.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 3 giugno 2021 n. 4048 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

La Corte territoriale ritenne che lo Stato italiano diede attuazione alla Direttiva 82/1976 col d. lgs. 257/91, e che il diritto comunitario non imponeva alcun vincolo agli stati membri per quanto concerneil livello della remunerazione.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenti. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso.

5. Ambo le parti hanno depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] N.R.G.: 1050/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025

1. Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di plurime disposizioni di legge e di cinque Direttive comunitarie (genericamente indicate senza ulteriori precisazioni).

Nella illustrazione del motivo sostengono che la borsa di studio da essi percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva ritenersi una “remunerazione adeguata”; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo della borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento. 1.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c..

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez.

L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la N.R.G.: 1050/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez.

L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01).

1.2. Non idonee a scalfire questo consolidato orientamento sono le deduzioni svolte dai ricorrenti alle pp. 1-6 della memoria illustrativa.

Esse infatti trascurano nozioni istituzionali del diritto comunitario , e continuano a sostenere che da qualche parte, nell’ordinamento sovranazionale, esisterebbe una regola che stabilisca la soglia minima del compenso dovuto agli iscritti alle scuole di specializzazione.

Ma lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri, in quanto: a) il rapporto dei frequentanti le scuole di specializzazione prima del 2007 non è equiparabile al rapporto di lavoro subordinato (Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 13.10.2023; Sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Sez. lav. 22.9.2009, n. 20403; Sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670; Sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103); b) il diritto comunitario non ha imposto agli Stati membri alcun vincolo circa la misura della remunerazione dovuta agli specializzandi in medicina (Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023).

2. Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno consistito nel fatto che la borsa di studio da essi percepita durante la scuola di specializzazione non beneficiò né dell’adeguamento periodico previsto dall’art. 6 d. lgs. 257/91.

2.1. Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggi all’esame del collegio, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024 hanno stabilito N.R.G.: 1050/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 (dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria di questa Corte) che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all'adeguamento triennale, in virtù del blocco di tale aggiornamento previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002.

Alla suddetta decisione ha dato seguito Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024, ed alle rispettive motivazioni si può qui rinviare ex art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..

2.2. Non condivisibili sono le deduzioni svolte nelle pp. 6-12 della memoria illustrativa, intese a mettere in discussione i princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 20006/24, già ricordata.

La difesa dei ricorrenti torna a sostenere che il “blocco” dell’adeguamento triennale introdotto dalle misure di contenimento della spesa pubblica non avrebbe riguardato il periodo compreso tra il 1995 ed il 1997, e che la sentenza 20006/24 delle Sezioni Unite sarebbe “non soddisfacente, per non aver reso, in modo esauriente, i chiarimenti invocati dal Collegio remittente”.

A tale singolare lettura della decisione nomofilattica basterà replicare che nimium altercando veritas amittitur, e che la decisione delle Sezioni Unite - cui spetta garantire “l’esatta applicazionedella legge” ai sensi dell’art. 65 ord. giud. - non potrebbe essere più chiara: il combinato disposto del l’art. 7, comma quinto, d.l. 384/92, e dell’art. 32, comma 12, della l egge 449/97 bloccò ai livelli raggiuntinel 1992: a) l'importo delle singole borse di studio; b) “di ogni tipo di adeguamento” delle borse di studio (Cass.

S.U. 20006/24, passim, ma spec.te §§ 31 e ss.).

N.R.G.: 1050/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025

3. Le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate come segue.

La circostanza che, nelle more del giudizio, la questione della spettanza dell’adeguamento periodico della borsa di studio spettante agli specializzandi iscritti dopo il 1991 sia stata sottoposta alle Sezioni Unite non giustifica la compensazione integrale delle spese.

Infatti la suddetta questione non formò mai materia di dubbio nella giurisprudenza di questa Corte, sino a quando - con decisione isolata - l’ordinanza di rimessione alle SS.UU. sospettò un possibile contrasto con l’ordinamento comunitario.

Si aggiunga la rilevata singolarità del dissenso dalla stessa pronuncia delle Sezioni Unite.

Per questeragioni reputa il Collegio che sia equo compensare le spese di lite nella misura di un sesto, ponendo i restanti cinque sesti a carico dei ricorrenti.

3.1. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).

In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandaronosenza distinzioni (§ 4 dell’atto di citazione) la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

Uno degli attori aveva conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale ([OSCURATO:PERSONA]): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.515.

3.2. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli“interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più elevata delle domande (quella proposta dal suddetto [OSCURATO:PERSONA]) concerneva una specializzazione conclusanel 2002, al valore della N.R.G.: 1050/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 domanda (come s’è detto, euro 55.515) si devono sommare ventitréanni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 28.357,06 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1997 pari a 1,5108); b) euro 28.204,87a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 2002 alla data della presente decisione).

Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.515 di capitale, più euro 28.357,06 di rivalutazione, più euro 28.204,87 di interessi, ovvero euro 112.076,93.

A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro.

3.3. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (7 febbraio 2022, e quindi prima del le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 3.645, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivial primo fino al settimo (e quindi del 180%).

Il totale ascende dunque ad euro 3.645 + (3.645 x 180 % ) , ovvero euro 10.206, che al netto della compensazione di 1/6 si riducono ad euro 8.505, cui i ricorrenti vanno condannati in solido.

P.q.m. (-) rigettail ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.505, oltre spese prenotate a debito; N.R.G.: 1050/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 1050/22, propost o -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 3 giugno 2021 n. 4048 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti sonolaureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione post lauream in anni successivi al 1991. Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 1050/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Unitamente ad altri attori, non più parti in causa, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257; -) l’importo percepito tuttavia non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE, né furono loro accordati i benefìci previsti per altri medici in termini di adeguamento periodico del compenso. Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria. 2. Con sentenza 24.10.2017 n. 20002 il Tribunale rigettò la domanda. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 3 giugno 2021 n. 4048 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte territoriale ritenne che lo Stato italiano diede attuazione alla Direttiva 82/1976 col d. lgs. 257/91, e che il diritto comunitario non imponeva alcun vincolo agli stati membri per quanto concerneil livello della remunerazione. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenti. [OSCURATO:PERSONA] del consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso. 5. Ambo le parti hanno depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] N.R.G.: 1050/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 1. Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di plurime disposizioni di legge e di cinque Direttive comunitarie (genericamente indicate senza ulteriori precisazioni). Nella illustrazione del motivo sostengono che la borsa di studio da essi percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva ritenersi una “remunerazione adeguata”; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo della borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento. 1.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c.. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la N.R.G.: 1050/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01). 1.2. Non idonee a scalfire questo consolidato orientamento sono le deduzioni svolte dai ricorrenti alle pp. 1-6 della memoria illustrativa. Esse infatti trascurano nozioni istituzionali del diritto comunitario , e continuano a sostenere che da qualche parte, nell’ordinamento sovranazionale, esisterebbe una regola che stabilisca la soglia minima del compenso dovuto agli iscritti alle scuole di specializzazione. Ma lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri, in quanto: a) il rapporto dei frequentanti le scuole di specializzazione prima del 2007 non è equiparabile al rapporto di lavoro subordinato (Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 13.10.2023; Sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Sez. lav. 22.9.2009, n. 20403; Sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670; Sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103); b) il diritto comunitario non ha imposto agli Stati membri alcun vincolo circa la misura della remunerazione dovuta agli specializzandi in medicina (Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023). 2. Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno consistito nel fatto che la borsa di studio da essi percepita durante la scuola di specializzazione non beneficiò né dell’adeguamento periodico previsto dall’art. 6 d. lgs. 257/91. 2.1. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggi all’esame del collegio, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024 hanno stabilito N.R.G.: 1050/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 (dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria di questa Corte) che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all'adeguamento triennale, in virtù del blocco di tale aggiornamento previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002. Alla suddetta decisione ha dato seguito Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024, ed alle rispettive motivazioni si può qui rinviare ex art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.. 2.2. Non condivisibili sono le deduzioni svolte nelle pp. 6-12 della memoria illustrativa, intese a mettere in discussione i princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 20006/24, già ricordata. La difesa dei ricorrenti torna a sostenere che il “blocco” dell’adeguamento triennale introdotto dalle misure di contenimento della spesa pubblica non avrebbe riguardato il periodo compreso tra il 1995 ed il 1997, e che la sentenza 20006/24 delle Sezioni Unite sarebbe “non soddisfacente, per non aver reso, in modo esauriente, i chiarimenti invocati dal Collegio remittente”. A tale singolare lettura della decisione nomofilattica basterà replicare che nimium altercando veritas amittitur, e che la decisione delle Sezioni Unite - cui spetta garantire “l’esatta applicazionedella legge” ai sensi dell’art. 65 ord. giud. - non potrebbe essere più chiara: il combinato disposto del l’art. 7, comma quinto, d.l. 384/92, e dell’art. 32, comma 12, della l egge 449/97 bloccò ai livelli raggiuntinel 1992: a) l'importo delle singole borse di studio; b) “di ogni tipo di adeguamento” delle borse di studio (Cass. S.U. 20006/24, passim, ma spec.te §§ 31 e ss.). N.R.G.: 1050/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 3. Le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate come segue. La circostanza che, nelle more del giudizio, la questione della spettanza dell’adeguamento periodico della borsa di studio spettante agli specializzandi iscritti dopo il 1991 sia stata sottoposta alle Sezioni Unite non giustifica la compensazione integrale delle spese. Infatti la suddetta questione non formò mai materia di dubbio nella giurisprudenza di questa Corte, sino a quando - con decisione isolata - l’ordinanza di rimessione alle SS.UU. sospettò un possibile contrasto con l’ordinamento comunitario. Si aggiunga la rilevata singolarità del dissenso dalla stessa pronuncia delle Sezioni Unite. Per questeragioni reputa il Collegio che sia equo compensare le spese di lite nella misura di un sesto, ponendo i restanti cinque sesti a carico dei ricorrenti. 3.1. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandaronosenza distinzioni (§ 4 dell’atto di citazione) la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Uno degli attori aveva conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale ([OSCURATO:PERSONA]): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.515. 3.2. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli“interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più elevata delle domande (quella proposta dal suddetto [OSCURATO:PERSONA]) concerneva una specializzazione conclusanel 2002, al valore della N.R.G.: 1050/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 domanda (come s’è detto, euro 55.515) si devono sommare ventitréanni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 28.357,06 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1997 pari a 1,5108); b) euro 28.204,87a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 2002 alla data della presente decisione). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.515 di capitale, più euro 28.357,06 di rivalutazione, più euro 28.204,87 di interessi, ovvero euro 112.076,93. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro. 3.3. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale (7 febbraio 2022, e quindi prima del le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); -) individuando quale parametro il valore -prossimo al minimo - di euro 3.645, in considerazione della natura ormai “settled”delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivial primo fino al settimo (e quindi del 180%). Il totale ascende dunque ad euro 3.645 + (3.645 x 180 % ) , ovvero euro 10.206, che al netto della compensazione di 1/6 si riducono ad euro 8.505, cui i ricorrenti vanno condannati in solido. P.q.m. (-) rigettail ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.505, oltre spese prenotate a debito; N.R.G.: 1050/22 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
Sentenza Cassazione n. 32199/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris