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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11541/2026

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v. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- Controricorrente –avverso la sentenza n. 5296/2024 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 16, pronunciata il 23/4/2024,depositata in data 8/7/2024 e notificata il 16/10/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;1. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a un unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia aveva accolto l’appello dell’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provincialedi Messina n. 8728/2015.

Tale decisione aveva pronunziato l’accoglimentoNumero registro generale 26016/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 11541/2026Data pubblicazione 28/04/2026del ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento n.ME0288632/2014, con il quale l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] - Territorio aveva rettificato la rendita catastale proposta conla dichiarazione DOCFA presentata in data 23/07/2013, relativamente aun compendio industriale sito nel Comune di Capo d’Orlando (ME), daeuro 12.423,13 a euro 22.170,12.

Il giudice di primo grado aveva ritenutol’avviso di accertamento non sufficientemente motivato e aveva rettificatola rendita, assumendo a base il valore economico determinato dallasocietà in euro 743.900,00, computando il tasso di fruttuosità fissato nello0,02%, così pervenendo alla determinazione della rendita catastale dieuro 14.878,00, appena maggiore della misura proposta dal Contribuente.La Corte di giustizia tributaria riformava la sentenza di primo grado,reputando l’avviso di accertamento sufficientemente motivato econsiderando attendibile la valutazione compiuta dall’Ufficio.2.

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso la societàcontribuente formulando un unico motivo.3.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.2.

A seguito della proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., formulata dal consigliere all’uopo delegato, la ricorrente chiededecidersi la causa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, in rubrica «Nullità assoluta della sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma I, n. 4, c.p.c.», la ricorrente deduce lanullità della sentenza impugnata, per avere i Giudici di appello equivocatoil “contenuto oggettivo” della consulenza di parte prodotta in giudizio dallasocietà.

Afferma la società ricorrente che i giudici di seconde cure hannofondato l’accoglimento del gravame dell’Agenzia delle Entrate sull’erratapercezione di una prova documentale prodotta in giudizio dalla societàcontribuente – la consulenza tecnica di parte - finalizzata a consentire “….l’individuazione dell’epoca di costruzione delle varie porzioni dell’immobileidentificato catastalmente col sub.5, particella 1146 del foglio di mappa 4Numero registro generale 26016/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 11541/2026Data pubblicazione 28/04/2026del Comune di Capo d’Orlando (ME)”.Assume in particolare la ricorrente che l’elaborato del consulente,comprensivo della tabella riepilogativa e delle planimetrie, ovedel capannone industriale, dichiarato in euro 180,00 al mq., in ragionedegli “anni di vetustà”, essendo le porzioni contraddistinte con le lettere“A1”, “B0”, “B1” e B2”, realizzate tutte in data antecedente al 18/9/1975e pertanto oggetto di deprezzamento nella misura prevista dal“Prontuario”.

Afferma che la corretta considerazione di elementi qualil’epoca di ultimazione dei lavori o di “servibilità” all’uso delle varie porzioni(tutte realizzate ante 18/9/1975), gli “anni di vetustà” (ben 13) e il“coefficiente di deprezzamento” (0,88%), avrebbe di certo condotto a unadecisione totalmente diversa rispetto a quella impugnata.1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

Come ben evidenziato nella premessa della proposta didefinizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., il travisamento del contenutooggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionalerimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se ilfatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensidell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024).1.2.

Per dedurre ammissibilmente la violazione dell’art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte d’ufficio fuori daipoteri officiosi riconosciutigli, salvo solo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio (Cass., S.U. n.Numero registro generale 26016/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 11541/2026Data pubblicazione 28/04/202620867/2020), oppure qualora il giudice del merito ometta di valutarerisultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvoescluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza, o ancora se egliponga a fondamento della decisione fatti che erroneamente ritenga notorio la sua scienza personale (Cass. n. 4699/2018; Cass. n. 20382/2016).Nel caso di specie, l’unica censura formulata dalla società ricorrentenon attinge la “ratio decidendi” sulla quale si fonda la pronunciaimpugnata, la quale si sostanzia non già nel negare la risalenza temporaledi gran parte del compendio all’anno 1975 (rispetto al citato biennio diriferimento 1988/89), ma nell’aver la contribuente menziona(to)concessioni edilizie dell’epoca, delle quali non è stato dato modo allaCorte di verificare il contenuto, così restando incerto se le meno remoteconcessioni per “condono” edilizio (delle quali è pure menzione) silimitassero a modeste porzioni del compendio immobiliare (capannone euffici) oppure sanassero parte consistente dell’edificazione pregressa.Infatti, in questa seconda ipotesi non vi sarebbe adito a deprezzamenti disorta. .

Tale “ratio decidendi” non è stata idoneamente censurata dallasocietà ricorrente.2.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità, avendo laCorte definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicarsi l'art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bisc.p.c.

La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs.149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenzadei presupposti per la condanna ad una somma equitativamentedeterminata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e diuna ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e nonsuperiore a euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96,quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abusoNumero registro generale 26016/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 11541/2026Data pubblicazione 28/04/2026del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di litetemeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possanofar propendere per una diversa applicazione della norma, la partericorrente va condannata al pagamento della di euro 700,00 in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 4.305,00 atitolo di compensi, oltre spese prenotate a debito, oltre indennità ex art.96, comma 3, c.p.c. in euro 1.300,00.Condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 700,00 in favore della Cassa delleammende;Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data26.02.2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] SOCCINumero registro generale 26016/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 11541/2026Data pubblicazione 28/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- Controricorrente –avverso la sentenza n. 5296/2024 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 16, pronunciata il 23/4/2024,depositata in data 8/7/2024 e notificata il 16/10/2024;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;1. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a un unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia aveva accolto l’appello dell’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provincialedi Messina n. 8728/2015. Tale decisione aveva pronunziato l’accoglimentoNumero registro generale 26016/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 11541/2026Data pubblicazione 28/04/2026del ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento n.ME0288632/2014, con il quale l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] - Territorio aveva rettificato la rendita catastale proposta conla dichiarazione DOCFA presentata in data 23/07/2013, relativamente aun compendio industriale sito nel Comune di Capo d’Orlando (ME), daeuro 12.423,13 a euro 22.170,12. Il giudice di primo grado aveva ritenutol’avviso di accertamento non sufficientemente motivato e aveva rettificatola rendita, assumendo a base il valore economico determinato dallasocietà in euro 743.900,00, computando il tasso di fruttuosità fissato nello0,02%, così pervenendo alla determinazione della rendita catastale dieuro 14.878,00, appena maggiore della misura proposta dal Contribuente.La Corte di giustizia tributaria riformava la sentenza di primo grado,reputando l’avviso di accertamento sufficientemente motivato econsiderando attendibile la valutazione compiuta dall’Ufficio.2. Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso la societàcontribuente formulando un unico motivo.3. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.2. A seguito della proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., formulata dal consigliere all’uopo delegato, la ricorrente chiededecidersi la causa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, in rubrica «Nullità assoluta della sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma I, n. 4, c.p.c.», la ricorrente deduce lanullità della sentenza impugnata, per avere i Giudici di appello equivocatoil “contenuto oggettivo” della consulenza di parte prodotta in giudizio dallasocietà. Afferma la società ricorrente che i giudici di seconde cure hannofondato l’accoglimento del gravame dell’Agenzia delle Entrate sull’erratapercezione di una prova documentale prodotta in giudizio dalla societàcontribuente – la consulenza tecnica di parte - finalizzata a consentire “….l’individuazione dell’epoca di costruzione delle varie porzioni dell’immobileidentificato catastalmente col sub.5, particella 1146 del foglio di mappa 4Numero registro generale 26016/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 11541/2026Data pubblicazione 28/04/2026del Comune di Capo d’Orlando (ME)”.Assume in particolare la ricorrente che l’elaborato del consulente,comprensivo della tabella riepilogativa e delle planimetrie, ovedel capannone industriale, dichiarato in euro 180,00 al mq., in ragionedegli “anni di vetustà”, essendo le porzioni contraddistinte con le lettere“A1”, “B0”, “B1” e B2”, realizzate tutte in data antecedente al 18/9/1975e pertanto oggetto di deprezzamento nella misura prevista dal“Prontuario”. Afferma che la corretta considerazione di elementi qualil’epoca di ultimazione dei lavori o di “servibilità” all’uso delle varie porzioni(tutte realizzate ante 18/9/1975), gli “anni di vetustà” (ben 13) e il“coefficiente di deprezzamento” (0,88%), avrebbe di certo condotto a unadecisione totalmente diversa rispetto a quella impugnata.1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Come ben evidenziato nella premessa della proposta didefinizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., il travisamento del contenutooggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionalerimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se ilfatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensidell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del05/03/2024).1.2. Per dedurre ammissibilmente la violazione dell’art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte d’ufficio fuori daipoteri officiosi riconosciutigli, salvo solo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio (Cass., S.U. n.Numero registro generale 26016/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 11541/2026Data pubblicazione 28/04/202620867/2020), oppure qualora il giudice del merito ometta di valutarerisultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvoescluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza, o ancora se egliponga a fondamento della decisione fatti che erroneamente ritenga notorio la sua scienza personale (Cass. n. 4699/2018; Cass. n. 20382/2016).Nel caso di specie, l’unica censura formulata dalla società ricorrentenon attinge la “ratio decidendi” sulla quale si fonda la pronunciaimpugnata, la quale si sostanzia non già nel negare la risalenza temporaledi gran parte del compendio all’anno 1975 (rispetto al citato biennio diriferimento 1988/89), ma nell’aver la contribuente menziona(to)concessioni edilizie dell’epoca, delle quali non è stato dato modo allaCorte di verificare il contenuto, così restando incerto se le meno remoteconcessioni per “condono” edilizio (delle quali è pure menzione) silimitassero a modeste porzioni del compendio immobiliare (capannone euffici) oppure sanassero parte consistente dell’edificazione pregressa.Infatti, in questa seconda ipotesi non vi sarebbe adito a deprezzamenti disorta. . Tale “ratio decidendi” non è stata idoneamente censurata dallasocietà ricorrente.2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità, avendo laCorte definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicarsi l'art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bisc.p.c. La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs.149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenzadei presupposti per la condanna ad una somma equitativamentedeterminata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e diuna ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e nonsuperiore a euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96,quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abusoNumero registro generale 26016/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 11541/2026Data pubblicazione 28/04/2026del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di litetemeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possanofar propendere per una diversa applicazione della norma, la partericorrente va condannata al pagamento della di euro 700,00 in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 4.305,00 atitolo di compensi, oltre spese prenotate a debito, oltre indennità ex art.96, comma 3, c.p.c. in euro 1.300,00.Condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 700,00 in favore della Cassa delleammende;Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data26.02.2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] SOCCINumero registro generale 26016/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 11541/2026Data pubblicazione 28/04/2026
Sentenza Cassazione n. 11541/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris