CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroCanicom s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 446/2023 pubblicatain data 02/10/2023, n.r.g. 749/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato come agente per [OSCURATO:SOCIETA] fino al05/06/2017, quando era receduto per giusta causa in considerazione diplurime condotte della mandante contrarie a buona fede e correttezza.Pertanto adìva il Tribunale di Forlì per ottenere, previo accertamento dellagiusta causa del suo recesso dal rapporto di agenzia, la condanna della societàNumero registro generale 6940/2024Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 16294/2026Data pubblicazione 26/05/2026al pagamento dell’indennità suppletiva di clientela e sostitutiva di preavviso,nonché delle differenze provvigionali anche relative ad affari successivi allacessazione del rapporto e al risarcimento dei danni da violazione dellaclausola di esclusiva contenuta nel contratto di agenzia.2.- Costituitosi il contraddittorio, la società contestava la fondatezza delladomanda, di cui chiedeva il rigetto e, a sua volta, proponeva domandariconvenzionale di condanna dell’ex agente al pagamento dell’indennitàsostitutiva del preavviso.3.- Espletata una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, il Tribunalerigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal Fuzzi.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) pur volendo considerare la missiva del 09/05/2017, è altresì vero chein questa l’agente non faceva alcun cenno ad una possibile giusta causadi recesso, ma anzi dichiarava la sua disponibilità ad una soluzionebonaria del rapporto di agenzia;b) questa missiva ha una sua valenza nell’interpretazione e nellavalutazione di quella successiva di giugno 2017, contenente il recessoper giusta causa;c) i fatti risalenti al giugno 2015, al gennaio 2016 e al gennaio 2017 nonpossono avere rilievo, posto che uno degli elementi costitutivi dellagiusta causa ex art. 2119 c.c. è l’immediatezza rispetto agliinadempimenti della controparte, elemento nella specie insussistenterispetto a quei fatti risalenti indietro nel tempo;d) l’unico fatto dotato di una possibile rilevanza è il ritardo con cui sarebbestato pagato l’estratto conto del primo trimestre 2017, che sarebbedovuto avvenire entro il 30/04/2017 ed invece era avvenuto a maggio2017;e) i predetti fatti non solo sono risalenti nel tempo, ma appartengono allanormale fisiologia contrattuale, quindi non hanno quella gravità tale daintegrare la giusta causa, né tantomeno è tale il tardivo pagamento diNumero registro generale 6940/2024Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 16294/2026Data pubblicazione 26/05/2026appena un mese (a maggio 2017) per le provvigioni relative al primotrimestre 2017;f) in particolare, la modifica contrattuale del febbraio 2015 è legittima, inquanto pur se unilaterale, è stata tuttavia approvata ed accettata periscritto dall’agente; peraltro le condizioni economiche del mandato diagenzia sono demandate all’autonomia delle parti e non vi è alcun limiteinderogabile, come invece accade per la retribuzione;g) l’attribuzione della gestione commerciale dei prodotti c.d. “ottiche” apersonale interno e specializzato (dipendenti) non rivela alcun profilo diilliceità, posto che si trattò di una facoltà legittima della mandante dimodificare i prodotti di listino e/o di attribuire la gestione di determinatiprodotti direttamente a proprio personale; peraltro si trattò di unamodifica di strategia commerciale, applicata a tutti gli agenti e su tuttoil territorio e quindi non al solo Fuzzi; anche in tal caso la modifica venneaccettata pacificamente dal Fuzzi sin dal 2016, come risulta dalla suamail del 21/04/2017;h) quanto alla variazione unilaterale del gennaio 2017, avente natura divariazione sensibile del contenuto economico dell’incarico, si tratta diuna legittima prerogativa della mandante, tanto che siffatta ipotesi èappositamente disciplinata dall’AEC, in cui è previsto a tuteladell’agente un preavviso e la facoltà di quest’ultimo di non accettarequella variazione in tal modo facendo cessare il mandato, mediante unavolontà contraria da comunicare alla mandante entro i successivi trentagiorni; nella specie il preavviso è stato sostituito con la relativaindennità sostitutiva e il Fuzzi non ha mai contestato siffatta scelta,accettando ancora una volta le nuove condizioni;i) neppure è fondata l’accusa alla società di una collaterale attivitàcommerciale sullo stesso territorio e sugli stessi prodotti affidati alsocio il legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], circostanza tuttaviairrilevante, posto che quella società era un soggetto giuridico del tuttodistinto da [OSCURATO:SOCIETA] e dotato di una propria rete di vendita;j) le scelte di investimento finanziario del legale rappresentante diCanicom srl in proprio non appartengono alla lite e comunque il FuzziNumero registro generale 6940/2024Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 16294/2026Data pubblicazione 26/05/2026non ha neppure allegato che gli agenti inviati in “concorrenza” in quellastessa zona fossero stati inviati da [OSCURATO:SOCIETA];k) il Fuzzi non ha neppure chiesto di provare che il legale rappresentantedi [OSCURATO:SOCIETA] avesse adottato forme di ingerenza e di orientamentosulle politiche commerciali di [OSCURATO:SOCIETA], tali da danneggiare illavoro e la zona assegnata al Fuzzi quale agente di [OSCURATO:SOCIETA];l) non sussistendo la giusta causa, sono infondate le domande di indennitàdi clientela e sostitutiva del preavviso;m) in punto di asserita violazione dell’esclusiva mediante altri agenti, lemail prodotte dal Fuzzi sono sul punto quanto mai generiche, che maifanno menzione di nominativi specifici;n) ambigua e quindi irrilevante è altresì la circostanza che il Fuzzi, serealmente allarmato, non si sia adoperato per conoscere chi e quandosi fosse recato dagli Armieri con cui il Fuzzi operava ed era in contattoda sedici anni e con i quali aveva un rapporto di confidenza e di amicizia;o) neppure è specificato quali prodotti avessero offerto i pretesi agenti inconcorrenza;p) per nessuna delle modifiche contrattuali, disposte dalla mandante aisensi dell’art. 2 AEC, è possibile per l’agente reagire con un recessoimmediato per giusta causa, qualunque peso economico abbiano quellemodifiche, sia di lieve entità, sia di media entità, sia di sensibile entità;q) anzi, per quelle di lieve e media entità l’agente non può far cessare ilrapporto, facoltà che gli è riconosciuta solo per quelle di sensibile entitàma pur sempre con preavviso;r) l’appellante non ha neppure censurato l’affermazione del Tribunale,secondo cui le indennità di fine rapporto non sono dovute quando ilrapporto sia cessato per recesso dell’agente non sorretto da giustacausa;s) quanto agli affari direttamente conclusi dalla preponente, non spettaalcuna provvisione a fronte dell’espressa previsione del mandato (punti4.2 e 8,7), clausole espressamente firmate e specificamentesottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;Numero registro generale 6940/2024Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 16294/2026Data pubblicazione 26/05/2026t) l’art. 1748, co. 2, c.c. prevede le provvigioni indirette ma consente laderoga mediante apposita clausola, così come lo prevede l’art. 4, co. 2,AEC;u) per il resto il diritto a provvigioni nasce in ragione dello svolgimento odella promozione di singoli affari, ma di tali indicazioni il ricorso è privo;v) pertanto la richiesta di documentazione ex art. 1749, o. 3, c.c. èesplorativa, scontando l’omessa preliminarmente necessariaindicazione degli affari in relazione ai quali il credito è vantato;w) a differenza del caso deciso da Cass. n. 4504/1997 sulla nullità dellaclausola, nel caso in esame le clausole sono state specificamenteapprovate per iscritto ex art. 1341 e 1342 c.c.;x) con riguardo alle provvigioni per l’anno 2017 per affari conclusi conclienti direzionali, non compete alcuna somma, poiché la variazione èstata comunicata con effetto immediato e quindi l’unica conseguenza èil diritto dell’agente alla relativa indennità di mancato preavviso, comeprevisto dall’AEC;y) tale indennità non è stata chiesta in primo grado, sicché la relativadomanda avanzata in appello è nuova e quindi inammissibile.5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a tre motivi.6.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta l’errata interpretazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.,nonché la violazione degli artt. 1322, 1343, 1346 e 1418 c.c. per avere laCorte territoriale escluso la nullità delle clausole di cui all’art. 4.2 e 8.7 delcontratto di agenzia.Il motivo è fondato per quanto di ragione.Questa Corte ha affermato che in materia di rapporto di agenzia, ilproponente non può operare, con continuità, nella zona di competenzadell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, co. 2, c.c., ha solamente la facoltà diconcludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cuiNumero registro generale 6940/2024Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 16294/2026Data pubblicazione 26/05/2026compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire lecosiddette provvigioni indirette (Cass. n. 15069/2008).Nel caso di specie non risulta accertato che la preponente abbia operatocon continuità nella zona assegnata in esclusiva al Fuzzi. Quindi è conformea diritto il convincimento della Corte territoriale, che ha ritenuto legittimo ilcomportamento in tal senso della mandante.Sul piano della provvigione c.d. indiretta, lo stesso comma 2^ dell’art. 1748c.c., che la prevede come diritto dell’agente, contiene l’espressa riserva “salvoche sia diversamente pattuito”, dimostrando che la norma sulla provvigionec.d. indiretta ha carattere dispositivo, suscettibile pertanto di essere derogatamediante accordo delle parti. In tal senso è appunto l’ultimo periodo dell’art.4.2. del contratto di agenzia, riportato dal ricorrente (v. ricorso percassazione, p. 17), che esclude il diritto dell’agente alla provvigione per i“clienti direzionali” con i quali gli affari siano stati conclusi e gestitidirettamente dalla preponente.Ciò nondimeno, la clausola di cui all’art. 8.7 – secondo cui “sarà facoltàdella preponente corrisponderle la provvigione” – si riferisce testualmente nonsoltanto (e non tanto) ai “clienti direzionali”, ma pure agli altri clienti. Sottoquesto profilo – a prescindere dalla specifica approvazione per iscritto ex artt.1341 e 1342 c.c. – la Corte territoriale non ne ha verificato la validità alla lucedell’art. 1355 c.c., ossia della nullità di una condizione sospensiva meramentepotestativa. Come tale, la clausola finirebbe per escludere la sua stessavalenza vincolante, sicché persegue un interesse non meritevole di tutelaproprio perché lascia inammissibilmente ad una delle parti la decisione diassumere o meno quell’obbligo. In tal senso risulta appunto violato l’art. 1322c.c.In definitiva, posta la legittimità di affari – non continuativi, ma specifici –conclusi direttamente dalla preponente nella zona assegnata in esclusivaall’agente, le alternative ammissibili e valide sono soltanto due: la provvigioneindiretta spettante all’agente per legge, oppure la sua esclusione medianteuna specifica pattuizione delle parti. Tertium non datur. Quindi quel che nonè validamente pattuibile è la facoltà, riservata alla preponente, di decidere secorrispondere oppure no la provvigione indiretta. Rispetto a questo themadecidendum resta del tutto estraneo il caso deciso da questa Corte in un ormaiNumero registro generale 6940/2024Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 16294/2026Data pubblicazione 26/05/2026lontano precedente (Cass. n. 4504/1997), nel quale venne affermata la nullitàai sensi dell'art. 1355 c.c. – risolvendosi in una condizione meramentepotestativa tale da far venir meno l'efficacia vincolante dell'intero contratto –la clausola del contratto di agenzia con la quale il proponente si riservi in ognimomento la possibilità, previa comunicazione, di trattare direttamente alcuniclienti (non previamente individuati), così escludendo ogni diritto dall'agente.In quel caso si ritenne che l'applicazione di detta clausola avrebbe svuotatodi significato il contratto, consentendo al preponente la possibilità di sottrarreall'agente un numero indefinito di clienti - anche tutti - senza riconoscerglidiritto a provvigioni o tenere in alcun conto le spese sostenute e le attivitàsvolte per organizzare una sempre più estesa rete di clienti.In quel caso, dunque, si discuteva di una clausola con cui il proponente siriservava in ogni momento la facoltà di trattare gli affari con i clienti – nonpreviamente individuati – nella zona assegnata in esclusiva all’agente e siescludeva in tal caso il diritto dell’agente a provvigione (c.d. indiretta).Nel caso in esame, invece, l’art. 4.2 del contratto di agenzia – comeinterpretato dalla Corte territoriale – limita quella facoltà ai clienti direzionalie, pur escludendo in via di principio il diritto dell’agente alla provvigione c.d.indiretta, nondimeno con l’art. 8.7 glielo riconosce qualora la preponentedecidesse in tal senso. Quindi ciò che è nulla non è la clausola che prevede lafacoltà della preponente di trattare direttamente con i clienti direzionali, mala clausola che riserva alla preponente la facoltà di riconoscere all’agente laprovvigione indiretta.In conclusione, ciò che i contraenti non possono validamente pattuire è lariserva alla preponente della facoltà di riconoscere o no la provvigione c.d.indiretta all’agente per gli affari conclusi direttamente dalla prima. Tuttavia lanullità della singola clausola – in omaggio al principio di conservazione deglisussiste il diritto dell’agente anche alla provvigione c.d. indiretta, che trova lasua fonte nell’art. 1748, co. 2, c.c.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.il ricorrente lamenta il travisamento delle prove, in violazione degli artt. 115e 116 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 345, co. 2, c.p.c. per avere la Corteterritoriale negato l’ammissione delle istanze istruttorie.Numero registro generale 6940/2024Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 16294/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il motivo è fondato per quanto di ragione.In relazione al travisamento della prova, effettivamente la motivazionedella Corte territoriale (“Con riguardo peraltro ad una ipotizzata violazione dizona ad opera di altri agenti [OSCURATO:SOCIETA], come diverse mail prodotte dall’agentelascerebbero intendere, si deve osservare l’assoluta genericità delle mailmedesime, che mai, in nessuna occasione, fanno diretta menzione dinominativi specifici ovvero forniscono un qualsivoglia elemento indiziario perfar ritenere che la concorrenza in zona fosse stata operata direttamente dallaCanicom”) è palesemente smentita, nella sua prima parte, dal doc. 8,riportato e trascritto dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 22). In taledocumento è rappresentata la mail inviata dal cliente (dalla sua mail“[OSCURATO:EMAIL]”) all’agente, in cui il cliente dichiara che erano“passati in negozio il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA]”, con i quali quel medesimocliente aveva deciso di concludere il contratto, pur avendolo più volte rifiutatoall’agente Fuzzi. Quindi l’affermazione della Corte territoriale di “… assolutagenericità delle mail medesime, che mai, in nessuna occasione, fanno direttamenzione di nominativi specifici” contiene un’informazione probatoriamanifestamente smentita dal predetto documento 8 (Cass. sez. un. n.5792/2024).Inammissibile è invece la seconda censura relativa alla mancataammissione delle istanze istruttorie. Nel silenzio sul punto della Corteterritoriale, il ricorrente aveva l’onere di specificare se quelle istanze fosserostate avanzate già in primo grado e, a fronte del rigetto del Tribunale, se leavesse riproposte con uno specifico motivo di appello, riportando se non tuttii suoi atti processuali, almeno i relativi passi salienti. Tale onere non è statoadempiuto. Sotto questo profilo, dunque, la censura difetta di specificità.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1751 c.c., 13AEC 16/02/2009 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto chel’agente appellante non avesse impugnato l’affermazione del Tribunale sullanon spettanza delle indennità di fine rapporto dovute ex lege. In particolarelamenta che con uno specifico motivo di appello si era doluto della mancatapronunzia del Tribunale in merito al FIRR, spettante all’agente a prescinderedalla sussistenza di una giusta causa di suo recesso. Aggiunge che la CorteNumero registro generale 6940/2024Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 16294/2026Data pubblicazione 26/05/2026territoriale sarebbe incorsa nell’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, ossia le sue domande di provigioni anche postume per clienti da luiprocurati e per affari rimasti a vantaggio della preponente.Il motivo è inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo,perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, pen.co., c.p.c.).Nel resto il motivo, previa conversione del vizio in quello di violazione dinorme di diritto e precisamente dell’art. 13 AEC, è fondato.Il ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda relativa alcensura coglie nel senso, poiché questo emolumento, come disciplinato dalla“fonte” collettiva, è assolutamente indifferenze rispetto alla sussistenza di unagiusta causa di recesso dell’agente.4.- [OSCURATO:PERSONA] di rinvio si atterrà dunque ai seguenti principi di diritto:“in materia di rapporto di agenzia, la conclusione diretta, a mezzo di propridipendenti, di affari da parte della preponente nella zona di competenzaesclusiva dell’agente, se non continuativa e sistematica, bensì riferita a singoliaffari, anche se di rilevante entità, è un fatto lecito e come tale non può esseresussunta nella giusta causa di recesso dell’agente”;“l’art. 1748, co. 2, c.c. sul diritto dell’agente alla provvigione c.d. indirettaè norma dispositiva e quindi derogabile dalle parti mediante una clausola cheescluda tale diritto o lo limiti, escludendolo solo per alcune delle categorie diclienti con i quali la preponente si riservi la facoltà di contrattaredirettamente”;“nel contratto di agenzia i contraenti non possono validamente pattuire lariserva alla preponente della facoltà di riconoscere o no la provvigione c.d.indiretta all’agente per gli affari conclusi direttamente dalla prima; unaclausola di tal fatta è nulla ai sensi dell’art. 1355 c.c.”;“la nullità della predetta clausola non inficia la validità dell’intero contrattodi agenzia, che resta valido, e sussiste il diritto dell’agente anche allaprovvigione c.d. indiretta, che in tal caso trova la sua fonte nell’art. 1748, co.2, c.c.”.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio regolerà le spese processuali anche del giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 6940/2024Numero sezionale 1722/2026Numero di raccolta generale 16294/2026Data pubblicazione 26/05/2026La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, in relazionealle censure accolte, nonché per la regolazione delle spese processuali anchedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data09/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]