CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2025
Cassazione n. 37106/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Presidente della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Presidente della Corte d’appello di Roma ha statuito: “V° si comunica che l’ordinanza di questa Corte in data 18.04.2025 è da considerarsi revocata, in quanto la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile”, così pronunciandosi in ordine all’ordinanza adottata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, che su istanza ex art. 666 cod. proc. pen. o quale correzione errore materiale ex art. 130 c.p.p., in data 18 aprile 2025, aveva statuito: “rilevato che il competente Magistrato di sorveglianza non ha provveduto circa l’autorizzazione a proseguire l’attività lavorativa già ottenuta in precedenza, a integrazione di quanto disposto con sentenza irrevocabile del 30 aprile 2025, autorizza gli allontanamenti dal domicilio di cui all’istanza che precede”. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso di seguito enunciati in conformità al disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l’abnormità del provvedimento impugnato, in quanto la Presidente della 3^ sezione della Corte di appello di Roma, avrebbe esercitato poteri non riconosciuti dall’ordinamento, avendo adottato un provvedimento avulso dagli schemi tipici processuali, revocando de plano con decisione unilaterale e monocratica un provvedimento di natura collegiale, non essendo previsto tale potere dall’art. 666 cod. proc. pen.; soltanto il Collegio quale giudice competente ai sensi delle disposizioni indicate, avrebbe potuto adottare il provvedimento. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha eccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. lett. d) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. 125, comma 3 cod. proc. pen., nonché il difetto assoluto di motivazione Al riguardo, nel ricorso si è evidenziato che il provvedimento difetta anche solo di una parvenza di motivazione, rilevando altresì che alla data della pronuncia dell’ordinanza del 18 aprile 2025, la sentenza era già divenuta irrevocabile e, in ogni caso, la motivazione sarebbe inconferente dal momento che l’istanza è stata rivolta alla Corte di appello di Roma proprio in quanto giudice dell’esecuzione, essendo divenuta definitiva la condanna. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va rilevato che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che la sentenza di condanna n. 9230 del 2024 emessa dalla Corte appello di Roma, nel sostituire la pena detentiva con la pena della detenzione domiciliare sostitutiva, ha omesso di indicare nel dispositivo gli orari nei quali il condannato avrebbe potuto proseguire la propria attività lavorativa come macellaio, pur dando atto nella motivazione che la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare si giustificava proprio in ragione della possibilità di svolgere tale attività in fase esecutiva, ai sensi dell’art. 56 della legge n. 689 del 1981. Risulta, altresì, che proposto incidente di esecuzione al fine di ottenere il riconoscimento delle ulteriori prescrizioni che avrebbero consentito al ricorrente di svolgere l’attività lavorativa, il giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza, adottava l’ordinanza con cui integrava il dispositivo della sentenza divenuta irrevocabile, autorizzando gli allontanamenti dal domicilio affinché il condannato potesse lavorare, indicandone gli orari. Inoltre, come documentato dagli atti allegati dalla difesa, risulta anche che, nel procedimento parallelamente svoltosi innanzi al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 62 della legge n. 689 del 1981, veniva respinta la richiesta di proseguimento dell’attività lavorativa, determinandosi in tal modo una contraddittorietà tra provvedimenti, che il personale della Questura di Roma comunicava alla Corte di appello di Roma. A seguito di tale comunicazione, il provvedimento censurato ha inteso, dunque, revocare il precedente provvedimento collegiale del 18 aprile 2025 che aveva accolto l’istanza del ricorrente di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa durante l’espletamento della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. 2. Tanto premesso, va rilevato che il provvedimento di revoca del provvedimento collegiale è stato adottato dall’ organo monocratico e inaudita altera parte al di fuori degli strumenti previsti dall’ordinamento processuale e ciò tanto nell’ipotesi in cui il precedente provvedimento del 18 aprile 2025 sia stato reso in sede di incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., sia quale correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., richiedendosi in entrambi i casi che i provvedimenti siano adottati dal giudice che ha adottato il provvedimento. Pertanto, trattandosi di provvedimento avulso dagli schemi processuali tipici deve ritenersi viziato da abnormità. In relazione alla categoria dell’abnormità degli atti, giova ricordare il principio affermato da Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 – 01, secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. 2.1. Inoltre va, altresì, rilevato che anche la motivazione resa è intrinsecamente contraddittoria, perché dà conto che già l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata emessa quando la sentenza era divenuta irrevocabile e, in ogni caso, non spiega la ragione per la quale l’irrevocabilità – già conseguita – sia di ostacolo alle prescrizioni in ordine agli allontanamenti dal domicilio. 3. Alla luce di tali considerazioni, si impone, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., l’annullamento senza rinv