CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 29789/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8201/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4347/2021 depositata il 01/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha accolto parzialmente l’appello della società contribuente e riformato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo avverso cartella ICI, anni di imposta 2007 e 2008; 2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi di ricorso; 3. resiste con controricorso, integrato da successiva memoria, la contribuente che chiede di dichiararsi inammissibile il ricorso dell’Agenzia o, comunque, di rigettarlo. Ritenuto che 1. Il ricorso era avverso cartella ICI degli anni di imposta 2007 e 2008 (circostanza pacifica) e la sentenza ha, invece, trattato nella motivazione sostanzialmente la problematica della rideterminazione della rendita catastale della cava, oggetto di altro giudizio tra le parti (precedente sentenza passata in giudicato n. 148/37/2011 e in altro giudizio ancora pendente). 2. La somma dovuta per l’ICI è conseguenziale alla determinazione della rendita, e la determinazione della rendita non era oggetto del presente giudizio. 3. Preliminarmente, però, deve rilevarsi che al Comune di Tivoli – coinvolto nel giudizio proprio perché titolare del credito ICI che ne costituisce l’oggetto specifico - non è stato notificato il ricorso in cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate, nonostante fosse parte nel giudizio di merito. Conseguentemente deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio, a cura della parte ricorrente, nei confronti del Comune di Tivoli e dell’Agenzia delle entrate riscossione che ha notificato la cartella dedotta ( in quanto tale, pure parte del giudizio di merito), con termine per la notifica di giorni 90 dalla comunicazione della presente. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio,a cura della ricorrente, nei confronti del Comune di Tivoli e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, con il termine di giorni novanta dalla comunicazion