CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29766/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Cagliari, sezionedistaccata di Sassari,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 16 settembre 2025 la Corte di appello di Cagliari,sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza in data 22 aprile 2024del Tribunale di Nuoro che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di leggeper il reato di cui agli art. 110, 81 cpv e 544-bis cod. pen., per aver cagionato lamorte di due cani meticci di proprietà del suo vicino di terreno, impiccandolientrambi con due corde a una staccionata.2. L’imputato ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi perviolazione di legge e vizio di motivazione, di cui i primi quattro relativi allaricostruzione della dinamica dei fatti e alle motivazioni del contenimento dei caniche avevano aggredito le pecore del suo gregge e il quinto relativo al bilanciamentodelle circostanze.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.I primi quattro motivi, con cui il ricorrente ha contestato l’accertamento diresponsabilità, sono fattuali e rivalutativi e, come tali inammissibili.L’uccisione dei cani si è maturata in un contesto di elevata conflittualità trai conduttori di terreni limitrofi, allorché il proprietario del gregge, per vendicare ilferimento di una delle sue pecore, ha provveduto, in concorso con altro soggetto,non ricorrente per cassazione in questa sede, ad ammazzare i cani del vicino,impiccandoli alla staccionata. I Giudici di merito hanno ritenuto pienamentecredibile la persona offesa, la quale ha dichiarato che il vicino gli aveva contestatoil ferimento della pecora e si era attribuito l’uccisione del primo cane, ma poi avevatrovato morto anche l’altro cane, ucciso con le medesime modalità. La sentenzadella Corte territoriale è particolarmente dettagliata nella descrizione del fatto,delle condizioni di rinvenimento degli animali, delle considerazioni del veterinarioe degli operanti. I primi quattro motivi sono dunque reiterativi delle stessedoglianze svolte con i motivi di appello e disattese dalla sentenza impugnata concorretta motivazione giuridica. La Corte di appello ha, invero, osservato che la nonnecessità dell’uccisione dei cani, che qualifica il fatto ai sensi dell’art. 544-bis cod.pen., discende dall’inattualità del pericolo dei cani della persona offesa edall’esperibilità di soluzioni meno lesive, di mero contenimento degli animali.Ritiene, dunque, il Collegio che i Giudici abbiano ben governato il principio per ilquale in tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica conl'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessitàsi riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare unpericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o aipropri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile, principioquesto ribadito di recente da Sez. 5, n. 8449 del 04/02/2020, Serra, Rv. 278660– 02 in relazione ad una fattispecie assimilabile a quella in esame, in quantol'imputato aveva ucciso due cani, ritenuti responsabili della morte di tre pecore,dopo che tale fatto era già avvenuto.Quanto al trattamento sanzionatorio e al bilanciamento delle circostanze,la non reiterazione della recidiva, in ragione della natura contravvenzionale di unodei precedenti irrevocabili, relativo all’art. 4 legge n. 110 del 1975, non ha rilievo,perché sia l’imputazione che l’accertamento hanno avuto per oggetto la recidivasemplice, inoltre non manifestamente illogica è la decisione nella parte in cui laCorte di appello ha valorizzato il precedente per furto, sia pure risalente, pergiustificare la proclività a delinquere, mentre l’entità della pena irrogata, sostituitadalla pena pecuniaria (mesi cinque di reclusione convertiti in euro 3.000 di multa)appare inferiore al medio edittale e quindi non richiede una motivazione ulterioreal riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le più recenti Sez. 3, n.29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01 e Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 24 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]