CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 luglio 2021
Cassazione n. 36379/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 9 novembre 2021, il Tribunale del riesame di Catania, in accoglimento dell'impugnazione presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, annullava l'ordinanza emessa in data 17 luglio 2021, con la quale il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica aveva rigettato l'istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RANNO in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, e, per l'effetto, disponeva nei confronti dell'indagato la misura di massimo rigore. A ragione della decisione, osservava il Tribunale che il RANNO, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno dal 13 maggio 2021, aveva violato la prescrizione di non allontanarsi dalla sua abitazione in orario notturno e quella di non associarsi a pregiudicati, commettendo, nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2021, il delitto di danneggiamento di un'autovettura seguito da incendio, in concorso con l'esecutore materiale Emanuele EMIDIO, anch'egli sottoposto alla sorveglianza speciale. Si trattava, dunque, di una violazione delle prescrizioni connesse a una misura di prevenzione di non lieve entità, in quanto finalizzata a commettere un ulteriore reato - cui, per giunta, il RANNO non era nuovo (essendo già stato denunciato per la stessa fattispecie in due precedenti occasioni) - in forma concorsuale con soggetto pregiudicato. La negativa personalità dell'indagato, da valutarsi nell'ottica di una prognosi di recidiva ai sensi dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., era, del resto, agevolmente desumibile dai numerosi precedenti penali per reati di eterogenea tipologia (resistenza a pubblico ufficiale, traffico di stupefacenti, furto, ricettazione, plurime evasioni e molteplici violazioni di misure di prevenzione) documentati a suo carico. L'acclarata pluralità di condanne per evasione e un'indole tendenzialmente protesa a infrangere ogni tipo di regole imposte dalle [OSCURATO:PERSONA] impedivano l'applicazione di misure di autocustodia, rendendo necessario optare per il presidio di massimo rigore. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità e adeguatezza della custodia cautelare in carcere. In sintesi, si rimprovera al Tribunale di Catania di non aver indicato gli elementi di fatto dai quali avrebbe dedotto la ravvisabilità delle esigenze cautelari nonché le concrete e specifiche ragioni giustificative dell'applicazione della più grave misura carceraria in alternativa a quella gradata degli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Giova premettere che, in tema di misure cautelari, ai fini della prognosi della cosiddetta pericolosità sociale, il giudice deve porre particolare attenzione ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l'alta significazione, a tale fine, della recidiva nel reato e deve, altresì, tenere conto delle specifiche modalità e delle circostanze del fatto (Sez. 5, n. 21441 del 17/4/2009, Fiori, Rv. 243887). Va, poi, rammentato, in argomento, che l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso e alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (tra molte, Sez. 6, n. 53026 del 6/11/2017, Crupi, Rv. 271686). Va, infine, precisato che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti donniciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/9/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caterino, Rv. 270463). 3. Il Tribunale del riesame ha fatto puntuale applicazione dei principi appena enunciati. Nell'affermare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ha correttamente valorizzato la pluralità e la eterogeneità dei precedenti penali, anche specifici, documentati a carico del RANNO, ponendoli (anche) in correlazione con le modalità e circostanze del fatto che hanno portato alla contestazione del reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, episodio, quest'ultimo, del quale è stata giustamente sottolineata la perfetta coerenza con la biografia criminale dell'odierno ricorrente. Quanto alla selezione della misura, la individuazione di quella più grave è stata adeguatamente spiegata sulla scorta della negativa personalità dell'indagato, della sua indole irrefrenabilmente trasgressiva e, soprattutto, delle plurime condanne per evasione subite, evidentemente ostative a una prognosi di affidabilità circa il rispetto delle prescrizioni connesse alla eventuale misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Tale affermazione, come detto, costituisce pronuncia implicita sulla inopportunità di impiego di dispositivi di controllo elettronico a distanza. 4. A fronte di una motivazione scevra da vizi logici e giuridici, il ricorrente si limita a muovere censure affatto generiche e, comunque, manifestamente infondate, poiché, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, i giudici di merito hanno convenientemente dato conto, per come esposto, sia delle ragioni giustificanti la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sia di quelle che li hanno indotti a optare per la misura coercitiva più grave.5. Segue all'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in euro tremila. Vanno posti in essere, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma