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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39925/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione aggravata (per carenza degli elementi costitutivi del reato) e della configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7

I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, valorizzando gli elementi indicati a pagg. 2 e seguenti della sentenza impugnata (ed, in particolare, a fondamento della dichiarazione di responsabilità le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], motivatamente ritenute attendibili anche perché corroborate dalla documentazione acquisita; a fondamento della configurazione della circostanza aggravate di cui all'art. 7

I. n. 203 del 1991, i toni ed il contenuto della richiesta "di mettersi in regola per continuare a lavorare", idonei a farla ricollegare al sodalizio mafioso egemone in zona); ritenuto che anche i motivi di ricorso riguardanti la conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, valorizzando la notevole gravità del fatto accertato ed i precedenti penali reiterati dell'imputato, in difetto di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza, che neppure il ricorrente non indica convincentemente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione aggravata (per carenza degli elementi costitutivi del reato) e della configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, valorizzando gli elementi indicati a pagg. 2 e seguenti della sentenza impugnata (ed, in particolare, a fondamento della dichiarazione di responsabilità le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], motivatamente ritenute attendibili anche perché corroborate dalla documentazione acquisita; a fondamento della configurazione della circostanza aggravate di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, i toni ed il contenuto della richiesta "di mettersi in regola per continuare a lavorare", idonei a farla ricollegare al sodalizio mafioso egemone in zona); ritenuto che anche i motivi di ricorso riguardanti la conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, valorizzando la notevole gravità del fatto accertato ed i precedenti penali reiterati dell'imputato, in difetto di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza, che neppure il ricorrente non indica convincentemente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 39925/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris