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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 21865/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12624-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4259/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2017 Oggetto R.G.N. 12624/2018 Cron.

Rep.

Ud. 06/06/2023 CC R.G.N. 478/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello di Roma, con una prima sentenza n. 8685/2011, confermava l'illegittimità del licenziamento di [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2005 intimato dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (d’ora in avanti Casa di Cura) e condannava la stessa a pagare il risarcimento del danno dovuto pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal dì del licenziamento alla reintegra riformando, in tali limiti, la sentenza del tribunale di Roma n.6195/2009 che aveva condannato la Casa di cura al pagamento “di 5 mensilità della retribuzione globale di fatto (pari a 19.906,80 euro)”.

Con la sentenza n. 4259/2017 pubblicata il 20 ottobre 2017, oggetto del presente giudizio di cassazione, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello con il quale la Casa di Cura ha impugnato la sentenza del tribunale di Velletri che respingeva l'opposizione proposta dalla stessa appellante al decreto ingiuntivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato intimato alla detta società il pagamento della somma di euro 196.788,58 a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 l. n. 300/ 70, quantificato in forza di quanto disposto in punto di retribuzione globale di fatto dalla Corte d'appello di Roma con la precedente sentenza n. 8685/2011 in esordio indicata.

Contro la sentenza ha proposto ricorso la Casa di Cura con un unico motivo illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.- con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi al codice civile in relazione al combinato disposto degli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui la precedente sentenza della Corte d'appello avesse modificato la sentenza del tribunale solo con riferimento al periodo con riferimento al quale calcolare il numero delle retribuzioni spettanti al lavoratore appellato, senza alcuna modifica dell'importo dovuto a titolo di retribuzione globale di fatto; e quella, secondo cui su quest’ultimo importo si era formato il giudicato, fossero in contrasto con l’art. 2909 c.c., correttamente inteso alla luce della sua ratio, individuabile ex art. 12 delle preleggi del codice civile. 2.- Il motivo è infondato.

A fondamento della sentenza n. 4259/2017, impugnata in questo giudizio, la Corte d'appello di Roma, respingendo le censure sollevate dalla Casa di Cura - per violazione dell’art. 2909 c.c., dell'art. 132 c.c. e per l’erroneità dei conteggi adottati per la determinazione della retribuzione globale di fatto - ha affermato che la prima sentenza del tribunale di Roma n. 6195/2009 risultava modificata dalla Corte d'appello n. 8685/2011 solo e soltanto con riferimento al periodo, prolungato fino alla data della reintegra del Bianchi, entro il quale calcolare il numero delle retribuzioni spettanti al lavoratore appellato, senza alcuna modifica dell'entità dell'importo dovuto a titolo di retribuzione globale di fatto.

Ed aggiungeva che neppure poteva sostenersi che non si fosse formato il giudicato sul detto importo; in quanto (richiamata a sostegno la sentenza di questa Cassazione n.17895/2016) la somma richiesta nel decreto ingiuntivo opposto altro non era che quanto calcolato in ragione dell'importo come indicato nella sentenza del tribunale di Roma n. 6195/2009 implicitamente confermato dalla Corte d'appello di Roma n. 8685/2011, non assumendo alcun rilievo l'asserita non debenza dell'indennità di rischio rx, di turno e di lavoro notturno del premio di produttività e del premio incentivazione pure ritenute voci retributive legate all'effettiva presenza in servizio ed erogazioni previste dal CCNL come una tantum ovvero straordinarie. 3.- Tanto premesso, ad avviso di questo Collegio, deve ritenersi che la sentenza della Corte di Appello n. 4259/2017, così disponendo, abbia correttamente interpretato il giudicato che si era formato in relazione al quantum relativo alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore licenziato su cui calcolare il risarcimento del danno previsto dall’art. 18 della l.300/1970 ante riforma di cui alla legge n. 92/2012 (siccome stabilito dalla sentenza n. 8685/2011 che la Casa di Cura non ha fatto oggetto di impugnazione). 4.- Ed invero, fermo restando che il compito devoluto in materia a questa Corte (v.

Cass. 10 dicembre 2015, n. 24952) è quello di stabilire se la sentenza impugnata si sia attenuta ai principi tratti dall'art. 2909 cod. civ., per accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non basta limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza, ma occorre individuarne l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi dal dispositivo e dai motivi che la sorreggono, evidentemente considerati in relazione alle ragioni delle parti prese in considerazione (Cass. Sez.

Un., 28 novembre 2007, n. 24664).

Nel caso di specie, è pacifico che, secondo quanto ricordato in esordio, il tribunale di Roma nella prima sentenza della vicenda (la n. 6195/2009) aveva condannato la Casa di Cura al pagamento di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto (pari a 19.906,80 euro), così accertando la misura della retribuzione globale di fatto; tale dato non è più stato oggetto di dibattito in sede di appello, avendo la Corte di appello di Roma con la sentenza n. 8685/2011 riformato la sentenza del tribunale solo con riferimento al numero delle mensilità spettanti , comprese tra il dì del licenziamento e la reintegra.

Come osservato correttamente nella sentenza n. 4259/2017, oggetto del presente giudizio di cassazione, la Corte di appello nella prima sentenza si era in effetti limitata a modificare soltanto il periodo oggetto del risarcimento ma non aveva toccato punto il criterio risarcitorio utilizzato per il calcolo del risarcimento operato dal primo giudice che ha anzi implicitamente convalidato affermando appunto di “confermare nel resto” la sentenza impugnata. 5.- Tanto risult a dal dispositivo della sentenza n. 8685/2011 che così decideva : “ rigetta l'appello della Casa di [OSCURATO:PERSONA]Anna; in accoglimento come segue dell'appello del Bianchi ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna la Casa di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno patito dal Bianchi in virtù dell’illegittimo licenziamento che liquida, anziché come liquidato in prime cure nel maggior importo corrispondente alle retribuzioni globali di fatto non percepite dal dì del licenziamento e sino alla reintegra del 30 Marzo 2009, oltre ad interesse di legge dalle scadenze al soddisfò e rivalutazione sino ad oggi nonché alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite del grado che liquida in complessivi euro 3000 di cui 1800 per onorari da distrarsi.” E la statuizione relativa al medesimo risarcimento del danno era giustificata nella motivazione della medesima sentenza nei seguenti termini: “va invece accolto come in appresso l'appello del Bianchi che lamenta come il primo giudice pur ritenendo illegittimo il licenziamento abbia limitato il risarcimento alla sola somma di euro 19.906,8 pari a 5 retribuzioni globali di fatto.

La sentenza che peraltro sul punto è assolutamente priva di motivazione sul punto va riformata.

Prevede al riguardo l'articolo 18, comma quattro della legge n. 300/1970 che il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore…. stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra… in ogni caso la misura del risarcimento non possa essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto; detta norma non consente tuttavia - come implicitamente ritenuto dal giudice di primo cure- una riduzione del risarcimento nel rispetto di detto limite minimo in quanto la regola risarcitoria è quella appunto commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, mentre detto limite costituisce una parte irriducibile delle obbligazione risarcitoria complessiva dovuto qualora la reintegra intervenga a meno di 5 mesi dal licenziamento ( cfr. Cass. n.19770/2009).

Compete pertanto al Bianchi il risarcimento del danno patito in virtù dell'illegittimo licenziamento che liquida anziché come liquidato in prime cure nel maggior importo corrispondente alle retribuzioni globali di fatto non percepite dal di del licenziamento e sino alla reintegra del 30 Marzo 2009, oltre ad interessi di legge dalle scadenze al soddisfo e rivalutazione fino ad oggi”. 6.- Ad avviso di questo Collegio, all a luce dei dati precisamente riportati, la Corte di appello ha dunque ben interpretato il precedente giudicato sulla base degli elementi testuali e logici presenti tanto nel dispositivo quanto nella motivazione della prima sentenza; dal momento che come affermato dalla Corte di Appello di Roma la sentenza del tribunale di Roma n. numero 6195/2009 risulta modificata dalla Corte d'appello di Roma n. 8685/2011 solo e soltanto con riferimento al periodo entro il quale calcolare il numero delle retribuzioni spettanti al lavoratore appellato senza alcuna modifica dell'entità dell'importo dovuto a titolo di retribuzione globale di fatto.

Così come risulta corretto quanto affermato sul fatto che la somma richiesta nel decreto ingiuntivo opposto altro non fosse che quanto calcolato in ragione dell'importo come indicato nella sentenza del tribunale di Roma n. 6195/2009 implicitamente confermato. 7.- In definitiva, alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, il ricorso proposto dalla Casa di Cura deve essere respinto.

Nulla deve essere disposto sulle spese processuali non essendosi il Bianchi costituito in giudizio.

Al rigetto del ricorso consegue il raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12624-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4259/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2017 Oggetto R.G.N. 12624/2018 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC R.G.N. 478/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello di Roma, con una prima sentenza n. 8685/2011, confermava l'illegittimità del licenziamento di [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2005 intimato dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (d’ora in avanti Casa di Cura) e condannava la stessa a pagare il risarcimento del danno dovuto pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal dì del licenziamento alla reintegra riformando, in tali limiti, la sentenza del tribunale di Roma n.6195/2009 che aveva condannato la Casa di cura al pagamento “di 5 mensilità della retribuzione globale di fatto (pari a 19.906,80 euro)”. Con la sentenza n. 4259/2017 pubblicata il 20 ottobre 2017, oggetto del presente giudizio di cassazione, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello con il quale la Casa di Cura ha impugnato la sentenza del tribunale di Velletri che respingeva l'opposizione proposta dalla stessa appellante al decreto ingiuntivo richiesto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato intimato alla detta società il pagamento della somma di euro 196.788,58 a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 l. n. 300/ 70, quantificato in forza di quanto disposto in punto di retribuzione globale di fatto dalla Corte d'appello di Roma con la precedente sentenza n. 8685/2011 in esordio indicata. Contro la sentenza ha proposto ricorso la Casa di Cura con un unico motivo illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.- con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi al codice civile in relazione al combinato disposto degli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui la precedente sentenza della Corte d'appello avesse modificato la sentenza del tribunale solo con riferimento al periodo con riferimento al quale calcolare il numero delle retribuzioni spettanti al lavoratore appellato, senza alcuna modifica dell'importo dovuto a titolo di retribuzione globale di fatto; e quella, secondo cui su quest’ultimo importo si era formato il giudicato, fossero in contrasto con l’art. 2909 c.c., correttamente inteso alla luce della sua ratio, individuabile ex art. 12 delle preleggi del codice civile. 2.- Il motivo è infondato. A fondamento della sentenza n. 4259/2017, impugnata in questo giudizio, la Corte d'appello di Roma, respingendo le censure sollevate dalla Casa di Cura - per violazione dell’art. 2909 c.c., dell'art. 132 c.c. e per l’erroneità dei conteggi adottati per la determinazione della retribuzione globale di fatto - ha affermato che la prima sentenza del tribunale di Roma n. 6195/2009 risultava modificata dalla Corte d'appello n. 8685/2011 solo e soltanto con riferimento al periodo, prolungato fino alla data della reintegra del Bianchi, entro il quale calcolare il numero delle retribuzioni spettanti al lavoratore appellato, senza alcuna modifica dell'entità dell'importo dovuto a titolo di retribuzione globale di fatto. Ed aggiungeva che neppure poteva sostenersi che non si fosse formato il giudicato sul detto importo; in quanto (richiamata a sostegno la sentenza di questa Cassazione n.17895/2016) la somma richiesta nel decreto ingiuntivo opposto altro non era che quanto calcolato in ragione dell'importo come indicato nella sentenza del tribunale di Roma n. 6195/2009 implicitamente confermato dalla Corte d'appello di Roma n. 8685/2011, non assumendo alcun rilievo l'asserita non debenza dell'indennità di rischio rx, di turno e di lavoro notturno del premio di produttività e del premio incentivazione pure ritenute voci retributive legate all'effettiva presenza in servizio ed erogazioni previste dal CCNL come una tantum ovvero straordinarie. 3.- Tanto premesso, ad avviso di questo Collegio, deve ritenersi che la sentenza della Corte di Appello n. 4259/2017, così disponendo, abbia correttamente interpretato il giudicato che si era formato in relazione al quantum relativo alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore licenziato su cui calcolare il risarcimento del danno previsto dall’art. 18 della l.300/1970 ante riforma di cui alla legge n. 92/2012 (siccome stabilito dalla sentenza n. 8685/2011 che la Casa di Cura non ha fatto oggetto di impugnazione). 4.- Ed invero, fermo restando che il compito devoluto in materia a questa Corte (v. Cass. 10 dicembre 2015, n. 24952) è quello di stabilire se la sentenza impugnata si sia attenuta ai principi tratti dall'art. 2909 cod. civ., per accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non basta limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza, ma occorre individuarne l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi dal dispositivo e dai motivi che la sorreggono, evidentemente considerati in relazione alle ragioni delle parti prese in considerazione (Cass. Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24664). Nel caso di specie, è pacifico che, secondo quanto ricordato in esordio, il tribunale di Roma nella prima sentenza della vicenda (la n. 6195/2009) aveva condannato la Casa di Cura al pagamento di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto (pari a 19.906,80 euro), così accertando la misura della retribuzione globale di fatto; tale dato non è più stato oggetto di dibattito in sede di appello, avendo la Corte di appello di Roma con la sentenza n. 8685/2011 riformato la sentenza del tribunale solo con riferimento al numero delle mensilità spettanti , comprese tra il dì del licenziamento e la reintegra. Come osservato correttamente nella sentenza n. 4259/2017, oggetto del presente giudizio di cassazione, la Corte di appello nella prima sentenza si era in effetti limitata a modificare soltanto il periodo oggetto del risarcimento ma non aveva toccato punto il criterio risarcitorio utilizzato per il calcolo del risarcimento operato dal primo giudice che ha anzi implicitamente convalidato affermando appunto di “confermare nel resto” la sentenza impugnata. 5.- Tanto risult a dal dispositivo della sentenza n. 8685/2011 che così decideva : “ rigetta l'appello della Casa di [OSCURATO:PERSONA]Anna; in accoglimento come segue dell'appello del Bianchi ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna la Casa di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno patito dal Bianchi in virtù dell’illegittimo licenziamento che liquida, anziché come liquidato in prime cure nel maggior importo corrispondente alle retribuzioni globali di fatto non percepite dal dì del licenziamento e sino alla reintegra del 30 Marzo 2009, oltre ad interesse di legge dalle scadenze al soddisfò e rivalutazione sino ad oggi nonché alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite del grado che liquida in complessivi euro 3000 di cui 1800 per onorari da distrarsi.” E la statuizione relativa al medesimo risarcimento del danno era giustificata nella motivazione della medesima sentenza nei seguenti termini: “va invece accolto come in appresso l'appello del Bianchi che lamenta come il primo giudice pur ritenendo illegittimo il licenziamento abbia limitato il risarcimento alla sola somma di euro 19.906,8 pari a 5 retribuzioni globali di fatto. La sentenza che peraltro sul punto è assolutamente priva di motivazione sul punto va riformata. Prevede al riguardo l'articolo 18, comma quattro della legge n. 300/1970 che il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore…. stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra… in ogni caso la misura del risarcimento non possa essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto; detta norma non consente tuttavia - come implicitamente ritenuto dal giudice di primo cure- una riduzione del risarcimento nel rispetto di detto limite minimo in quanto la regola risarcitoria è quella appunto commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, mentre detto limite costituisce una parte irriducibile delle obbligazione risarcitoria complessiva dovuto qualora la reintegra intervenga a meno di 5 mesi dal licenziamento ( cfr. Cass. n.19770/2009). Compete pertanto al Bianchi il risarcimento del danno patito in virtù dell'illegittimo licenziamento che liquida anziché come liquidato in prime cure nel maggior importo corrispondente alle retribuzioni globali di fatto non percepite dal di del licenziamento e sino alla reintegra del 30 Marzo 2009, oltre ad interessi di legge dalle scadenze al soddisfo e rivalutazione fino ad oggi”. 6.- Ad avviso di questo Collegio, all a luce dei dati precisamente riportati, la Corte di appello ha dunque ben interpretato il precedente giudicato sulla base degli elementi testuali e logici presenti tanto nel dispositivo quanto nella motivazione della prima sentenza; dal momento che come affermato dalla Corte di Appello di Roma la sentenza del tribunale di Roma n. numero 6195/2009 risulta modificata dalla Corte d'appello di Roma n. 8685/2011 solo e soltanto con riferimento al periodo entro il quale calcolare il numero delle retribuzioni spettanti al lavoratore appellato senza alcuna modifica dell'entità dell'importo dovuto a titolo di retribuzione globale di fatto. Così come risulta corretto quanto affermato sul fatto che la somma richiesta nel decreto ingiuntivo opposto altro non fosse che quanto calcolato in ragione dell'importo come indicato nella sentenza del tribunale di Roma n. 6195/2009 implicitamente confermato. 7.- In definitiva, alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, il ricorso proposto dalla Casa di Cura deve essere respinto. Nulla deve essere disposto sulle spese processuali non essendosi il Bianchi costituito in giudizio. Al rigetto del ricorso consegue il raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della
Sentenza Cassazione n. 21865/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris