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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32505/2025

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la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che non ha potuto presenziare all’udienza, con cui ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 16 dicembre 2024 il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell’istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con le misure congiunte dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con divieto di allontanamento senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurime ricettazioni di beni archeologici e culturali e di autoriciclaggio con l’aggravante della transnazionalità.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione del ne bis in idem cautelare (primo motivo), la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per indeterminatezza del fatto e dei criteri di individuazione del locus commissi delicti (secondo motivo), la violazione di legge per mancanza di motivazione o illogicità della stessa a causa del trattamento deteriore rispetto a quello del coindagato Orioli (terzo motivo).

Nella memoria scritta ribadisce le sue difese. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso ènel complesso infondato.

La prima censura ha trovato adeguata risposta nell’ordinanza impugnata ove si è constatato che il rigetto della prima richiesta di misura cautelare era stato giustificato da motivi formali per la mancata enunciazione e l’inadeguato sviluppo dei singoli capi di incolpazione.

Il rigetto della richiesta per motivi formali non integra una preclusione cautelare (tra le più recenti, Sez. 1, n. 15288 del 05/03/2021, Weldensea, Rv. 281063 – 01).

Nella memoria il ricorrente ha dettagliato la censura riportando uno stralcio dell’ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato, a suo dire, nel merito la richiesta di applicazione di misure cautelari, non sussistendo i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo.

L’affermazione non è apprezzabile perché contenuta solo nella memoria presentata per l’udienza e non nel ricorso per cassazione.

Peraltro, non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata ove si dà atto che i capi d’incolpazione erano stati riformulati e la richiesta di applicazione delle misure era stata rimodulata.

La seconda censura relativa all’indeterminatezza dei capi d’incolpazione ha del pari trovato adeguata risposta nell’ordinanza che spiega come indichino esattamente i reperti oggetto dei traffici e non vi sia stata lesione del diritto di difesa.

Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, infatti, emerge agevolmente che il ricorrente ha potuto formulare specifiche contestazioni in tema di partecipazione in posizione apicale al reato associativo.

Il Tribunale del riesame ha poi illustrato in modo esaurientela catena illegale di veicolazione dei beni culturali, le modalità di funzionamento del sodalizio, i ruoli ricoperti dai coindagati, i mezzi adoperati per il traffico illecito e le plurime condotte illecite del [OSCURATO:PERSONA].

La terza censura appare nuova e per giunta non è suffragata da elementi di valutazione e di comparazione con la posizione del coindagato.

Non è chiaro neanche per quale ragione il ricorrente abbia ritenuta sproporzionata o eccessivamente gravosa l’applicazione di misure non custodiali.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che non ha potuto presenziare all’udienza, con cui ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 16 dicembre 2024 il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell’istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con le misure congiunte dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con divieto di allontanamento senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurime ricettazioni di beni archeologici e culturali e di autoriciclaggio con l’aggravante della transnazionalità. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione del ne bis in idem cautelare (primo motivo), la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per indeterminatezza del fatto e dei criteri di individuazione del locus commissi delicti (secondo motivo), la violazione di legge per mancanza di motivazione o illogicità della stessa a causa del trattamento deteriore rispetto a quello del coindagato Orioli (terzo motivo). Nella memoria scritta ribadisce le sue difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso ènel complesso infondato. La prima censura ha trovato adeguata risposta nell’ordinanza impugnata ove si è constatato che il rigetto della prima richiesta di misura cautelare era stato giustificato da motivi formali per la mancata enunciazione e l’inadeguato sviluppo dei singoli capi di incolpazione. Il rigetto della richiesta per motivi formali non integra una preclusione cautelare (tra le più recenti, Sez. 1, n. 15288 del 05/03/2021, Weldensea, Rv. 281063 – 01). Nella memoria il ricorrente ha dettagliato la censura riportando uno stralcio dell’ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato, a suo dire, nel merito la richiesta di applicazione di misure cautelari, non sussistendo i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo. L’affermazione non è apprezzabile perché contenuta solo nella memoria presentata per l’udienza e non nel ricorso per cassazione. Peraltro, non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata ove si dà atto che i capi d’incolpazione erano stati riformulati e la richiesta di applicazione delle misure era stata rimodulata. La seconda censura relativa all’indeterminatezza dei capi d’incolpazione ha del pari trovato adeguata risposta nell’ordinanza che spiega come indichino esattamente i reperti oggetto dei traffici e non vi sia stata lesione del diritto di difesa. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, infatti, emerge agevolmente che il ricorrente ha potuto formulare specifiche contestazioni in tema di partecipazione in posizione apicale al reato associativo. Il Tribunale del riesame ha poi illustrato in modo esaurientela catena illegale di veicolazione dei beni culturali, le modalità di funzionamento del sodalizio, i ruoli ricoperti dai coindagati, i mezzi adoperati per il traffico illecito e le plurime condotte illecite del [OSCURATO:PERSONA]. La terza censura appare nuova e per giunta non è suffragata da elementi di valutazione e di comparazione con la posizione del coindagato. Non è chiaro neanche per quale ragione il ricorrente abbia ritenuta sproporzionata o eccessivamente gravosa l’applicazione di misure non custodiali. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces
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