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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 41206/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione.

Rilevato che i tre motivi dedotti con il ricorso si compendiano in una complessiva critica in fatto e di merito della decisione impugnata, mirando in sostanza ad una revisione dell'esito decisorio del giudizio, incompatibile con la funzione tipica del vaglio processuale di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere e e sore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che i tre motivi dedotti con il ricorso si compendiano in una complessiva critica in fatto e di merito della decisione impugnata, mirando in sostanza ad una revisione dell'esito decisorio del giudizio, incompatibile con la funzione tipica del vaglio processuale di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere e e sore Il
Sentenza Cassazione n. 41206/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris