CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 1999
Cassazione n. 28863/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/01/1999 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del Tribunale in sede, rese in data 19 settembre 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto ed euro ottocento di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza di quindici centimetri. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto (manifesta illogicità della motivazione e mancanza di giustificazioni in relazione alla qualificazione giuridica) non è consentito in sede di legittimità. Rilevato invero, che la censura è versata in fatto (si sostiene che il coltello era destinato all'uso quotidiano trattandosi di persona senza fissa dimora e priva di abitazione) nonché riproduttivo di profili di censura già vagliati dalla sentenza impugnata con ragionamento immune da illogicità manifesta, completo e in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083 - 01: fattispecie relativa al rinvenimento di un taglierino ed un coltello con lama nello zaino di un soggetto senza fissa dimora che si aggirava all'interno di un parcheggio, in cui la Corte ha ritenuto che l'indisponibilità di un'abitazione stabile non può da sola consentire il porto indiscriminato ed ingiustificato di oggetti di tale tipo, potendo il suddetto soggetto far ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli). [OSCURATO:PERSONA] che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle o O pl m mende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. r7) v> _ - -7' P.Q.M. .7-ra '4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle re er e y.„ sr) N- t, nn••n spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2025