Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:212
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione)
29 novembre 2007
Causa F‑19/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Concorso generale – [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice – Contatto con i membri della commissione giudicatrice – Esclusione dal concorso – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento delle decisioni
della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/43/06, rispettivamente in data 6 dicembre 2006 e 2 febbraio 2007,
di non iscriverlo nell’elenco di riserva del detto concorso e di escluderlo da quest’ultimo, nonché la condanna della [OSCURATO:PERSONA]
a versargli un risarcimento forfettario valutato ex aequo et bono in EUR 120 491,28.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Motivi
2.
Funzionari – Concorso – [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice – Decisione di esclusione di un candidato
(Statuto dei funzionari, art. 30)
1.
Nell’ambito di un ricorso in cui viene contestata la legittimità della decisione di escludere un candidato da un concorso
in quanto ha violato le clausole del bando di concorso prendendo contatto con i membri della commissione giudicatrice, spetta
all’interessato, in presenza di elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti a conferma di tale fatto, fornire
la prova contraria o, quanto meno, fornire una spiegazione o una giustificazione tale da mettere in discussione la verosimiglianza
del fatto asserito, al fine di consentire al Tribunale di formulare la sua decisione.
(v. punto 34)
Riferimento:
Corte: 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑123, punto 79)
2.
La commissione giudicatrice di un concorso, che ha il potere di redigere l’elenco degli idonei ai sensi dell’art. 30 dello
Statuto, è competente ad accertare il comportamento irregolare di un candidato e ad escluderlo dal concorso conformemente
alle clausole del bando di concorso. Al riguardo, la circostanza che la decisione formale di esclusione del candidato sia
stata comunicata a quest’ultimo solo dopo la pubblicazione dell’elenco di riserva contenente per errore il nome dell’interessato
non è tale da rendere irregolare la detta decisione, in mancanza di qualsiasi termine perentorio al riguardo, previsto dalle
disposizioni statutarie applicabili, e di qualsiasi inosservanza del principio di buona amministrazione che possa per questo
motivo essere contestata all’istituzione.
(v. punto 37)