CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 29033/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribun a le di Torino, deducendo di avere lavorato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione come docente di scuola secondaria di secondo grado dall’a.s. 2001/2002 in forza di successivi contratti a termine e di essere stata immessain ruolo dall’a.s. 2017/2018 e chiedendo il pagamento della progressione stipendiale pre-ruolo, dell’indennità sostitutiva delle ferieper gli a.s. 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, del contributo alla formazione per gli a.s. 2015/2016 e 2016/2017della carta docente per gli a.s. 2015/2016 e 2016/2017 ed il pagamento della somma derivante dall’applicazione della cd. “clausola di salvaguardia”di cui all’art. 2 del CCNL. 2. Il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento delricorso, ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore d i [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 1059,64 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie (di cui € 229,00 per l’a.s. 2012/2013,€ 366,50 per l’a.s. 2013/2014 ed € 463,18 per l’a.s. 2014/2015ed ha disatteso le altre domande proposte dalla ricorrente (eccetto quella, rinunciata, riguardante gli scatti pre-ruolo). 3. La Corte di Appello di Torino in accoglimento del gravame proposto avverso tale sentenza da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’ulteriore somma di € 1371,93, oltre interessi legali. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. 5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è rimasto intimato. DIRITTO 1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda afferente alla c.d. “clausola di salvaguardia” prevista dall’art. 2, commi 2 e 3, del CCNL 2011, riguardante il periodo successivo all’immissione in ruolo. Sostiene che la sentenza impugnata non è suscettibile di correzione sul punto, in quanto la parte motiva non indica la somma di € 627,20 richiesta a tale titolo, né la circostanza che l’Amministrazione aveva ritenuto detta somma contabilmente corretta. 2. Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 17931/2013 hanno affermato che “Nel giudizio per cassazione - che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod.proc. civ.- il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia, da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate, non è indispensabile che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod.proc. c iv . (con riferimento all’art. 112 cod.proc. c iv .), purché nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”. Il ricorso denunciala violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., senza nemmeno prospettarela nullità della sentenza impugnata. Nel caso di specie l’omessa pronuncia non è peraltro configurabile, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto fondate le domande relative all’applicazione della c.d. clausola di salvaguardia e alla quantificazione dell’indennità per ferie non fruite per l’anno scolastico 2012/2013, e ne ha esplicitato le ragioni, indicando altresì alle pagg. 2 e 3 gli importi richiesti per detti titoli; nel dispositivo ha dunque indicato il totale dell’ulteriore importo complessivamente dovuto rispetto a quello riconosciuto dal Tribunale, liquidandolo nella complessiva somma di € 1371,93. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 4. Non va adottata alcuna statuizione sulle spese di lite, atteso che il Ministero dell’Istruzione e del merito non ha svolto attività difensiva. 5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli