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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24833/2026

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orte di appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Catanzaro– decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento, da parte della PrimaSezione penale di questa Corte, della precedente ordinanza emessa dalla stessaCorte in data 6.7.2020, impugnata dal Procuratore Generale presso la Corte diappello di Catanzaro – ha rigettato l’istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], voltaal riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con lesentenze riportate ai numeri da 1 a 13 nella parte introduttiva del provvedimentoimpugnato.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da duemotivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazionedella sentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge (in relazione agliarticoli 627, 666, 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen.) e vizio di motivazione, peravere la Corte di appello di Catanzaro rigettato la richiesta di continuazione tra ireati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 1, 4, 7 e 10 del provvedimentoimpugnato.La difesa evidenzia che, con le sentenze citate, [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e reati fine riconducibili almedesimo sodalizio criminale, del quale il ricorrente avrebbe fatto parte senzasoluzione di continuità sin dal 2001, non potendosi attribuire rilievo ad alcuniperiodi di detenzione subiti, alla parziale diversità soggettiva della compagineassociativa e alla diversità dei ruoli ricoperti in seno alla stessa, elementi di per sénon ostativi al riconoscimento del medesimo disegno criminoso, come statuito dadiverse sentenze di questa Corte, tra cui Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021 e Sez.1, n. 9665 del 2024.2.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge (in riferimento agliarticoli 627, 666, 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen.) e vizio di motivazione, peravere la Corte di appello di Catanzaro rigettato la richiesta di continuazione tra ireati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 3, 5, 6, 8 e 9, come riportati nelprovvedimento impugnato.Il ricorrente rappresenta che, con le tre condanne per il reato associativo,emesse all’esito dei procedimenti “Tabula rasa”, “Spes” e “Chimera”(rispettivamente riportate ai numeri 4, 7 e 10 nella parte introduttiva delprovvedimento impugnato) era stata già riconosciuta la c.d.

“continuazioneinterna” con una serie di reati scopo.Alcuni episodi, pur sempre inquadrabili nel contesto associativo, erano statituttavia giudicati in modo separato del tutto casualmente, tra cui quelli di cui allesentenze n. 6 (tentato omicidio Aiello), 8 (omicidio Torchia), 9 (estorsione) - reatitutti aggravati dall’art. 7 del decreto-legge n. 152/1991, non solo per il metodomafioso ma anche per la finalità di agevolazione del clan di appartenenza,diversamente da quanto indicato dalla Corte di appello di Catanzaro -, nonché dicui al n. 3 (in materia di stupefacenti), comunque compatibile con la tramaassociativa; tali episodi dovevano, pertanto, essere unificati ai sensi dell’art. 81,comma 2 cod. pen., anche tenuto conto del fatto che la continuazione tra reatiassociativi e reato scopo, come già statuito da questa Corte (Sez. 1, n.39858/2023), doveva essere ravvisata laddove i secondi fossero stati deliberati,non al momento della costituzione del sodalizio, ma quando il partecipe si eradeterminato a far ingresso in esso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini diseguito precisati.2.

Deve premettersi che la Prima Sezione penale di questa Corte,nell’annullare l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 6luglio 2020 - con la quale era stato riconosciuto, in favore dell’odierno ricorrente,il vincolo della continuazione tra una pluralità di sentenze di condanna emesse asuo carico per fatti commessi in un lungo arco temporale -, ha delineato i principiai quali il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi, rilevando la necessità di tenerconto «della distinzione tra unitarietà del disegno criminoso, che presupponel'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insiemepresenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, dalla merainclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa o diversa specie, sullabase di una determinata scelta di vita o di un programma generico di attivitàdelittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr. Sez. 1,n. 15955 del 8/1/2016, Eloumari, Rv. 266615)», nonché della non sovrapponibilitàtra «il disegno criminoso unitario richiesto dal reato continuato e programmaassociativo di un'associazione per delinquere, anche di stampo mafioso», nozioninotoriamente distinte, in quanto il programma associativo, come noto, ha uncontenuto generale e indeterminato, che non contempla la necessaria previsionedei singoli reati-scopo, mentre il “medesimo disegno criminoso” presuppone larappresentazione, al momento dell’adesione dell’associato al sodalizio, dei singoliepisodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, ed è pertantoravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato, inorigine, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda(Sez. 6, n. 4680 del 20/1/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 1, n. 23818 del22/6/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018,Giglia, Rv. 271984).La sentenza di annullamento della Prima Sezione, richiamando il consolidatoorientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità sul punto, ha postoin evidenza, in particolare, che il riconoscimento del vincolo della continuazionetra reati associativi e reato scopo postula che «fin dall'inizio del vincolo associativodevono essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo,del singolo episodio delittuoso da unificare e non genericamente di un qualunquefatto di quel tipo o di quella categoria.

Non è, quindi, configurabile la continuazionetra reati scopo che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nelquadro associativo, o pur costituendo il metodo usuale di risoluzione dei conflittiinterni od esterni, o ancora diretti a conseguire il rafforzamento della consorteria,non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti acircostanze ed eventi contingenti od occasionali, che non avrebbero potuto essereimmaginati al momento iniziale dell'associazione stessa; in tutti questi casi, infatti,difettano per lo specifico episodio che viene in considerazione i requisiti essenzialidell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. e, in particolare,l'iniziale previsione unitaria e specifica, sia pure di massima, delle singoleviolazioni».Quanto all'unificazione tra più reati di associazione di stampo mafioso, è statoaltresì rilevato che «non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato edall'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura deivari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, alfine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazioneorganizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (cfr. da ultimo Sez. 6, n.51906 del 15/9/2017, Carpentieri, Rv. 271569)».Ritiene il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio, si siaquasi integralmente adeguata ai principi sopra richiamati e a quelli in altreoccasioni espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimentodel vincolo della continuazione tra il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (o piùreati di tale tipo) e i delitti scopo, con la sola eccezione delle sentenze indicate aipunti 4 e 7 dell’ordinanza impugnata.3.

Iniziando dal primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente chiede ilriconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze di condanna emessenei suoi confronti per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed altri singoli reatiscopo, all’esito dei procedimenti denominati “Tabula rasa”, “Spes” e “Chimera” (dicui ai punti 4, 7 e 10 dell’elenco richiamato nel provvedimento impugnato), nonchécon la sentenza indicata al punto 1 (riguardante reati in materia di armi, nonaggravati dalla circostanza aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del1991), lo stesso deve ritenersi parzialmente fondato.3.1.

In relazione ai reati accertati con la sentenza sub 1), il motivo è infondato,limita solo a precisare che gli stessi sono stati già unificati sotto il vincolo dellacontinuazione con altra pronuncia (indicata in ricorso nella sentenza di cui al punto3 dell’ordinanza impugnata ma, in realtà, come emerge dalla descrizione dellefattispecie delittuose e dalla data di consumazione dei reati, trattasi della sentenzadi cui al punto 4 del provvedimento oggetto di ricorso).3.2.

Quanto alla continuazione tra i tre reati associativi, di cui alle sentenzeriportate ai punti 4, 7 e 10 (con condotte accertate, rispettivamente, dal settembre2000 all’aprile 2004, dall’agosto 2005 all’agosto 2008 e dal 2009 al maggio del2016), il ricorrente deduce che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto parte sempre dellamedesima associazione a delinquere (clan [OSCURATO:PERSONA]) e che tale unitarietà nonsarebbe vanificata né dai periodi di detenzione subiti dal ricorrente, né daimutamenti intervenuti nella compagine associativa o dalla diversità dei ruoliconcretamente rivestiti dal [OSCURATO:PERSONA] al suo interno, come posto in evidenza daquesta stessa Quinta Sezione penale, con la pronuncia n. 20900 del 26/04/2021,Gattuso, Rv. 281375 – 01, e dalla Prima Sezione con la sentenza, n. 9665 del05/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], non massimata.Le pronunce richiamate dal ricorrente esprimono un orientamento ormaiconsolidato di questa Corte, al quale anche questo Collegio intende darecontinuità, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, non comportanosoluzione di continuità nella vita dell'organizzazione: a) l'eventuale variazione dellacompagine associativa per successiva adesione di nuovi membri o per rescissionedel rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attivitàcriminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambitoterritoriale di operatività (oltre alle già citate statuizione, anche Sez. 2, n. 1688del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516 – 01; Sez. 5, n. 35673 del19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770 – 01), come pure deve escludersi che la merasopravvenienza dello stato di detenzione dell’associato faccia venire meno lapermanenza della partecipazione al sodalizio (tra le tante, Sez. 6, n. 1162 del14/10/2021, dep. 2022, Rv. 282661 – 02).Senonché, nelle medesime pronunce testé richiamate viene anche posto inevidenza che ad un’associazione di stampo mafioso ne possa seguireeffettivamente una parzialmente diversa, laddove emerga la conclusione di undiverso patto criminale, eventualmente originato da eventi traumatici generatoridi discontinuità nel programma associativo, come nel caso di faide, scissioni ofusioni di gruppi originariamente distinti.Ebbene, la Corte di appello di Catanzaro, nell’escludere la continuazione tra ireati associativi accertati con le sentenze di cui ai punti 4 e 7, da un lato, e quelloaccertato con la sentenza sub 10 (procedimento “Chimera”), dall’altro, motivaadeguatamente proprio in relazione alla sussistenza di un evento di tale tipo,osservando che, a seguito della “terza guerra di mafia” verificatasi sul territorio diriferimento, del totale scompaginamento del clan Giampà (un tempo dominantesul territorio di [OSCURATO:PERSONA]), delle scelte collaborative maturate da una seriedi affiliati dei diversi gruppi della zona, delle attività di contrasto dell’Autoritàgiudiziaria e delle scarcerazioni di personaggi di spicco, nel periodo preso inconsiderazione dalla sentenza “Chimera”, come delineato proprio dalla citatapronuncia, venne a crearsi «un nuovo organismo» criminale, con la costituzionedella «cosca Cerra-Torcasio-[OSCURATO:PERSONA]», da ritenersi dunque distinta e autonomadalle associazioni malavitose precedenti.Il ricorso non si confronta con questa parte della motivazione delprovvedimento impugnato e difetta pertanto di specificità, richiamandoconsiderazioni che non si attagliano alle ragioni concretamente espresse dallaCorte di appello di Catanzaro per escludere il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione con il reato associativo oggetto della sentenza riportata al punto 10dell’elenco riprodotto nella sua pare introduttiva.3.3.

A diversa conclusione deve tuttavia giungersi in relazione al mancatoriconoscimento della continuazione tra i reati associativi oggetto delle sentenze dicui ai punti 4 e 7 del provvedimento impugnato, giacché in tal caso,effettivamente, come denunciato dal ricorrente, l’esclusione del vincolo di cuiall’art. 81, comma 2, cod. pen. viene motivata solo sulla base di considerazioniche attengono al mutato ruolo rivestito all’interno dell’associazione da AntonioGualtieri (da mero partecipe a capo) e all’alleanza conclusa tra il clan [OSCURATO:PERSONA] ela famiglia “Torcasio”, pur precisando la Corte di appello che gli stessi operavanocongiuntamente «pur rimanendo distinti i due gruppi criminali», senza, dunque,un significativo mutamento della struttura dell’originario sodalizio “[OSCURATO:PERSONA]”, dicui il ricorrente continuava a far parte.Limitatamente a tali due pronunce (sentenze entrambe emesse dalla Corte diappello di Catanzaro in data 2.7.2013, irrevocabile il 2.10.2013 e 23.4.2010,irrevocabile il 24.6.2011) si impone pertanto un annullamento con rinvio per unnuovo giudizio sul punto.4.

Il secondo motivo di ricorso è invece totalmente infondato.4.1.

Deve premettersi che la censura non è del tutto chiara, perché, secondola titolazione del motivo, la richiesta sembrerebbe riguardare il riconoscimentodella continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di cui ai punti 3, 5, 6, 8 e 9del provvedimento impugnato, mentre, dalla parte espositiva del motivo, si ricavache in realtà il ricorrente chiede il riconoscimento della continuazione tra tali reatiscopo e quelli associativi indicati in precedenza.In entrambi i casi, tuttavia, la richiesta non è supportata da fondateargomentazioni di critica rispetto al provvedimento di rigetto della Corte di appellodi Catanzaro, la quale osserva:- che i reati di cui alla sentenza riportata al punto 3 (riguardante il reato dicui all’art. 73 d.p.r. n. 309/1990 commesso dall’ottobre al novembre del 2001)non ha alcuna attinenza con il reato associativo;- che quelli di cui alla sentenza riportata al punto 5 (violenza privata edanneggiamento, realizzati dal [OSCURATO:PERSONA] mentre era detenuto presso la Casacircondariale di Siano) erano stati il frutto di una reazione estemporanea eoccasionale del ricorrente, completamente sganciata dalla commissione degliulteriori reati a lui ascritti;- che le condotte di cui alle sentenze riportate ai punti 6 (tentato omicidioAiello del 30.1.2007), 8 (omicidio Torchia del 28.7.2006) e 9 (estorsionecommessa nel 2005) erano state commesse con metodo mafioso (ai sensi dell’art.7 decreto-legge n. 152 del 1991), ma non al fine di agevolare l’organizzazionemalavitosa, sicché non erano legate dal vincolo della continuazione rispetto alreato associativo.Rispetto a tale motivazione il ricorrente non deduce nulla in relazione ai reatidi cui alle sentenze riportate ai capi 3 e 5 (salvo che quelli di cui al punto 3sarebbero “compatibili” con il reato associativo), mentre in relazione ai fattigiudicati con le sentenze sub 6, 8 e 9 contesta la correttezza del rilievo della Cortedi appello, senza tuttavia documentare che, in relazione a tali reati, fosse statacontestata anche la circostanza aggravante della “finalità” di agevolazionemafiosa, oltre a quella del “metodo”.4.2.

A prescindere dall’evidenziata violazione del principio di “autosufficienza”del ricorso, se anche fosse stata documentata la contestazione, per i reati scopoindicati, della circostanza aggravante di cui all’articolo 7 decreto-legge n. 152 del1991 anche sotto il profilo della “finalità” e non solo del metodo mafioso, lededuzioni difensive sarebbero comunque manifestamente infondate, perché voltea svilire il concetto di unicità del disegno criminoso, confondendolo con la genericariconducibilità dei reati al programma associativo.Come ripetutamente posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa Cortee, tra l’altro, ribadito proprio con la pronuncia di annullamento da parte della PrimaSezione penale, che ha dato luogo al successivo giudizio di rinvio e all’ordinanzaimpugnata, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati (tra i diversireati scopo o tra questi e il reato associativo) postula che fin dal momento dicommissione del primo reato (in odine cronologico) il soggetto agente avesseideato e voluto «il singolo episodio delittuoso da unificare e non genericamente unqualunque fatto di quel tipo o di quella categoria».La ricorrenza o meno della circostanza aggravante della finalità diagevolazione del clan, dunque, diviene del tutto irrilevante in assenza delladimostrazione del fatto che, fin dal momento di adesione dell’associato al clan (ocomunque al momento della realizzazione del primo reato in ordine temporale) ilsoggetto avesse già programmato, quanto meno nelle linee essenziali, lacommissione degli specifici episodi delittuosi successivi di cui si chiedel’unificazione.In mancanza di tale unicità del disegno criminoso, infatti, non vi sarebbealcuna ragione per riconoscere al reo un trattamento sanzionatorio di favore e,anzi, la successiva deliberazione e la commissione di un ulteriore reato dovrebbedeterminare solo un inasprimento della pena per effetto dell’applicazionedell’istituto della recidiva.Orbene, la palese infondatezza del motivo di ricorso emerge già dallaconstatazione della circostanza che si richiede di unificare fatti commessi nel 2005,nel 2006 e nel 2007, rispetto ad un reato associativo che, secondo la stessaricostruzione difensiva che ha portato all’accoglimento parziale del primo motivodi ricorso, sarebbe unitario e risalirebbe quanto meno al 2000, ovvero ad unperiodo di almeno cinque o sette anni prima delle commissione dei tre reati-scopoindicati, senza che si faccia il minimo accenno alle ragioni per le quali sarebberagionevole ritenere che il [OSCURATO:PERSONA], al momento del suo ingresso nel sodaliziomafioso, avesse già programmato, seppur genericamente, di porre in essere lacondotta estorsiva poi realizzata cinque anni dopo, nonché il tentato omicidio el’omicidio realizzati negli anni seguenti.Il ricorso, dunque, pretermette totalmente di confrontarsi con quanto statuitodalla Prima Sezione penale di questa Corte di legittimità in occasionedell’annullamento della precedente ordinanza emessa dalla Corte di appello diCatanzaro, nella parte in cui, come ricordato in precedenza, si era evidenziato che«non è configurabile la continuazione tra reati scopo che, pur rientrando nel piùampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, o pur costituendo il metodousuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, o ancora diretti a conseguire ilrafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab originein quanto conseguenti a circostanze ed eventi contingenti od occasionali, che nonavrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell'associazione stessa;in tutti questi casi, infatti, difettano per lo specifico episodio che viene inconsiderazione i requisiti essenziali dell'istituto previsto dall'art. 81, commasecondo, cod. pen. e, in particolare, l'iniziale previsione unitaria e specifica, siapure di massima, delle singole violazioni».Il motivo è dunque infondato.5.

Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse diAntonio [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto limitatamente alla parte in cui si deduce ilmancato riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’articolo 81,comma 2, cod. pen., tra i fatti accertati con le sentenze emesse dalla Corte diappello di Catanzaro, riportate ai punti 4 e 7 della parte introduttiva dell’ordinanzaimpugnata, con annullamento dell’ordinanza solo su tale punto e rinvio ad altraSezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio in merito.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato limitatamente al diniego dellacontinuazione tra la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, irrevocabile il02/10/2013, e la sentenza della stessa Corte, irrevocabile il 24/06/2011, di cui aipunti 4 e 7 del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame ad altraSezione della Corte di appello di Catanzaro.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso, il 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di Catanzaro– decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento, da parte della PrimaSezione penale di questa Corte, della precedente ordinanza emessa dalla stessaCorte in data 6.7.2020, impugnata dal Procuratore Generale presso la Corte diappello di Catanzaro – ha rigettato l’istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], voltaal riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con lesentenze riportate ai numeri da 1 a 13 nella parte introduttiva del provvedimentoimpugnato.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da duemotivi, di seguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazionedella sentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge (in relazione agliarticoli 627, 666, 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen.) e vizio di motivazione, peravere la Corte di appello di Catanzaro rigettato la richiesta di continuazione tra ireati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 1, 4, 7 e 10 del provvedimentoimpugnato.La difesa evidenzia che, con le sentenze citate, [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e reati fine riconducibili almedesimo sodalizio criminale, del quale il ricorrente avrebbe fatto parte senzasoluzione di continuità sin dal 2001, non potendosi attribuire rilievo ad alcuniperiodi di detenzione subiti, alla parziale diversità soggettiva della compagineassociativa e alla diversità dei ruoli ricoperti in seno alla stessa, elementi di per sénon ostativi al riconoscimento del medesimo disegno criminoso, come statuito dadiverse sentenze di questa Corte, tra cui Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021 e Sez.1, n. 9665 del 2024.2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge (in riferimento agliarticoli 627, 666, 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen.) e vizio di motivazione, peravere la Corte di appello di Catanzaro rigettato la richiesta di continuazione tra ireati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 3, 5, 6, 8 e 9, come riportati nelprovvedimento impugnato.Il ricorrente rappresenta che, con le tre condanne per il reato associativo,emesse all’esito dei procedimenti “Tabula rasa”, “Spes” e “Chimera”(rispettivamente riportate ai numeri 4, 7 e 10 nella parte introduttiva delprovvedimento impugnato) era stata già riconosciuta la c.d. “continuazioneinterna” con una serie di reati scopo.Alcuni episodi, pur sempre inquadrabili nel contesto associativo, erano statituttavia giudicati in modo separato del tutto casualmente, tra cui quelli di cui allesentenze n. 6 (tentato omicidio Aiello), 8 (omicidio Torchia), 9 (estorsione) - reatitutti aggravati dall’art. 7 del decreto-legge n. 152/1991, non solo per il metodomafioso ma anche per la finalità di agevolazione del clan di appartenenza,diversamente da quanto indicato dalla Corte di appello di Catanzaro -, nonché dicui al n. 3 (in materia di stupefacenti), comunque compatibile con la tramaassociativa; tali episodi dovevano, pertanto, essere unificati ai sensi dell’art. 81,comma 2 cod. pen., anche tenuto conto del fatto che la continuazione tra reatiassociativi e reato scopo, come già statuito da questa Corte (Sez. 1, n.39858/2023), doveva essere ravvisata laddove i secondi fossero stati deliberati,non al momento della costituzione del sodalizio, ma quando il partecipe si eradeterminato a far ingresso in esso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini diseguito precisati.2. Deve premettersi che la Prima Sezione penale di questa Corte,nell’annullare l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 6luglio 2020 - con la quale era stato riconosciuto, in favore dell’odierno ricorrente,il vincolo della continuazione tra una pluralità di sentenze di condanna emesse asuo carico per fatti commessi in un lungo arco temporale -, ha delineato i principiai quali il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi, rilevando la necessità di tenerconto «della distinzione tra unitarietà del disegno criminoso, che presupponel'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insiemepresenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, dalla merainclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa o diversa specie, sullabase di una determinata scelta di vita o di un programma generico di attivitàdelittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr. Sez. 1,n. 15955 del 8/1/2016, Eloumari, Rv. 266615)», nonché della non sovrapponibilitàtra «il disegno criminoso unitario richiesto dal reato continuato e programmaassociativo di un'associazione per delinquere, anche di stampo mafioso», nozioninotoriamente distinte, in quanto il programma associativo, come noto, ha uncontenuto generale e indeterminato, che non contempla la necessaria previsionedei singoli reati-scopo, mentre il “medesimo disegno criminoso” presuppone larappresentazione, al momento dell’adesione dell’associato al sodalizio, dei singoliepisodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, ed è pertantoravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato, inorigine, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda(Sez. 6, n. 4680 del 20/1/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 1, n. 23818 del22/6/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018,Giglia, Rv. 271984).La sentenza di annullamento della Prima Sezione, richiamando il consolidatoorientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità sul punto, ha postoin evidenza, in particolare, che il riconoscimento del vincolo della continuazionetra reati associativi e reato scopo postula che «fin dall'inizio del vincolo associativodevono essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo,del singolo episodio delittuoso da unificare e non genericamente di un qualunquefatto di quel tipo o di quella categoria. Non è, quindi, configurabile la continuazionetra reati scopo che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nelquadro associativo, o pur costituendo il metodo usuale di risoluzione dei conflittiinterni od esterni, o ancora diretti a conseguire il rafforzamento della consorteria,non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti acircostanze ed eventi contingenti od occasionali, che non avrebbero potuto essereimmaginati al momento iniziale dell'associazione stessa; in tutti questi casi, infatti,difettano per lo specifico episodio che viene in considerazione i requisiti essenzialidell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. e, in particolare,l'iniziale previsione unitaria e specifica, sia pure di massima, delle singoleviolazioni».Quanto all'unificazione tra più reati di associazione di stampo mafioso, è statoaltresì rilevato che «non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato edall'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura deivari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, alfine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazioneorganizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (cfr. da ultimo Sez. 6, n.51906 del 15/9/2017, Carpentieri, Rv. 271569)».Ritiene il Collegio che la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio, si siaquasi integralmente adeguata ai principi sopra richiamati e a quelli in altreoccasioni espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimentodel vincolo della continuazione tra il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (o piùreati di tale tipo) e i delitti scopo, con la sola eccezione delle sentenze indicate aipunti 4 e 7 dell’ordinanza impugnata.3. Iniziando dal primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente chiede ilriconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze di condanna emessenei suoi confronti per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed altri singoli reatiscopo, all’esito dei procedimenti denominati “Tabula rasa”, “Spes” e “Chimera” (dicui ai punti 4, 7 e 10 dell’elenco richiamato nel provvedimento impugnato), nonchécon la sentenza indicata al punto 1 (riguardante reati in materia di armi, nonaggravati dalla circostanza aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del1991), lo stesso deve ritenersi parzialmente fondato.3.1. In relazione ai reati accertati con la sentenza sub 1), il motivo è infondato,limita solo a precisare che gli stessi sono stati già unificati sotto il vincolo dellacontinuazione con altra pronuncia (indicata in ricorso nella sentenza di cui al punto3 dell’ordinanza impugnata ma, in realtà, come emerge dalla descrizione dellefattispecie delittuose e dalla data di consumazione dei reati, trattasi della sentenzadi cui al punto 4 del provvedimento oggetto di ricorso).3.2. Quanto alla continuazione tra i tre reati associativi, di cui alle sentenzeriportate ai punti 4, 7 e 10 (con condotte accertate, rispettivamente, dal settembre2000 all’aprile 2004, dall’agosto 2005 all’agosto 2008 e dal 2009 al maggio del2016), il ricorrente deduce che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto parte sempre dellamedesima associazione a delinquere (clan [OSCURATO:PERSONA]) e che tale unitarietà nonsarebbe vanificata né dai periodi di detenzione subiti dal ricorrente, né daimutamenti intervenuti nella compagine associativa o dalla diversità dei ruoliconcretamente rivestiti dal [OSCURATO:PERSONA] al suo interno, come posto in evidenza daquesta stessa Quinta Sezione penale, con la pronuncia n. 20900 del 26/04/2021,Gattuso, Rv. 281375 – 01, e dalla Prima Sezione con la sentenza, n. 9665 del05/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], non massimata.Le pronunce richiamate dal ricorrente esprimono un orientamento ormaiconsolidato di questa Corte, al quale anche questo Collegio intende darecontinuità, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, non comportanosoluzione di continuità nella vita dell'organizzazione: a) l'eventuale variazione dellacompagine associativa per successiva adesione di nuovi membri o per rescissionedel rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attivitàcriminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambitoterritoriale di operatività (oltre alle già citate statuizione, anche Sez. 2, n. 1688del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516 – 01; Sez. 5, n. 35673 del19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770 – 01), come pure deve escludersi che la merasopravvenienza dello stato di detenzione dell’associato faccia venire meno lapermanenza della partecipazione al sodalizio (tra le tante, Sez. 6, n. 1162 del14/10/2021, dep. 2022, Rv. 282661 – 02).Senonché, nelle medesime pronunce testé richiamate viene anche posto inevidenza che ad un’associazione di stampo mafioso ne possa seguireeffettivamente una parzialmente diversa, laddove emerga la conclusione di undiverso patto criminale, eventualmente originato da eventi traumatici generatoridi discontinuità nel programma associativo, come nel caso di faide, scissioni ofusioni di gruppi originariamente distinti.Ebbene, la Corte di appello di Catanzaro, nell’escludere la continuazione tra ireati associativi accertati con le sentenze di cui ai punti 4 e 7, da un lato, e quelloaccertato con la sentenza sub 10 (procedimento “Chimera”), dall’altro, motivaadeguatamente proprio in relazione alla sussistenza di un evento di tale tipo,osservando che, a seguito della “terza guerra di mafia” verificatasi sul territorio diriferimento, del totale scompaginamento del clan Giampà (un tempo dominantesul territorio di [OSCURATO:PERSONA]), delle scelte collaborative maturate da una seriedi affiliati dei diversi gruppi della zona, delle attività di contrasto dell’Autoritàgiudiziaria e delle scarcerazioni di personaggi di spicco, nel periodo preso inconsiderazione dalla sentenza “Chimera”, come delineato proprio dalla citatapronuncia, venne a crearsi «un nuovo organismo» criminale, con la costituzionedella «cosca Cerra-Torcasio-[OSCURATO:PERSONA]», da ritenersi dunque distinta e autonomadalle associazioni malavitose precedenti.Il ricorso non si confronta con questa parte della motivazione delprovvedimento impugnato e difetta pertanto di specificità, richiamandoconsiderazioni che non si attagliano alle ragioni concretamente espresse dallaCorte di appello di Catanzaro per escludere il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione con il reato associativo oggetto della sentenza riportata al punto 10dell’elenco riprodotto nella sua pare introduttiva.3.3. A diversa conclusione deve tuttavia giungersi in relazione al mancatoriconoscimento della continuazione tra i reati associativi oggetto delle sentenze dicui ai punti 4 e 7 del provvedimento impugnato, giacché in tal caso,effettivamente, come denunciato dal ricorrente, l’esclusione del vincolo di cuiall’art. 81, comma 2, cod. pen. viene motivata solo sulla base di considerazioniche attengono al mutato ruolo rivestito all’interno dell’associazione da AntonioGualtieri (da mero partecipe a capo) e all’alleanza conclusa tra il clan [OSCURATO:PERSONA] ela famiglia “Torcasio”, pur precisando la Corte di appello che gli stessi operavanocongiuntamente «pur rimanendo distinti i due gruppi criminali», senza, dunque,un significativo mutamento della struttura dell’originario sodalizio “[OSCURATO:PERSONA]”, dicui il ricorrente continuava a far parte.Limitatamente a tali due pronunce (sentenze entrambe emesse dalla Corte diappello di Catanzaro in data 2.7.2013, irrevocabile il 2.10.2013 e 23.4.2010,irrevocabile il 24.6.2011) si impone pertanto un annullamento con rinvio per unnuovo giudizio sul punto.4. Il secondo motivo di ricorso è invece totalmente infondato.4.1. Deve premettersi che la censura non è del tutto chiara, perché, secondola titolazione del motivo, la richiesta sembrerebbe riguardare il riconoscimentodella continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di cui ai punti 3, 5, 6, 8 e 9del provvedimento impugnato, mentre, dalla parte espositiva del motivo, si ricavache in realtà il ricorrente chiede il riconoscimento della continuazione tra tali reatiscopo e quelli associativi indicati in precedenza.In entrambi i casi, tuttavia, la richiesta non è supportata da fondateargomentazioni di critica rispetto al provvedimento di rigetto della Corte di appellodi Catanzaro, la quale osserva:- che i reati di cui alla sentenza riportata al punto 3 (riguardante il reato dicui all’art. 73 d.p.r. n. 309/1990 commesso dall’ottobre al novembre del 2001)non ha alcuna attinenza con il reato associativo;- che quelli di cui alla sentenza riportata al punto 5 (violenza privata edanneggiamento, realizzati dal [OSCURATO:PERSONA] mentre era detenuto presso la Casacircondariale di Siano) erano stati il frutto di una reazione estemporanea eoccasionale del ricorrente, completamente sganciata dalla commissione degliulteriori reati a lui ascritti;- che le condotte di cui alle sentenze riportate ai punti 6 (tentato omicidioAiello del 30.1.2007), 8 (omicidio Torchia del 28.7.2006) e 9 (estorsionecommessa nel 2005) erano state commesse con metodo mafioso (ai sensi dell’art.7 decreto-legge n. 152 del 1991), ma non al fine di agevolare l’organizzazionemalavitosa, sicché non erano legate dal vincolo della continuazione rispetto alreato associativo.Rispetto a tale motivazione il ricorrente non deduce nulla in relazione ai reatidi cui alle sentenze riportate ai capi 3 e 5 (salvo che quelli di cui al punto 3sarebbero “compatibili” con il reato associativo), mentre in relazione ai fattigiudicati con le sentenze sub 6, 8 e 9 contesta la correttezza del rilievo della Cortedi appello, senza tuttavia documentare che, in relazione a tali reati, fosse statacontestata anche la circostanza aggravante della “finalità” di agevolazionemafiosa, oltre a quella del “metodo”.4.2. A prescindere dall’evidenziata violazione del principio di “autosufficienza”del ricorso, se anche fosse stata documentata la contestazione, per i reati scopoindicati, della circostanza aggravante di cui all’articolo 7 decreto-legge n. 152 del1991 anche sotto il profilo della “finalità” e non solo del metodo mafioso, lededuzioni difensive sarebbero comunque manifestamente infondate, perché voltea svilire il concetto di unicità del disegno criminoso, confondendolo con la genericariconducibilità dei reati al programma associativo.Come ripetutamente posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa Cortee, tra l’altro, ribadito proprio con la pronuncia di annullamento da parte della PrimaSezione penale, che ha dato luogo al successivo giudizio di rinvio e all’ordinanzaimpugnata, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati (tra i diversireati scopo o tra questi e il reato associativo) postula che fin dal momento dicommissione del primo reato (in odine cronologico) il soggetto agente avesseideato e voluto «il singolo episodio delittuoso da unificare e non genericamente unqualunque fatto di quel tipo o di quella categoria».La ricorrenza o meno della circostanza aggravante della finalità diagevolazione del clan, dunque, diviene del tutto irrilevante in assenza delladimostrazione del fatto che, fin dal momento di adesione dell’associato al clan (ocomunque al momento della realizzazione del primo reato in ordine temporale) ilsoggetto avesse già programmato, quanto meno nelle linee essenziali, lacommissione degli specifici episodi delittuosi successivi di cui si chiedel’unificazione.In mancanza di tale unicità del disegno criminoso, infatti, non vi sarebbealcuna ragione per riconoscere al reo un trattamento sanzionatorio di favore e,anzi, la successiva deliberazione e la commissione di un ulteriore reato dovrebbedeterminare solo un inasprimento della pena per effetto dell’applicazionedell’istituto della recidiva.Orbene, la palese infondatezza del motivo di ricorso emerge già dallaconstatazione della circostanza che si richiede di unificare fatti commessi nel 2005,nel 2006 e nel 2007, rispetto ad un reato associativo che, secondo la stessaricostruzione difensiva che ha portato all’accoglimento parziale del primo motivodi ricorso, sarebbe unitario e risalirebbe quanto meno al 2000, ovvero ad unperiodo di almeno cinque o sette anni prima delle commissione dei tre reati-scopoindicati, senza che si faccia il minimo accenno alle ragioni per le quali sarebberagionevole ritenere che il [OSCURATO:PERSONA], al momento del suo ingresso nel sodaliziomafioso, avesse già programmato, seppur genericamente, di porre in essere lacondotta estorsiva poi realizzata cinque anni dopo, nonché il tentato omicidio el’omicidio realizzati negli anni seguenti.Il ricorso, dunque, pretermette totalmente di confrontarsi con quanto statuitodalla Prima Sezione penale di questa Corte di legittimità in occasionedell’annullamento della precedente ordinanza emessa dalla Corte di appello diCatanzaro, nella parte in cui, come ricordato in precedenza, si era evidenziato che«non è configurabile la continuazione tra reati scopo che, pur rientrando nel piùampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, o pur costituendo il metodousuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, o ancora diretti a conseguire ilrafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab originein quanto conseguenti a circostanze ed eventi contingenti od occasionali, che nonavrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell'associazione stessa;in tutti questi casi, infatti, difettano per lo specifico episodio che viene inconsiderazione i requisiti essenziali dell'istituto previsto dall'art. 81, commasecondo, cod. pen. e, in particolare, l'iniziale previsione unitaria e specifica, siapure di massima, delle singole violazioni».Il motivo è dunque infondato.5. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse diAntonio [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto limitatamente alla parte in cui si deduce ilmancato riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’articolo 81,comma 2, cod. pen., tra i fatti accertati con le sentenze emesse dalla Corte diappello di Catanzaro, riportate ai punti 4 e 7 della parte introduttiva dell’ordinanzaimpugnata, con annullamento dell’ordinanza solo su tale punto e rinvio ad altraSezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio in merito. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato limitatamente al diniego dellacontinuazione tra la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, irrevocabile il02/10/2013, e la sentenza della stessa Corte, irrevocabile il 24/06/2011, di cui aipunti 4 e 7 del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame ad altraSezione della Corte di appello di Catanzaro.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso, il 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24833/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris