CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20033/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PierpaoloGori Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5808 /2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentatae difesa dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Roma, CirconvallazioneTrionfale n.78/2; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall ’ Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monten.590/3/2021 depositata il 20 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella adunanza came rale del 20 aprile 2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: 1. Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte veniva respinto l ’ appello proposto dalla societ à [OSCURATO:SOCIETA]. controla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] vinciale di Novara n.147/2/19 ed avente ad oggetto due provvedimenti di rigetto da partedell’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] di altrettante richiestedi rimborso di dazio antidumping in relazione ad alcune bol- lettedoganali per gli anni 2007 - 2011, ris cosso in forza dei regolamenti UEnn.2009/1294, 2016/1395, 2016/1647. 2. Inparticolare, in occasione di tali importazioni di merci erano state dichiarate le voci doganali 6403 (calzature con suole esterne di gomma,di materiale plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaiedi cuoio naturale) 9993 98 (altre), 9991 98 (altre) e 9993 28 (altre),con conseguente applicazione di un dazio antidumping varia- biledal 9,7% al 16%, trattandosi di prodotti originari della Repubblica PopolareCinese (in seguit o RPC) e del Vietnam (Regg. CE 5 ottobre 2006,n. 1472 e 22 dicembre 2009, n. 1294). 3. [OSCURATO:PERSONA] report della [OSCURATO:PERSONA] del 28 ottobre 2011 dichiaraval’illegittimità di tali dazi, e la contribuente proponeva il 16.2 e16.3.2012 all ’ autorit à doganale italiana due domande di rimborso di daziantidumping corrisposti nel quinquennio antecedente a tale deci- sione.Nelle more la Corte di Giustizia del Lussemburgo con sentenza 4febbraio 2016, resa nelle cause riunit e C - 34/14 e C - 659/13, a sua voltadichiarava l ’ illegittimit à del Reg. CE n. 1472/2006, nei limiti in cuiviolava l ’ articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e l ’ articolo 9, paragrafo 5,del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995, accertandola violazione della procedura prevista per la sua adozione. Pocodopo, la Commissione europea emanava il Regolamento di ese- cuzione 17 febbraio 2016, n. 223 per porre rimedio alla dichiarata invaliditàdel Reg. 1472/2006 e, sanato l ’ originario vizio proc edurale, adottavaaltri tre regolamenti, con cui retroattivamente escludeva il dirittoal rimborso dei dazi antidumping versati dalla Societ à (Reg. Ue 18agosto 2016, n. 1395, 13 settembre 2016, n. 1647 e 28 settembre 2016,n. 1731). 4. Sulla base di tali p resupposti, l ’ Agenzia, con i provvedimenti del 14.12.2016prot. n.15040/RU e del 3.5.2017 prot. n.5428/RU, respin- gevale due domande di revisione e rimborso proposte dalla contri- buente, affermando che relativamente alle bollette del 2007, 2008, 2009era pr escritto il termine triennale del rimborso, mentre quanto allebollette 2010 e 2011 i dazi erano dovuti in forza dei Regolamenti nellemore emanati dalla UE, con i quali erano stati reintrodotti i dazi antidumpinga seguito della dichiarazione di illegitti mit à parziale del Reg.1472/2006. 5. Daultimo, dopo gli ulteriori Regolamenti nn.1731/2016, 2257/2016, 423/2017 e 1982/2017, la Commissione europea adottava anche il RegolamentoUE 4 dicembre 2017 n. 2232 con il quale ulteriormente disconoscevail diritto a l rimborso dei dazi suddetti, regolamento og- getto di ricorso ex art. 263 TFUE radicato dinanzi al Tribunale dell’UnioneEuropea (causa T - 130/18). 6. Ilgiudice di prime cure, riuniti i due ricorsi introduttivi proposti con- troi due rigetti delle istanze di r evisione e rimborso, non ravvisava i presuppostiex art.295 cod. proc. civ. per la sospensione del giudizio richiesta dalla societ à in pendenza della decisione sulla causa T - 130/18e, nel merito, riteneva che la Commissione UE avesse posto rimedio al vizio procedurale iniziale che inficiava parte del Reg. 1472/2006, adottando i nuovi Regolamenti UE 2016/1395 e 2016/1647,respingendo le domande introduttive. 7. LaCTR a sua volta escludeva che vi fossero i presupposti per disporre la sospensione del giudizio e , sulla base della sentenza resa dalla Cortedi Giustizia il 19 giugno 2019 nella causa C - 612/16 in cui veniva ritenutala validit à dei Regolamenti di esecuzione (UE) della Commis- sionen. 1395/2016 del 18 agosto 2016 e n. 1647/2016 del 13 set- tembre2016 ch e, unitamene al Regolamento n. 2232/2017, avevano reintrodottoi dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cal- zatureoriginarie della repubblica popolare cinese e del Vietnam. Inol- tre,sempre con la medesima sentenza, veniva rilevato che la Cor te di Giustiziasi era pronunciata anche in relazione alla norma di prescri- zionedi cui all ’ art. 221 paragrafo 3 del Codice doganale Comunitario (Reg.n. 2913/92), nel senso di ritenere rispettati i principi di certezza deldiritto e di irretroattivit à ogn i qual volta la comunicazione dell ’ im- portodei dazi al debitore non fosse possibile, decorso il termine di tre annidalla nascita dell ’ obbligazione doganale, a motivo della proposi- zionedi un ricorso ex art. 243 del Codice stesso. Per l ’ effetto veniva confermatala decisione di primo grado. 8.Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso affi- datoa cinque motivi, cui l ’ l ’ Agenzia replica con controricorso. Da ul- timola societ à deposita memoria illustrativa. Consideratoche: 9.Con una prima ragione di doglianza, senza indicazione neppure del pertinenteparadigma dell ’ art.360 primo comma cod. proc. civ. n é spe- cifico riferimento alla sentenza impugnata, viene chiesta ex art.295 cod.proc. civ. la sospensione del giudizio di Cassazione in attesa delle decisionida parte “ dei giudici europei sul caso ” e dedotta l ’ illegittimit à della sentenza di secondo grado nella parte in cui non ha sospeso il giudiziononostante la pendenza di “ diversi ” procedimenti avanti al giu- dice del Lussemburgo sulla legittimit à dei Regolamenti antidumping oggettodel presente giudizio. 10.La doglianza è inammissibile come eccepito in controricorso, non soloper la sua tecnica formulazione generica e priva di specificit à , ma anche perché priva di interesse dal moment o che la pendenza della causa T - 130/18 avanti al Tribunale dell ’ UE, processo espressamente identificato in ricorso come asseritamente pregiudiziale, è venuta meno. Infatti, il 30 novembre 2022 è intervenuta la rinuncia a quel ricorsoe l ’ 8 settembre 2022, come ricorda la stessa contribuente nella memoriaillustrativa, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla causa C ‑ 507/21P. 11. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all ’ art. 360, primo commann. 3 e 4 cod. proc. civ., viene prospettata la viol azione e falsa applicazionedegli art. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e36 d.lgs. 546 del 1992, per difetto di motivazione o motivazione ap- parentedella sentenza impugnata, in violazione del minimo costituzio- nale. Ilterzo motivo - in rapporto all ’ art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. - denuncia la violazione dell ’ art. 112 cod. proc. civ. (corrispon- denzatra il chiesto e il pronunciato), per omessa pronuncia in ordine aglieffetti dell ’ annullamento dei Reg. UE 1472/2006 e 1294/200 9. 12.I motivi, connessi, non sono inammissibili in quanto non puramente meritali, ma non trovano ingresso. Si deve innanzitutto ribadire che «Lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perch é affetta da"error in procedendo", quando, bench é graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perch é re- canteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragio- namento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento,non potend osi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le pi ù varie, ipotetiche congetture » (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016,Rv. 641526 - 01) e che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pert anto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co- stituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della moti- vazionein s é , purch é il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- rialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella " motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014, Rv. 629830). 13.Nel caso di specie la CTR esprime una chiara ratio dec idendi , in- centrata sull ’ interpretazione e applicazione della sentenza resa dalla Cortedi Giustizia 19 giugno 2019 nella causa C - 612/16, a mezzo della qualesono stati ritenuti validi i Regolamenti di esecuzione (UE) della Commissionen. 1395/2016 del 18 a gosto 2016 e n. 1647/2016 del 13 settembre 2016 i quali, unitamene al Regolamento n. 2232/2017, hannoreintrodotto i dazi antidumping per cui è causa, ai fini dei rim- borsi chiesti con le bollette doganali relative al 2010 e 2011. Inoltre, quantoal rimbor so di cui alle restanti bollette relative al 2007, 2008 e 2009,il giudice d ’ appello ha ritenuto che sempre con la medesima sen- tenza la Corte di Giustizia si sia pronunciata anche in relazione alla normadi prescrizione di cui all ’ art. 221 paragrafo 3 del Codice doganale Comunitario(Reg. n. 2913/92), nel senso di ritenere rispettati i principi dicertezza del diritto e di irretroattivit à ogni qual volta la comunica- zionedell ’ importo dei dazi al debitore non fosse possibile, decorso il terminedi tre anni dalla nascita dell ’ obbligazione doganale, a motivo dellaproposizione di un ricorso ex art. 243 del Codice stesso, con con- seguenteimplicita delibazione anche della legittimit à del Regolamento n.2232/2017. Si tratta di una motivazione chiara, logica, colt a peraltro anchedalla contribuente e oggetto delle ulteriori censure, che certa- menterispetta il minimo costituzionale . 14.Infine, non pu ò configurarsi un ’ omessa pronuncia in ordine agli ef- fettidell’annullamento dei Reg. UE 1472/2006 e 1294/2009 non inve- stendoquesti una autonoma domanda bens ì una questione interpreta- tiva,rimessa d ’ ufficio al giudice, e che peraltro investe il merito della causa.Ad ogni buon conto, il Collegio osserva che il profilo è diffusa- menteesaminato dalla sente nza impugnata nello svolgimento del pro- cesso e che la stessa ratio decidendi sopra riassunta prende chiara- menteposizione anche a riguardo, affermando che i Regolamenti (UE) dellaCommissione n. 1395/2016, n. 1647/2016 e n. 2232/2017 hanno reintrodottoi d azi antidumping con effetto anche ai fini del presente processo. 15.Con la quarta censura la ricorrente, in relazione all ’ art. 360, primo comman. 3 cod. proc. civ., lamenta l ’ illegittimit à del dazio antidumping e il rigetto del diritto al rimborso per er rata applicazione del Regola- mentodi esecuzione UE n. 2017/2232, nonch é per violazione del Panel reportdel WTO del 28 ottobre 2011, della sentenza di Corte di Giustizia del 4 febbraio 2016 nella causa C - 34/14, nonch é dell ’ art. 221 CDC, avendola sentenza impugnata erroneamente affermato che il diniego dirimborso espresso dall ’ Agenzia delle dogane sia basato su un rego- lamentounionale pienamente legittimo, nel rispetto dei principi di cer- tezzadel diritto e di irretroattivit à . 16.Il motivo è infondato. 16.1.La contribuente ritiene a torto sussistente un primo profilo di fri- zionecon la Costituzione, invocando il fatto che la Corte Costituzionale, con la sentenza 15 luglio 2005 n. 280 ha escluso che i contribuenti possano essere indefinitamente soggetti al controllo ex post dell ’ Am- ministrazione.[OSCURATO:PERSONA] non dubita del fatto che le norme di natura fiscaledebbano essere interpretate in modo che il contribuente non sia illimitatamente esposto all ’ azione dell ’ Erario, valorizzando l ’ esigenza costituzionalmenteinderogabile di prevedere termini perentori entro i qualila pretesa del fisco deve essere portata a conosce nza dal debitore. Unalettura non conforme a tale scopo violerebbe infatti il diritto alla difesa(art. 24 Cost.), il principio di uguaglianza dei cittadini davanti allalegge (art 3 Cost.), il principio della certezza nell ’ adempimento de- gliobblighi tribu tari ricavabile dall ’ art. 23 Cost., il principio di impar- zialitàdell’amministrazione pubblica (art, 97 Cost.). Sarebbeleso inoltre lo stesso principio di capacit à contributiva (art. 53 Cost.), non potendo presumersi che tale capacit à possa mantenersi costantea tempo indeterminato (Corte Cost., 26 ottobre 2021 n. 200; CorteCost., 19 novembre 2004 n.352; Corte Cost., 18 luglio 1997, n. 294).Nel caso di specie non sussistono le violazioni supposte, perch é èincontestato il fatto che la successione dei Reg olamenti non ha com- portatoalcuna modifica all ’ aliquota doganale applicata ab origine , con conseguenteassenza di necessit à di riaprire il procedimento ammini- strativoall’esito dell ’ intervento della Corte di Giustizia, non essendovi necessitàdi riliquidar e l ’ imposta doganale dovuta. 16.2. Sotto un ulteriore profilo eurounitario, la contribuente pone in evidenza la successione dei Regolamenti europei e, in particolare, il fattoche l ’ art. 221 par. 3 CDC applicabile ratione temporis stabilisca che la comunicazione dell ’ importo del dazio all ’ importazione dovuto nondeve aver luogo dopo la scadenza di un termine di tre anni a de- correre dalla data in cui è sorta l ’ obbligazione doganale (cfr., in tal senso, Corte di Giustizia sentenza 23 febbraio 2 006 nella causa C - 201/04,punto 39; sentenza 16 luglio 2009 nella C - 124/08, punto 28). Dalmomento che nella presente fattispecie, i dazi antidumping in og- gettosono stati riscossi ai sensi del Reg. UE 1294/2009, il quale è stato dichiarato illegittimo dal la Corte di Giustizia nelle sopra citate cause riunite C - 34/14 e C - 659/13 e che. otto anni dopo, con il Reg. UE 2017/2232 sono stati reintrodotti i dazi antidumping nei confronti dei fornitori cinesi e vietnamiti interessati, secondo la contribuente sol- tantoa partire da questa data il regolamento pu ò costituire base giu- ridicaper la riscossione dei dazi antidumping. 16.3.Anche questo profilo di doglianza non coglie nel segno. Innanzi- tuttola citata sentenza della Corte di Giustizia resa il 4 febbraio 2016 nonha interamente travolto il regolamento UE 1294/2009 che ha isti- tuitoil dazio antidumping e questo è stato parzialmente caducato solo perun vizio procedurale, poi sanato. In secondo luogo, sulla base della stessa prospettazione di parte e come sopra visto, la reintroduzione del dazio non ha inciso in alcun modosulla determinazione dell ’ aliquota applicata, n é sulla misura ed estensione delle riprese e, perci ò , si rivela essere una contestazione formalisticache non permette al Collegio di identificar e alcuna com- pressionedel diritto di difesa, pienamente esercitato anche in sede giu- diziale. 16.4E’ dunque da rigettare la prospettazione secondo la quale, nono- stanteil fatto che l ’ Agenzia delle dogane non abbia effettuato alcuna unanuova liquidazione d ei dazi a seguito dell ’ entrata in vigore dei Re- golamentiUE del 2016, non potrebbe pretendere il pagamento dei dazi antidumping,dal momento che non si tratta di un ’ applicazione retroat- tiva del dazio, con modifica della base giuridica a fondamento degli importiversati dalla Societ à e oggetto di richiesta di rimborso. Infatti, sitratta della medesima norma applicata, e la domanda di rimborso è perciòinfondata, non avendo la societ à neppure allegato alcuna diffe- renzarispetto al dazio gi à riscosso, con conseguente assenza di neces- sitàdi riliquidazione dell ’ imposta, in conformit à dei principi fissati dalla Cortedi Giustizia UE con sentenze 8 settembre 2022, C - 507/21, [OSCURATO:PERSONA] SEe altri, par. 83 e 15 marzo 2018, C - 256/16, Deichmann, par. 80 - 84. 16.5 Del resto, la stessa sentenza resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l ’ 8 set- tembre2022 e menzionata dalla societ à nella propria memoria illustra- tiva è sfavorevole alla contribuente e nel caso di specie si discute di rimborsoe non di nuova ripresa ad imposi zione, in assenza di necessit à diriapertura del procedimento amministrativo essendo il dazio appli- catorimasto sempre il medesimo per misura e natura. 16.6L’interpretazione condivisa dal Collegio è del resto conforme alla giurisprudenza della Sezione, l a quale afferma costantemente che l’eventuale abrogazione di dazi antidumping non ha efficacia retroat- tiva,salvo che la disposizione abrogatrice preveda espressamente che la stessa abbia effetti anche per il periodo precedente l ’ abrogazione: soloin tal c aso è consentito il rimborso dei dazi riscossi prima dell ’ emis- sionedella disposizione abrogatrice (Cass. n.2506 del 2020). Infatti, l’abrogazionedelle misure antidumping è il frutto di una valutazione di meraopportunit à da parte degli organi UE (Cass. n .28668 del 2019), comeconferma nella fattispecie il fatto che le pronunce di WTO e Di- sputeSettlement Body di per s é non possono inficiare la legittimit à dei RegolamentiUE (cfr. Corte di Giustizia sentenza 4 febbraio 2016 resa nellecausa C - 659/13 e C - 34 /14, punto 92). N é del resto i dazi hanno natura sanzionatoria, per cui ad essi non è applicabile il principio di retroattività della disposizione successiva pi ù favorevole (Cass.nn.29649del 2019, n.23381 del 2009). Infine, condivisibilmente, Cass.n.11 619 del 2023 resa inter partes ha ritenuto che se l ’ abrogazione deidazi non pu ò consentire il rimborso di quelli gi à corrisposti, salvo chela disposizione successivamente introdotta ne preveda espressa- mentela rimborsabilit à , a maggior ragione il rimbors o non è consentito sela norma successiva li ha reintrodotti. 17.Con la quinta doglianza, in rapporto all ’ art. 360, primo comma n. 3cod. proc. civ., la ricorrente si duole anche della violazione ed errata applicazionedell’art. 263 TFUE, perch é la pronuncia impugnata viole- rebbele norme del diritto UE sulla ripartizione della competenza giuri- sdizionale tra gli organi di magistratura unionali e nazionali, dal mo- mento che la sentenza della CTR anzich é attendere la decisione della Corte di Giustizia ha delibato la legittimit à del Regolamento n.2017/2332. 18.La censura è inammissibile, sia per carenza di interesse per le ra- gionisopra esposte in dipendenza del primo motivo, sia perch é il giu- dicedel merito non ha alcun obbligo giuridico di sollevare il rinvio pre- giudizialee ha facolt à di interpretare, tra l ’ altro, anche il diritto comu- nitario per farne corretta applicazione,