CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 1980
Cassazione n. 06501/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/02/1980 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31414/22 Adamo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato contestato; Ritenuto che dette censure, oltre che generiche sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 3); Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il