CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47290/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla qualificazione del reato in considerazione della mancata consegna della documentazione fiscale alla verifica. L'imputato non ha fornito nessun elemento per la distruzione della contabilità e in conseguenza è configurabile l'occultamento - come contestato e ritenuto dalla sentenza impunata - (Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016 Ud. (dep. 24/03/2017 ) Rv. 269898 - 0). In tema di reati tributari, l'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento. (Sez. 3 - , Sentenza n. 40317 del 23/09/2021 Ud. (dep. 09/11/2021 ) Rv. 282340 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec